Carcere in Francia per chi è contrario alla scienza ufficiale con la legge contro le derive settarie

La Francia approva la legge contro le derive settarie, che a dispetto del nome, prevede il carcere e multe salate per chi è contrario alla versione ufficiale della scienza, pene da cui sono esentati gli informatori. Il cappio contro gli scettici dei vaccini a mNRA si chiude. Un articolo controverso prevede una pena detentiva fino a tre anni se si sconsiglia il trattamento scientificamente approvato di una malattia e si mette così in pericolo la persona.

Non è passata la norma che prevede sanzioni elevate per la richiesta di interrompere o non iniziare trattamenti scientificamente raccomandati, A causa della resistenza del Senato e dell’opposizione dell’Assemblea Nazionale.

Ecco il testo approvato.

ASSEMBLEA NAZIONALE
COSTITUZIONE DEL 4 OTTOBRE 1958
XVI LEGISLATURA

14 febbraio 2024

PROGETTO DIRITTO

volto a rafforzare la lotta contro le aberrazioni settarie e migliorare il sostegno alle vittime,

MODIFICATO DALL’ASSEMBLEA NAZIONALE
IN PRIMA LETTURA

(Procedura accelerata)

L’Assemblea Nazionale ha adottato il disegno di legge, il cui contenuto è il seguente:

Guarda i numeri:
Senato: 111, 200, 201 e T.A. 44 (2023-2024).
Assemblea nazionale: 2014 e 2157.

– 1 –
Capitolo I A
Consacrare i poteri e il ruolo dell’amministrazione
responsabile dell’attuazione della politica di prevenzione e lotta alle aberrazioni settarie

Articolo 1 A

Dopo il capo V della legge n. 2001-504 del 12 giugno 2001 tendente a rafforzare la prevenzione e la repressione dei movimenti settari che violano i diritti umani e le libertà fondamentali, è inserito il capo V bis come segue:

“Capitolo V bis
“Attuazione della politica di prevenzione
e combattere le aberrazioni settarie

” Arte. 21-1. – Una missione interministeriale, designata con decreto del Presidente della Repubblica, è incaricata di attuare la politica di prevenzione e lotta contro gli abusi settari. Le sue missioni includono:

“1° Osservare e analizzare il fenomeno dei movimenti di carattere settario le cui azioni ledono i diritti umani e le libertà fondamentali, costituiscono una minaccia per l’ordine pubblico o sono contrarie a leggi e regolamenti, nonché le nuove forme che possono assumere ;

“2° Promuovere, nel rispetto delle libertà pubbliche, il coordinamento dell’azione preventiva e repressiva delle autorità pubbliche contro tali azioni;

“3° Sviluppare lo scambio tra i servizi pubblici di informazioni sulle pratiche amministrative nel campo della lotta alle aberrazioni settarie, con particolare riguardo alle modalità di finanziamento, soprattutto pubblico, di cui questi movimenti possono beneficiare;

“4° Contribuire all’informazione e alla formazione dei funzionari pubblici, in particolare del personale di tutela materna e infantile e dei servizi sanitari scolastici, in questo settore, in particolare di quelli che fanno capo agli enti locali;

“5° Informare il pubblico sui rischi e, se del caso, sui pericoli a cui lo espongono gli abusi settari e facilitare l’attuazione di azioni di aiuto alle vittime di questi abusi, se del caso in partenariato con le associazioni che sostengono e aiutano queste vittime;

“6° Partecipare ai lavori relativi alle questioni di sua competenza svolti dal Governo a livello internazionale;

“7° (Eliminato)

“Presenta un rapporto annuale di attività al Primo Ministro, che viene reso pubblico.

“Riceve testimonianze volontarie di persone vittime di aberrazioni settarie o di terzi che desiderano testimoniare su tali fatti, resoconti individuali o qualsiasi informazione sull’esistenza o sul rischio di aberrazioni settarie. Tali informazioni potranno essere pubblicate nella relazione annuale. Le testimonianze sono soggette a misure adeguate per anonimizzare le persone interessate.

“Questa missione è informata, su sua richiesta e previo accordo del sindaco, del lavoro svolto nell’ambito dei consigli locali di sicurezza e prevenzione della delinquenza nella lotta contro le aberrazioni settarie.

“Opera su tutto il territorio nazionale. »

Articolo 1 LBCR

Il secondo comma dell’articolo L. 132-5 e la seconda frase del secondo comma dell’articolo L. 132-13 del Codice di Sicurezza Interna sono integrati dalle parole: “nonché le questioni relative alla prevenzione dei fenomeni settari e alla lottare contro questi fenomeni.

Capitolo I
Facilitare e rafforzare i procedimenti penali

Articolo 1 B

(Eliminato)

Articolo 1

I. – L’articolo 6 bis del capo III del titolo II del libro II del codice penale è così modificato:

1° Il titolo è integrato dalle parole: “e soggezione psicologica o fisica”;

2° L’articolo 223-15-2 è così modificato:

a) Al primo comma, le parole: «sia di una persona che si trova in uno stato di soggezione psicologica o fisica derivante dall’esercizio di pressioni gravi o ripetute o di tecniche atte a alterarne il giudizio», sono soppresse;

b) Il secondo comma è così formulato:

multa. »;

c) All’ultimo comma, le parole: “dai membri di un gruppo che persegue attività aventi lo scopo o l’effetto di creare, mantenere o sfruttare la soggezione psicologica o fisica delle persone che partecipano a tali attività” sono soppresse;

3° L’articolo 223-15-3 diventa articolo 223-15-4 e, nel primo comma, le parole: “del

pianificati” sono sostituite dalle parole: “reati pianificati”;

3° bis L’articolo 223-15-4 diventa articolo 223-15-5;

4° L’articolo 223-15-3 è così ripristinato:

” Arte. 223‑15‑3. – I. – È punito con la reclusione tre anni e con la multa fino a euro 375.000 il fatto di porre o mantenere una persona in uno stato di soggezione psichica o fisica derivante dall’esercizio di pressioni o tecniche gravi o ripetute, idonee ad alterarne il giudizio. e che abbia l’effetto di cagionare grave pregiudizio alla sua salute fisica o psichica o di indurre detta persona a un atto o ad un’astensione che le rechi grave danno.

“Il fatto di abusare fraudolentemente dello stato di soggezione psichica o fisica di una persona derivante dall’esercizio delle pressioni o delle tecniche di cui al primo comma della presente I per indurla ad un atto o ad un’astensione ad essa gravemente pregiudizievole.

“II. – I fatti previsti dalla lettera I sono puniti con la reclusione da cinque anni e con la multa da euro 750.000:

“1° Quando furono commessi contro un minore;

“2° Quando sono stati commessi contro una persona la cui particolare vulnerabilità, dovuta all’età, ad una malattia, ad un’infermità, ad una deficienza fisica o psichica o ad uno stato di gravidanza, è evidente o nota al suo autore;

“3° Quando il reato è commesso dal capo, di fatto o di diritto, di un gruppo che svolge attività aventi lo scopo o l’effetto di creare, mantenere o sfruttare la soggezione psicologica o fisica delle persone che partecipano a tali attività;

“4° Quando il reato è commesso mediante l’utilizzo di un servizio di comunicazione pubblica on-line ovvero mediante un supporto digitale o telematico.

“III. – Le pene sono aumentate a sette anni di reclusione e a un milione di euro di multa quando:

“1° I fatti sono commessi in almeno due delle circostanze di cui alla II;

“2° Il reato si realizza in una banda organizzata da componenti di un gruppo che esercita attività aventi lo scopo o l’effetto di creare, mantenere o sfruttare la soggezione psichica o fisica delle persone che partecipano a tali attività. »

II. – Il codice di procedura penale è così modificato:

1° Al 1° dell’articolo 704, dopo il riferimento: “223-15-2”, è inserito il riferimento: “223-15-3,”;

Il 2° 20° dell’articolo 706-73 è così formulato:

“20° Reati menzionati nell’ultimo comma dell’articolo 223-15-2 e nel 2° del III dell’articolo 223-15-3 del codice penale; “.

III. – Alla lettera d dell’articolo L. 444‑6 del Codice dell’istruzione, le parole: “nell’articolo 223‑15‑2” sono sostituite dalle parole: “negli articoli 223‑15‑2 e 223‑15-3”.

IV. – Al 1° dell’articolo 19 della legge n° 2001-504 del 12 giugno 2001 tendente a rafforzare la prevenzione e la repressione dei movimenti settari che violano i diritti umani e le libertà fondamentali, dopo il riferimento: “223‑15‑2”, il riferimento è inserito: “223‑15‑3,”.

Articolo 1 bis (nuovo)

Al II dell’articolo 1378 octies del codice generale tributario, dopo il riferimento: “223-1-1”, sono inseriti i riferimenti: “223-1-2, 223-15-2, 223-15-3, ».

Articolo 2

Il codice penale è così modificato:

1° Dopo il 3° dell’articolo 221-4, è inserito un 3° bis come segue:

“3° bis Su una persona di cui l’autore del reato conosce lo stato di soggezione psicologica o fisica, ai sensi dell’articolo 223-15-3; »

2° Dopo il 2° dell’articolo 222-3, è inserito un 2° bis come segue:

“2° bis Su una persona di cui l’autore del reato conosce lo stato di soggezione psicologica o fisica, ai sensi dell’articolo 223-15-3; »

3° Il primo comma dell’articolo 222-4 è completato dalle parole: “o su una persona il cui stato di soggezione psicologica o fisica, ai sensi dell’articolo 223-15-3, è noto al suo autore » ;

4° Dopo il 2° degli articoli 222-8, 222-10, 222-12 e 222-13, è inserito un 2° bis come segue:

“2° bis Su una persona di cui l’autore del reato conosce lo stato di soggezione psicologica o fisica, ai sensi dell’articolo 223-15-3; »

5° Nel primo comma dell’articolo 222-14, dopo la parola: “autore del reato”, sono inserite le parole: “o su una persona il cui stato di soggezione psicologica o fisica, ai sensi dell’articolo 223-15-3, è noti al loro autore”;

6° Dopo il 4° dell’articolo 313-2, è inserito un 4° bis come segue:

“4° bis In danno di una persona il cui stato di soggezione psicologica o fisica, ai sensi dell’articolo 223-15-3, è noto al suo autore; “.

Articolo 2 bis A (nuovo)

L’articolo 225-4-13 del codice penale è così modificato:

1° Dopo il 3° si inserisce il 3° bis come segue:

“3° bis Su una persona di cui l’autore conosce lo stato di soggezione psicologica o fisica, ai sensi dell’articolo 223-15-3; »

2° Dopo il 5° sono inseriti i due commi seguenti:

“6° Dal leader di fatto o legale di un gruppo che svolge attività con lo scopo o per l’effetto di creare, mantenere o sfruttare la sudditanza psicologica o fisica delle persone che partecipano a tali attività.

“Quando i fatti di cui al primo comma del presente articolo sono commessi in una banda organizzata dai componenti di un gruppo che esercita attività aventi lo scopo o l’effetto di creare, mantenere o sfruttare la soggezione psicologica o fisica delle persone che partecipano a tali attività, sono puniti con cinque anni di reclusione e con la multa di 75.000 euro. »

Capo I bis
Rafforzare la tutela dei minori vittime di aberrazioni settarie

Articolo 2a

Nel secondo comma dell’articolo 8 del codice di procedura penale, dopo la prima occorrenza della parola: “menzionato”, le parole: “negli articoli 223-15-2 e 223-15-3 del codice penale e” sono inserito.

Articolo 2b

Il codice penale è così modificato:

1° L’articolo 227-15 è completato da un paragrafo così formulato:

“Quando la persona menzionata al primo comma si rende colpevole del reato previsto dall’articolo 433-18-1 contro lo stesso minore, le pene sono aumentate a dieci anni di reclusione e a una multa di 300.000 euro. »;

2° Il secondo comma dell’articolo 227-17 è così formulato:

“Quando la persona menzionata al primo comma si rende colpevole del reato previsto dall’articolo 433-18-1 contro lo stesso minore, le pene sono aumentate a tre anni di reclusione e a una multa di 45.000 euro. »

Articolo 2 quater (nuovo)

Il terzo comma del paragrafo 7 I dell’articolo 6 della legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004 per la fiducia nell’economia digitale è modificato come segue:

1° Dopo la parola: “umano”, sono inserite le parole: “e la personalità e la messa in pericolo della persona”;

2° Dopo il riferimento: “222‑33‑2‑3”, sono inseriti i riferimenti: “223‑15‑2, 223‑15‑3”.

Capitolo II
Rafforzare il sostegno alle vittime

Sezione 3

IA (nuovo). – Dopo il terzo comma dell’articolo 2-6 del codice di procedura penale, sono inseriti i due commi seguenti:

“In deroga al terzo comma del presente articolo, quando i fatti previsti dall’articolo 225-4-13 del codice penale sono commessi in danno di una persona il cui stato di soggezione psicologica o fisica, ai sensi dell’articolo 223‑15‑3 dello stesso codice, è noto al suo autore, non è necessario il consenso della vittima o, eventualmente, del suo rappresentante legale.

“L’associazione può inoltre esercitare i diritti riconosciuti alla parte civile in relazione al reato previsto dall’articolo L. 4163-11 del Codice della sanità pubblica. »

I. – L’articolo 2-17 del codice di procedura penale è così modificato:

1° Il primo comma è così modificato:

a) le parole: “riconosciuto di pubblica utilità” sono sostituite dalle parole: “approvato”;

b) Dopo il riferimento: “223-15-2”, è inserito il riferimento: “223-15-3”;

c) (nuovo) Dopo il riferimento: “224-4”, è inserito il riferimento: “225-4-13”,;

2° È aggiunto il comma seguente:

“Le condizioni alle quali le associazioni di cui al primo comma del presente articolo possono essere approvate, sentito il pubblico ministero, sono definite con decreto del Consiglio di Stato. »

II. – (Non modificato)

Capitolo III
Proteggi la salute

Articolo 4A

I. – Il codice della sanità pubblica viene così modificato:

1° L’articolo L. 4161-5 è così modificato:

a) Dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

‘multa. »;

b) (Eliminato)

2° L’articolo L. 4223-1 è modificato come segue:

a) Dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

‘multa. »;

b) (Eliminato)

3° (Eliminato)

II. – Il codice del consumo è modificato come segue:

1° L’articolo L. 132-2 è completato da un paragrafo così formulato:

‘multa. »;

2° (Eliminato)

Articolo 4

Dopo l’articolo 223-1-1 del codice penale, è inserito l’articolo 223-1-2 come segue:

” Arte. 223‑1‑2. – La provocazione, mediante pressioni o manovre ripetute, di chiunque affetto da una patologia ad abbandonare o ad astenersi dal seguire cure mediche è punita con un anno di reclusione e con la multa di euro 30.000, terapeutiche o profilattiche, quando tale abbandono o astensione sia presentato come benefico per la salute dell’interessato mentre, allo stato delle conoscenze mediche, è chiaramente suscettibile di comportare per lei, vista la patologia di cui soffre, conseguenze particolarmente gravi per la sua salute fisica o psicologica.

“La provocazione ad adottare pratiche presentate come aventi scopo terapeutico o profilattico è punita con le stesse pene quando risulta, allo stato delle conoscenze mediche, che tali pratiche espongono a un rischio immediato di morte o di lesioni di natura tale da provocare mutilazione o disabilità permanente.

“Quando alla provocazione prevista dai primi due commi hanno fatto seguito gli effetti, le pene sono aumentate a tre anni di reclusione e a 45.000 euro di multa.

“Quando la provocazione è accompagnata da un’informazione chiara e completa circa le conseguenze per la salute e le condizioni in cui tale provocazione è stata effettuata non mettono in discussione la volontà libera e informata della persona, i reati definiti in questo articolo non possono costituire .

“Ai fini del quarto comma, quando la persona è posta o mantenuta in uno stato di soggezione psichica o fisica, le informazioni fornite si presumono non garantiscono la volontà libera ed informata della persona.

“Le informazioni segnalate o divulgate dal segnalante alle condizioni previste dall’articolo 6 della legge n. 2016-1691 del 9 dicembre 2016 relativa alla trasparenza, alla lotta alla corruzione e alla modernizzazione della vita economica non costituiscono una provocazione all’interno del significato di questo articolo.

“Quando tali reati sono commessi attraverso la stampa scritta o audiovisiva, per quanto riguarda l’individuazione dei responsabili si applicano le specifiche disposizioni delle leggi che regolano la materia. »

Articolo 5

Dopo l’articolo 11-2 del codice di procedura penale, è inserito l’articolo 11-3 come segue:

” Arte. 11-3. – In deroga all’ultimo comma del I dell’articolo 11-2, il pubblico ministero comunica immediatamente per iscritto agli ordini professionali nazionali di cui alla quarta parte del codice di sanità pubblica una condanna, anche non definitiva, per uno o più di i reati di cui agli articoli 2-17 del presente codice pronunciati contro una persona sottoposta a tali ordinanze, salvo il caso in cui tali informazioni possano compromettere il corretto svolgimento del procedimento giudiziario.

“Informa inoltre per iscritto i predetti ordini professionali quando una persona è posta sotto vigilanza giurisdizionale per uno di tali delitti ed è sottoposta ad uno degli obblighi previsti dai 12° e 12° bis dell’articolo 138, salvo il caso in cui tale informazione rischia di pregiudicare il regolare svolgimento del procedimento giudiziario.

“L’articolo 11-2 da II a V si applica alle modalità di trasmissione e conservazione delle informazioni menzionate nel presente articolo. »

Capitolo IV
Garantire l’informazione degli attori giudiziari sugli abusi settari

Articolo 6

Dopo l’articolo 157-2 del codice di procedura penale, è inserito l’articolo 157-3 come segue:

” Arte. 157-3. – In caso di procedimenti giudiziari esercitati sulla base dell’articolo 223-15-3 del codice penale o comportanti un’aggravante relativa allo stato di soggezione psicologica o fisica della vittima, il pubblico ministero o il tribunale possono chiedere per iscritto qualsiasi servizio statale, figurante in un elenco stabilito con decreto congiunto del ministro della Giustizia, del ministro dell’Interno e dei ministri responsabili della sanità e della coesione sociale, la cui competenza può chiarirlo utilmente. Questo servizio non valuta i fatti di cui è imputato l’imputato. Gli elementi prodotti da questo servizio sono oggetto di dibattito contraddittorio. »

Articolo 6 bis (nuovo)

Dopo il 2° dell’articolo 226-14 del codice penale, è inserito il 2° bis seguente:

“2° bis Al medico o ad ogni altro operatore sanitario che, con il consenso della persona offesa, porta a conoscenza del pubblico ministero notizie relative a fatti di collocamento, mantenimento o abuso fraudolento di persona in stato di disagio psichico o fisico assoggettamento, ai sensi dell’articolo 223-15-3 del presente codice, quando ritiene consapevolmente che tale assoggettamento abbia l’effetto di cagionare un grave pregiudizio alla sua salute fisica o mentale o di indurre tale persona a un atto o ad un’astensione gravemente dannoso per lui. Quando la vittima è minore o persona che non è in grado di tutelarsi a causa dell’età o di incapacità fisica o psichica, il suo consenso non è necessario. Se non è possibile ottenere il consenso della vittima, questa deve informarla della denuncia fatta al pubblico ministero; “.

Capitolo V
Varie

Articolo 7

I e II. – (Non modificato)

III (nuovo). – Il codice della sanità pubblica è così modificato:

1° Nel primo comma dell’articolo L. 4424-1, il riferimento: “n.2019-774 del 24 luglio 2019 relativa all’organizzazione e alla trasformazione del sistema sanitario” è sostituito dal riferimento: “n. di miranti a rafforzare la lotta contro gli abusi settari e a migliorare il sostegno alle vittime,” ;

2° Nel primo comma dell’articolo L. 4431-1, il riferimento: “N. 2019-774 del 24 luglio 2019 relativo all’organizzazione e alla trasformazione del sistema sanitario” è sostituito dal riferimento: “n° finalizzato a rafforzare la lotta contro gli abusi settari e migliorare il sostegno alle vittime.

Articolo 8 (nuovo)

Il Governo presenta al Parlamento una relazione sull’attuazione della presente legge nel campo della salute mentale, entro un anno dalla sua promulgazione.

Articolo 9 (nuovo)

Il Governo presenta al Parlamento, entro un anno dalla promulgazione della presente legge, una relazione sull’uso dei titoli professionali da parte di coloro che esercitano pratiche sanitarie non regolamentate. Tale rapporto dovrà esaminare l’impatto di tale utilizzo sugli abusi terapeutici di carattere settario, sulla protezione dei pazienti e sull’integrità delle professioni mediche, identificare alcuni casi di usurpazione del titolo e valutare l’efficacia degli attuali quadri legislativi nella prevenzione di tale utilizzo. pratiche.

 

 

Deliberato in seduta pubblica, a Parigi, il 14 febbraio 2024.

Il presidente,
Firmato: Yaël BRAUN‑PIVET

Qui trovate la legge approvata

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.

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