I più importanti documenti e argomenti presentati nei processi pendenti in Corte d’Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano per sanitari sospesi, pubblicati dall’avv. Holzeisen

“Pubblico gli estratti dei più importanti documenti e argomenti depositati nei nove processi pendenti in Corte d’Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano, dato che ogni cittadino ha il diritto di sapere per poter tutelare la propria salute e vita, considerato che le autorità continuano a ingannare i cittadini e mettere a gravissimo rischio la loro salute e vita!”, spiega l’avv. Renate Holzeisen

INDICAZIONE UFFICIALE ISTITUZIONALE DELLA MORTE QUALE EFFETTO COLLATERALE DEI COSIDDETTI “VACCINI”-COVID-19

Da settembre 2023 sopravvenuta indicazione ufficiale, da parte dell’EMA, della Commissione Europea e dell’AIFA, della morte tra gli effetti collaterali

A causa dell’enorme numero di decessi e di altri gravi effetti collaterali e irreversibili dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, l’EMA e la Commissione Europea – che hanno agito, comunque, in modo criminale (vedi la traduzione in lingua italiana dell’azione di annullamento ex art. 263 TFUE in Tribunale UE del 22.02.2023 riguardante il cosiddetto “vaccino”-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech, che pende con T-109/23 in Tribunale dell’UE – https://drive.google.com/file/d/135ahpPDhuUbQt74fYi_9932B0WZ0MPjo/view?usp=drivesdk

ora hanno dovuto finalmente ammettere pubblicamente e in modo istituzionale che queste iniezioni sperimentali a base genica possono provocare la morte.

Qui sotto il nuovo punto 4.4. dell’allegato I alla decisione della Commissione Europea di autorizzazione di immissione sul mercato del cosiddetto “vaccino”-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech

E qui il documento completo:

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2023/20230831160389/anx_160389_it.pdf

E qui il documento analogo pubblicato dall’AIFA con decorrenza settembre 2023:

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1279946/RCP_COMIRNATY_XBB.pdf

Analogo è stato pubblicato da EMA/Commissione Europea per Spikevax di Moderna.

E qui il documento completo:

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2023/20230915160561/anx_160561_it.pdf

E qui il documento pubblicato dall’AIFA con decorrenza settembre 2023 per Spikevax di Moderna:

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_005438_049283_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3

Peraltro, i dati ufficiali sono estremamente sottostimati, perché non esiste una farmacovigilanza attiva. Anche nel Sudtirolo e in Italia, in generale, in caso di morti improvvise e inaspettate, la “vaccinazione” Covid 19 solitamente non viene considerata dalle autorità come possibile causa… anzi! Ai cittadini viene sistematicamente dichiarato che sarebbe esclusa ogni correlazione!

E ciò è anche dovuto al fatto che spesso gli stessi responsabili della farmacovigilanza hanno fatto pubblicità per la “vaccinazione”-Covid-19. Come è proprio il caso del responsabile della farmacovigilanza per la Provincia Autonoma di Bolzano, UGO MORETTI,

Se non si va alla ricerca della prova di un possibile nesso causale tra il “vaccino”-Covid-19 e la morte, non si troverà mai nulla.

Dato che lo stesso responsabile della Farmacovigilanza della Provincia Autonoma di Bolzano (e della Regione Veneto), UGO MORETTI, ha escluso pubblicamente la pericolosità di queste sostanze, nonostante che ovviamente anche lui doveva sapere (visto il suo ruolo) che c’erano morti e altri gravissimi irreversibili effetti collaterali sin dall’inizio della campagna “vaccinale”, e soprattutto che mancavano e mancano a tutt’oggi importantissimi dati sulla sicurezza di queste sostanze, a Bolzano l’Azienda Sanitaria esclude categoricamente il nesso causale tra danni e i cosiddetti “vaccini”-Covid-19.

UGO MORETTI si è espresso pubblicamente a favore dell’inoculazione di queste sostanze sperimentali persino ai nostri bambini (vedi infra).

UGO MORETTI in un processo penale pendente a Trento per un ragazzo trentino che a soli 24 anni è morto dopo la prima dose di Comirnaty di Pfizer/BioNTech, su disposizione del GIP che ha accolto la ns. ricusazione di MORETTI, è stato sostituito quale perito nominato dalla Procura della Repubblica di Trento. L’incompatibilità era più che evidente. Il responsabile della farmacovigilanza UGO MORETTI ha fatto pubblicità senza freni per queste sostanze sperimentali e, dunque, oltre a non poter coprire il ruolo di consulente della Procura e del Giudice in cause riguardanti danni da “vaccino”-Covid-19 (come giustamente accertato dal G.I.P. del Tribunale di Trento), ovviamente è del tutto incompatibile con la sua funzione di responsabile della farmacovigilanza della Provincia Autonoma di Bolzano e della Regione Veneto. UGO MORETTI ha indotto persino i genitori a fare inoculare queste sostanze ai loro bambini. Ovviamente, UGO MORETTI non aveva e non ha alcun interesse a che vengano accertati casi di gravi danni irreversibili (inclusa la morte) da “vaccino”-Covid-19!

L’evidente situazione di conflitto di interessi di UGO MORETTI deriva dalla sua posizione preconcetta con dichiarazioni che sminuivano gravemente gli effetti avversi riscontrati.

Segnaliamo le seguenti interviste con UGO MORETTI con le quali costui, nella sua funzione di responsabile della farmacovigilanza della Regione Veneto e della Provincia Autonoma di Bolzano, ha gravemente disinformato la popolazione, traendola in erronea convinzione che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 sarebbero efficaci e sicuri:

https://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/cronaca/21_ottobre_20/ugo-moretti-paura-vaccino-tutti-finti-miti-non-inietta-virus-non-cambia-dna-2784efb0-3117-11ec-aa91-3fa3c7e169fd_amp.html

https://tgverona.telenuovo.it/attualita/2021/03/01/sicurezza-ed-efficacia-dei-vaccini-anti-covid-parla-il-prof-moretti

Da segnalare, ancora, un’altra intervista del 29 novembre 2021 in cui UGO MORETTI consigliava addirittura la vaccinazione dei bambini:

https://www.rainews.it/tgr/veneto/articoli/2021/11/ven-verona-covid-tracciamento-ospedali-reparti-coronavirus-041db9f2-5a50-445b-b65a-c7f4767c070c.html

E, pertanto, le persone danneggiate da “vaccino”-Covid-19, specialmente anche in Sudtirolo, non trovano riconoscimento e adeguata terapia, visto che il responsabile della Farmacovigilanza si trova in un evidente gravissimo conflitto d’interesse con l’importante ruolo che, purtroppo, a tutt’oggi ricopre e da dove DEVE ESSERE RIMOSSO SUBITO!

Conferma da parte della Autorità per il Farmaco Europea (EMA) che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non sono stati autorizzati per la prevenzione della trasmissione virale da una persona all’altra – EMA/451828/2023

Illegittimo uso off label dei “vaccini”-Covid-19 ai fini dell’obbligo “vaccinale” per la prevenzione dell’infezione con il SARS-CoV-2 di cui all’art. 4 D.L. 44/2021

 

I più importanti documenti e argomenti presentati nei processi pendenti in Corte d’Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano per sanitari che erano stati sospesi perché rifiutavano il cosiddetto “vaccino” -Covid-19 a loro imposto ai sensi dell’art. 4 D.L. 44/2021

  1. EMA/451828/2023 del 18.10.2023

Rispondendo in data 18.10.2023 con documento EMA/451828/2023 alla richiesta di sospensione dell’autorizzazione di immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini” a mRNA Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna, presentata in data 04.10.2023 da un gruppo di membri del Parlamento Europeo, l’Agenzia per il Farmaco Europea (EMA) ha confermato aspetti fondamentali e cruciali per la decisione dei processi riguardanti sanitari (e tutti gli altri professionisti e lavoratori) sospesi dal lavoro e dal loro diritto di esercitare la propria professione, per aver rifiutato inoculazione di un cosiddetto “vaccino”-Covid-19. Il documento verrà pubblicato dopo la conferenza stampa che avrà luogo il 21 novembre in Parlamento Europeo e alla quale anche la sottoscritta difensore parteciperà. Qui si anticipa il contenuto fondamentale per i processi che riguardano l’obbligo “vaccinale”-Covid-19 e il green pass.

Innanzitutto l’EMA ha confermato che i cosiddetti “vaccini”Covid-19 non sono mai stati autorizzati per la prevenzione della trasmissione del virus SARS-CoV-2 da una persona all’altra.

Dalla lettera della risposta dell’EMA (a firma della Direttrice Emer Cooke) risulta a tal riguardo esplicitamente quanto segue:

“Please find below direct responses to the questions you raise in your letter.

  1. The authorised indications

You state that based on the authorised indications, the vaccines should only be administered to individuals who seek personal protection, and they are not authorised for the purpose of reducing transmission or infection rates (transmission control). You also state that the authorised indication does not align with uses promoted by pharmaceutical companies, politicians, and health professionals.

You are indeed correct to point out that COVID-19 vaccines have not been authorised for preventing transmission from one person to another. The indications are for protecting the vaccinated individuals only.

The product information for COVID-19 vaccines clearly states that the vaccines are for active immunisation to prevent COVID-19. In addition, EMA’s assessment reports on the authorisation of the vaccines note the lack of data on transmissibility.

EMA will continue to be transparent about the approved uses of COVID-19 vaccines and identify areas where we need to tackle misconceptions.”

Qui la traduzione in lingua italiana:

“Di seguito le risposte dirette alle Vostre rispettive domande che avete poste nella Vostra lettera:

  1. Le indicazioni autorizzate

Voi dichiarate che in considerazione delle indicazioni autorizzate, i vaccini devono essere inoculati solo a persone che cercano una loro protezione personale, e che i vaccini non sono autorizzati allo scopo di ridurre la trasmissione oppure il tasso di infezione (controllo della trasmissione). Voi dichiarate anche che l’indicazione autorizzata non corrisponde agli usi promossi dalle aziende farmaceutiche, dai politici e da professionisti della sanità.

Voi, infatti, avete ragione ad evidenziare che i vaccini-COVID-19 non sono stati autorizzati per la prevenzione della trasmissione (virale) da una persona all’altra. Le indicazioni si riferiscono solo alla protezione dell’individuo vaccinato.

La informazione sul prodotto per i vaccini-Covid-19 indica in modo chiaro che i vaccini sono per l’attiva immunizzazione al fine di prevenire il Covid-19. Inoltre, dagli Assessment reports (rapporti di valutazione) dell’EMA nell’autorizzazione dei vaccini risulta la mancanza di dati in punto trasmissibilità (virale).

L’EMA continuerà ad essere trasparente sull’uso autorizzato dei vaccini Covid-19 e ad identificare area dove è necessario contrastare malintesi”.


L’obbligo “vaccinale”-Covid-19, vigente all’epoca della sospensione dell’appellante a carico dei sanitari (vedi art. 4 D.L. 44/2021 nella versione in vigore dal 01.06.2021 al 26.11.2021 e segg. https://drive.google.com/file/d/1MFVpU0twvwXQMg75X4xsWgQwX_81YKRp/view?usp=drivesdk

era chiaramente stato imposto per prevenire l’infezione virale.


Bisogna distinguere due concetti fondamentali:

  • il SARS-CoV-2 è il virus.
  • il Covid-19 è la malattia.

Il contagio avviene con il virus SARS-CoV-2 e non con la malattia Covid-19.

Una vaccinazione che ha come scopo il contenimento del contagio virale, della trasmissione virale e dunque del tasso di infezione virale nella popolazione, deve avere l’efficacia di prevenire il contagio virale tramite un’immunizzazione sterile.

Immunizzazione sterile significa che il sistema immunitario impedisce ad un agente patogeno di replicarsi nel corpo della persona vaccinata.

I cosiddetti “vaccini”-Covid-19 questa efficacia non ce l’hanno e, dunque, sono stati autorizzati solo ai fini della prevenzione della malattia Covid-19 nella persona contagiata con il virus, e, dunque, nella persona che, essendo contagiata, oltre a potersi ovviamente ammalare, è portatore del virus che riesce a replicarsi nel corpo della persona “vaccinata”.

Le persone a cui sono stati inoculati i cosiddetti “vaccini”-Covid-19, pertanto, trasmettono il virus così come lo trasmettono le persone non “vaccinate”.


Il Legislatore, apparentemente malinformato (l’EMA parla di malintesi) ha pensato di poter utilizzare i “vaccini”-Covid-19 per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 e, dunque, ai fini dell’immunizzazione sterile delle persone “vaccinate” e, dunque, ai fini della prevenzione della trasmissione virale e dell’infezione.


Infatti, il Legislatore ha inequivocabilmente disposto testualmente quanto segue:

Art. 4

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per li esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

  1. …. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario … sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2….

Significativo – oltre al titolo dell’art. 4 e l’indicazione dello scopo dell’obbligo “vaccinale” nel comma 1 (vedi sopra) e che è “la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2” – la quale, a sua volta, avrebbe, dunque, dovuto essere funzionale alla tutela della salute pubblica e al mantenimento di “adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” – sono anche i commi 6, 8 e 10 dell’art. 4 del D.L. 44/2021, laddove il Legislatore una volta di più evidenzia lo scopo della vaccinazione che è quella di “evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

Nel comma 11 si parla del fine “di contenere il rischio di contagio”.

L’Autorità Europea del Farmaco (EMA) con la sua risposta del 18 ottobre 2023 fornita al gruppo di membri del Parlamento Europeo che ha posto specifiche domande con lettera del 4 ottobre 2023, ha in modo inequivocabile confermato quanto esposto dai parlamentari, e cioè, che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non sono stati autorizzati per ridurre la trasmissione virale o l’infezione virale e cioè non sono stati autorizzati ai fini del controllo della trasmissione virale, ma che, invece, sono stati autorizzati esclusivamente per tutelare la persona “vaccinata”, e infetta dal virus SARS-CoV-2, dalla malattia Covid-19.

  1. Illegale uso off-label dei “vaccini”-Covid-19 sui sanitari ai fini della prevenzione dell’infezione con il SARS-CoV-2

La Repubblica Italiana ha, dunque, imposto ai sanitari un obbligo “vaccinale” che con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 disponibili (tutti i vaccini Covid-19 usati in Italia sono quelli autorizzati in via centralizzata dalla Commissione Europeo, vedi infra) non era adempibile, perché non esistevano e non esistono vaccini che potessero prevenire il contagio dal virus SARS-CoV-2.


Questo fatto, ormai incontestabile alla lettura della chiara risposta fornita dall’EMA al gruppo di parlamentari europei, porta inevitabilmente a due conclusioni giuridiche:

  1. L’appellante sanitario non ha violato l’obbligo “vaccinale” di cui all’art. 4 D.L. 44/2021, dato che né allora, né a tutt’oggi sono state autorizzate dalla Commissione Europea e, dunque, immesse anche sul mercato italiano, sostanze che potessero effettivamente prevenire l’infezione da SARS-CoV-2.
  2. L’uso dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 è un cosiddetto “off-label-use”, e cioè un uso fuori etichetta, dato che è un uso non autorizzato dall’EMA/Commissione Europea nella procedura centralizzata di autorizzazione per l’immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19.

 2.1       Normativa sull’uso off-label legittimo di un farmaco

L’uso off label di farmaci riguarda le prescrizioni di medicinali non autorizzati all’immissione in commercio o per patologie, secondo indicazioni e modalità di somministrazione non previste nella scheda tecnica e nel foglietto illustrativo di farmaci.

La scelta di usare un farmaco off-label spetta al medico curante, che, sulla base di documentazione scientifica e sotto la sua diretta responsabilità, dopo aver informato il paziente e avere ottenuto il consenso all’off-label use, può decidere di trattare il proprio assistito con un medicinale prodotto per una indicazione terapeutica diversa da quelle autorizzate.

In particolare, il medico nell’ottenere il consenso del paziente deve spiegare in dettaglio la ratio della terapia off label, il rischio dei possibili eventi avversi.

L’atto amministrativo con il quale si legittima un determinato uso terapeutico o profilattico di un farmaco, nonché la sua stessa presenza sul mercato, è l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC). Con l’AIC viene stabilito:

  • il nome del medicinale
  • la sua composizione
  • la descrizione del metodo di fabbricazione,
  • le indicazioni terapeutiche, le controindicazioni e le reazioni avverse
  • la posologia, la forma farmaceutica, il modo e la via di somministrazione
  • le misure di precauzione e di sicurezza da adottare per la conservazione del medicinale per la sua somministrazione ai pazienti
  • il riassunto delle caratteristiche del prodotto
  • un modello dell’imballaggio esterno
  • il foglio illustrativo.

L’espressione off-label, o fuori etichetta, fa appunto riferimento al fatto che un medicinale viene usato al di fuori delle indicazioni nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto, qualora il medico – cui spetta la decisione di proporre la terapia al paziente – lo ritenga, in via eccezionale, utile per la salute del suo assistito.

L’art. 3 comma 1 del D.L. n. 23/1998 convertito nella L. n. 94/1998 (c.d. legge Di Bella), prevede che il medico, nel prescrivere un farmaco deve attenersi alle indicazioni terapeutiche previste dell’autorizzazione per l’immissione sul mercato.

https://drive.google.com/file/d/1-wFcxojNAe4IPsGYyg1AJKpWfwvaFgoB/view?usp=drivesdk

Lo stesso articolo prevede tuttavia che il medico può, in via eccezionale, prescrivere un farmaco per un’indicazione diversa da quella autorizzata (off label appunto), qualora il medico stesso (non la politica!) ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica, e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale. Tale decisione può essere presa dal medico sotto la sua diretta responsabilità e previa specifica informazione del paziente e acquisizione dello specifico consenso dello stesso all’uso off label.

Una scelta terapeutica “anomala” da parte del medico non può quindi essere generalizzata ed adottata come prassi, ma deve essere invece circoscritta in relazione ad ipotesi specifiche ed individualmente definite, sulla base di criteri dettati dal beneficio che si potrebbe presumibilmente attendere per il paziente.

L’art. 3 comma 4 D.L. n. 23/1998 prevede un’ulteriore fattispecie di ammissibilità dell’uso di medicinali off label, attraverso il rinvio all’art. 1 comma 4 del D.L. 536/1996 convertito in L.n. 648/1996, secondo cui la prescrizione di farmaci non autorizzati (per l’indicazione) è ammessa, a condizione che siano inclusi in un elenco predisposto dalla Commissione Unica del Farmaco ed in assenza di alternative terapeutiche (cosiddetto uso compassionevole).

I “vaccini”-Covid-19 non sono stati inseriti nell’elenco di farmaci non autorizzati (per una precisa indicazione) per l’uso compassionevole! Sarebbe, peraltro, impensabile, che si autorizzi l’uso compassionevole ai fini della “vaccinazione” contro il contagio virale di una sostanza che non ha ottenuto l’autorizzazione per l’uso a tale scopo, dato che tale efficacia non ce l’ha!

  • Consenso informato e farmaci off-label

Ai sensi del D.L. n. 23/1998 (convertito in L. n. 94/1998) il legittimo utilizzo off label dei farmaci da parte del medico richiede, oltre che una complessa valutazione clinica,un’appropriata informazione del paziente sul proposto off label use e l’ottenimento del suo specifico consenso informato al riguardo.

L’art. 1 della L. n. 219/2017

https://drive.google.com/file/d/1EP37mld6nzWbfis5as3Az3xUKxPABKP0/view?usp=drivesdk

dispone che tutte le informazioni riguardanti un trattamento sanitario devono essere fornite in modo dettagliato, con linguaggio comprensibile e devono riferirsi, tra le altre, ai benefici e ai rischi dei trattamenti sanitari indicati, nonché alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario.

In particolare, qualora si tratti di una terapia che implica l’impiego di un farmaco al di fuori delle indicazioni approvate dall’autorità predisposta (nel caso concreto è la Commissione Europea su parere dell’EMA – Autorità del Farmaco Europea – dato che si tratta di un’autorizzazione centralizzata con effetto per tutti i paesi membri), l’informazione che il medico deve fornire al paziente deve riguardare le caratteristiche della cura ipotizzata e gli effetti collaterali direttamente connessi all’impiego di medicinali off label.

Nel caso concreto, i responsabili dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano (il Direttore Generale, la responsabile del reparto prevenzione, il responsabile dell’hub “vaccinale”, il medico “vaccinatore” presente nel hub “vaccinale”), avrebbero dovuto spiegare all’appellante sanitario per quale motivo insistevano per l’inoculazione all’appellante di una sostanza che non era stata autorizzata ai fini della prevenzione del contagio dal virus SARS-CoV-2, dato che tale efficacia la sostanza non ce l’ha.

L’appellante aveva chiesto ai responsabili dell’Azienda Sanitaria via pec già sin da Aprile 2021 – come lo hanno fatto tantissimi altri sanitari su indicazione della sottoscritta difensore – precise indicazioni in merito a quella sostanza che avrebbe avuto l’efficacia di inibire il contagio virale come previsto dall’art. 4 D.L. 44/2021, entrato in vigore il 1° Aprile 2021 https://drive.google.com/file/d/1iz0ipLGI8VC57hPxjMEDgzXzDEDY1abk/view?usp=drivesdk

A tutti questi sanitari, come all’appellante, i responsabili dell’Azienda Sanitaria non hanno mai risposto a questa più che legittima richiesta di chiarimento e informazione!

Dunque, i responsabili dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano (e di altre aziende sanitarie alle quali sono state inviate le stesse richieste via pec/raccomandata) hanno violato in modo particolarmente grave la norma cogente sull’uso off label di un farmaco!

L’articolo 13 del codice di deontologia medica

https://drive.google.com/file/d/1RIzYf7Q3_LpBu9VsiliUtHcd-6dC1dgv/view?usp=drivesdk

al comma 7 dispone:Il medico può prescrivere farmaci (…) per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi motiva l’attività, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti.”

 

Un uso “off label” generalizzato in ambito di una campagna “vaccinale” non è acconsentito dalla normativa!

In più all’appellante non è stato in alcun modo comunicato che l’Azienda Sanitaria avrebbe usato una sostanza non autorizzata all’indicazione della prevenzione del contagio da SARS-CoV-2, nonostante che l’appellante avesse espressamente richiesto ai responsabili dell’Azienda Sanitaria quale sostanza avrebbero riservato all’appellante ai fini dell’adempimento dell’obbligo “vaccinale” ex art. 4 D.L. 44/2021.

 

Con Ordinanza n. 18283 del 25 giugno 2021 la Corte di Cassazione

https://drive.google.com/file/d/1Tk9hAV0JGAFlFp1IwRJymVjcL9eqz7cc/view?usp=drivesdk

ha confermato che il medico può scegliere, sotto la sua personale responsabilità, di impiegare il medicinale off-label “in singoli casi”: la legge vuole che la scelta terapeutica del medico non sia una prassi, ma venga circoscritta ad ipotesi specifiche ed individualmente definite, sulla base di criteri dettati dal beneficio che ci si potrebbe presumibilmente attendere per il paziente.

Lo specifico consenso informato al trattamento off label use del paziente è un particolare presupposto della somministrazione di un farmaco off-label. In mancanza di un consenso informato in punto applicazione off label del farmaco, l’intervento è illecito, anche quando fosse nell’interesse del paziente.

L’Azienda Sanitaria e il datore di lavoro hanno, dunque, imposto all’appellante un trattamento illecito già per il mero fatto che l’appellante non è stato informato del fatto che ad esso sarebbero state inoculate sostanze in modo off label. Non essendo stato informato, l’appellante, comunque, non avrebbe mai potuto prestare un consenso informato.

L’uso generalizzato di sostanze in modo off label su intere categorie professionali (nel caso concreto i sanitari) è illegale a prescindere. L’uso off label può avvenire solo in singoli casi senza alcun uso generalizzato, come è invece avvenuto in modo gravemente illegale nella campagna “vaccinale” adottata in Italia.

Nel caso dei “vaccini”-Covid-19, imposti ai sanitari ai fini dell’adempimento dell’obbligo “vaccinale” contro l’infezione con il SARS-CoV-2, è stato violato dall’Azienda Sanitaria e dai responsabili della procedura di “vaccinazione” un duplice obbligo di prescrizione medica e di consenso informato:

1.prescrizione medica specifica ai fini dell’uso off label e rispettivo specifico consenso informato del sanitario che non si è presentato spontaneamente alla “vaccinazione” al solo fine della “sperata” tutela esclusivamente personale avverso la malattia Covid-19;

2.prescrizione medica comunque prevista in via generale per l’indicazione autorizzata (prevenzione dello sviluppo della malattia Covid-19) dall’EMA/Commissione Europea nell’Allegato II punto B) della rispettiva Decisione di autorizzazione per l’immissione sul mercato del “vaccino”-Covid-19. Vedi qui, p.e. per la sostanze Comirnaty di Pfizer/BioNTech:

https://drive.google.com/file/d/1GH0VIyahBm29WFIYV8v-X6CEYbB4gWQy/view?usp=drivesdk

L’appellante, nonostante un’esplicita richiesta inviata via pec alla Direzione Generale e alla Responsabile della Dipartimento Prevenzione dell’Azienda Sanitaria in punto prescrizione medica, non aveva ottenuto alcuna risposta, ma ha avuto la notifica della sua sospensione dal lavoro!

Negli hub vaccinali del Sudtirolo (come anche nel resto d’Italia), in generale, a nessuno è stata fatta la prescrizione medica di cui all’Allegato II punto B) alla rispettiva decisione di autorizzazione del “vaccino”-Covid-19, prescrizione che è invece prevista quale condicio sine qua non per l’uso legittimo della sostanza sull’essere umano!

Ai sanitari che si sono presentati all’appuntamento fissato (dall’Azienda Sanitaria) perché costretti dall’obbligo “vaccinale”-Covid-19, non è stata fatta né la generale prescrizione medica di cui sopra, né quella ulteriore specifica prescrizione medica ai fini dell’uso off-label!

Vedi il verbale dei Carabinieri intervenuti su richiesta dell’Avv.DDr. Renate Holzeisen che in data 24.06.2021 ha accompagnato un’infermiera dell’ospedale di Bolzano all’appuntamento fissato dall’Azienda Sanitaria ai fini dell’adempimento dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 di cui all’art. 4 D.L. 44/2021.

Quanto emerge dimostra la lampante grave violazione di tutta una serie di disposizioni legislative cogenti. Ma la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano ha preferito fare NULLA e ad oggi è corsa a chiedere l’archiviazione di ogni denuncia penale iper-motivata e iper-documentata sul punto, venendo gravemente meno al proprio obbligo impostole dal Legislatore Costituzionale! Anche questo entrerà nella triste storia del ns. paese!

https://drive.google.com/file/d/1VX9nCvSfoxDpdgHniBfu32i3TxUstuHi/view?usp=drivesdk

La brutale violazione da parte delle autorità italiane e dei “professionisti” responsabili della campagna “vaccinale”-Covid-19 delle disposizioni indicate nell’autorizzazione decisa dalla Commissione Europea per l’immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, nonchè della normativa sull’uso off label di un farmaco, della normativa sulla prescrizione da parte del medico di un farmaco e del necessario consenso informato, è palese!

Nel documento EMA/451828/2023 del 18 Ottobre 2023 (e che verrà qui interamente pubblicato dopo la conferenza stampa del 21 novembre 2023 in Parlamento Europeo) l’EMA (Agenzia Europea del Farmaco) al punto 4. (Safety) avverte che

“All safety information should be considered carefully before administering or recommending vaccination.”

Tradotto in lingua italiana:

“Tutte le informazioni in punto “sicurezza” dei “vaccini”-Covid-19 devono essere attentamente considerate, prima di usare oppure raccomandare il “vaccino”.

Va ribadito che l’EMA nel suo Summary Positive Opinion (qui p.e. per Comirnaty di Pfizer/BioNTech)

https://drive.google.com/file/d/1KOGt8iX94NwKxpNWb8OrgSp75r5z_9XO/view?usp=drivesdk

ha esplicitamente avvertito che “Le raccomandazioni e le precauzioni che gli operatori sanitari e i pazienti devono osservare affinché Comirnaty sia usato in modo sicuro ed efficace sono state riportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo. Inoltre, e stato disposto un piano di gestione del rischio (RMP) per Comirnaty che contiene importanti informazioni sulla sicurezza del vaccino ….”.

Considerato che nel RMP (Risk Management Plan), presentato dal produttore ai fini dell’autorizzazione per l’immissione sul mercato del “vaccino”, nel capitolo missing information i produttori hanno dichiarato che mancavano (e a tutt’oggi mancano) dati fondamentali in punto sicurezza del “vaccino”, ovviamente queste sostanze mai avrebbero potuto essere impiegate in una campagna “vaccinale” di massa.

 

Qui la spiegazione, pubblicata sul sito dell’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), del contenuto e importanza del Risk Management Plan (RMP)

https://drive.google.com/file/d/1cD4cb_D-eCDsgijBce0133y4do_JKqxf/view?usp=drivesdk

Qui il capitolo “missing information” (informazioni mancanti) del RMP del “vaccino”-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech come era stato pubblicato a novembre 2022 e, dunque, dopo l’abolizione dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 in Italia.

https://drive.google.com/file/d/1NudZ1NAt-kJvDbfD423MuxXygSmLj01e/view?usp=drivesdk

Qui l’intero RMP presentato dal produttore (Pfizer/BioNTech) per la sostanza Comirnaty, aggiornato a novembre 2022.

https://drive.google.com/file/d/1MDOfSygP0CRDvP5m8ra5MrU_gHdJyTvF/view?usp=drivesdk

Quanto emerge dal capitolo missing information del RMP (ma non solo, vedi infra) avrebbe quantomeno richiesto la meticolosa considerazione specifica da parte del medico “vaccinatore” del caso di ogni singolo cittadino e non avrebbe mai consentito l’uso di questi cosiddetti “vaccini”-Covid-19 in campagne “vaccinali” di massa!

Infatti, la Commissione Europea ha imposto la prescrizione medica nell’Allegato II Punto B) quale condicio sine qua non per l’uso di queste sostanze sull’essere umano. Vedi qui l’imposizione della prescrizione medica prevista per la sostanza Comirnaty di Pfizer/BioNTech:

https://drive.google.com/file/d/1GH0VIyahBm29WFIYV8v-X6CEYbB4gWQy/view?usp=drivesdk

E poi, queste sostanze a maggior ragione mai avrebbero potuto essere imposte nell’ambito di un obbligo “vaccinale”.

Perché contrariamente a quanto imposto in modo criminale dal governo (con conferma da parte del Parlamento) italiano, per questo tipo di sostanze era impensabile limitarsi a prevedere delle esenzioni da un obbligo “vaccinale” generalizzato, esenzioni, peraltro, definite “politicamente” in modo talmente ristretto che quasi nessuno ci rientrava e, comunque, in netta violazione di quanto evidenziato dal produttore del “vaccino”-Covid-19 nel RMP (Risk Managment Plan) e della conseguente dovuta massima cautela a cui erano obbligate le autorità per la sanità pubblica sia dal Legislatore Comunitario e Nazionale, sia dalle stesse previsioni contenute nella documentazione ufficiale istituzionale facente parte della procedura di autorizzazione dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19.

DOCUMENTI ESSENZIALI ISTITUZIONALI E PUBBLICI DELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE CENTRALIZZATA DA PARTE DELLA COMMISSIONE CE DEI COSIDDETTI “VACCINI”-COVID-19


I cosiddetti “vaccini”-Covid-19 sono stati autorizzati in via centralizzata, sulla base del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 726/2004 nonché della Direttiva 2001/83/ce del Parlamento e del Consiglio.


Vedi, p.e., la decisione di esecuzione della Commissione Europea per l’autorizzazione di immissione sul mercato condizionata del primo dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, Comirnaty di Pfizer-BioNTech e della sostanza analoga Spikevax di Moderna:

 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/dec_150522_it.pdf

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210106150575/dec_150575_it.pdf

La procedura di autorizzazione di un medicinale comprende, tra gli altri, i seguenti documenti:

  • EUROPEAN ASSESSMENT REPORT DELL’EMA (EPAR): rapporto di valutazione del medicinale da parte dell’Agenzia del Farmaco Europea. Vedi qui

https://drive.google.com/file/d/1f286GVtOijg3aSD5Cqg7sQI1_tU2Yww_/view?usp=drivesdk

e qui

https://drive.google.com/file/d/1GmVEHA-QvqbK3f95y96JL-0f9ydLCRe7/view?usp=drivesdk

la spiegazione da parte dell’EMA del contenuto e importanza di tale documento, nell’ambito del quale l’EMA dà indicazioni anche sulle prove in tema di efficacia della sostanza (vedi nel dettaglio infra).

  • RISK MANAGMENT PLAN (RMP) del produttore del rispettivo medicinale: piano di gestione del rischio che ogni produttore di un medicinale deve presentare con la richiesta di autorizzazione di immissione sul mercato di un nuovo medicinale e che deve essere approvato dall’EMA e nel quale sono indicati nel capitolo “MISSING INFORMATION” (informazioni mancanti – vedi nel dettaglio infra), tutte quelle informazioni che all’atto dell’immissione sul mercato mancano.

Qui la spiegazione, pubblicata sul sito dell’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), del contenuto e importanza del Risk Management Plan (RMP)

https://drive.google.com/file/d/1cD4cb_D-eCDsgijBce0133y4do_JKqxf/view?usp=drivesdk

Qui il capitolo “missing information” (informazioni mancanti) del RMP del “vaccino”-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech come era stato pubblicato a novembre 2022 e, dunque, dopo l’abolizione dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 in Italia.

https://drive.google.com/file/d/1NudZ1NAt-kJvDbfD423MuxXygSmLj01e/view?usp=drivesdk

Qui l’intero RMP presentato dal produttore (Pfizer/BioNTech) per la sostanza Comirnaty, aggiornato a novembre 2022.

https://drive.google.com/file/d/1MDOfSygP0CRDvP5m8ra5MrU_gHdJyTvF/view?usp=drivesdk

Di questi due documenti, che costituiscono parte essenziale e fondamentale della procedura di autorizzazione di un farmaco, e che sono fondamentali e imprescindibili per valutare in modo istituzionale l’efficacia e sicurezza di un medicinale, la Corte (In-) Costituzionale nelle sue sentenze non perde una parola!

Invece:


Dall’ASSESSMENT REPORT DELL’EMA (EPAR) sul rispettivo “vaccino”-COVID-19 risultava sin dall’inizio che non c’era alcuna prova che queste sostanze potessero inibire l’infezione virale e, dunque, la contagiosità delle persone con esse trattate.


L’autorizzazione dei “vaccini” richiesta dalle case farmaceutiche per l’immissione sul mercato (e dunque l’applicazione sull’essere umano) è nel caso degli attualmente autorizzati “vaccini”- Covid-19, quella di un farmaco per la prevenzione della malattia (COVID-19), ma non della prevenzione dell’infezione con il virus (SARS-CoV-2).

Ciò risulta anche, p.e., dal cosiddetto ASSESSMENT REPORT relativo al “vaccino”-Covid.-19 Comirnaty. laddove al punto 2.5.4. Conclusions on clinical efficacy a pagina 97 recita testualmente:

https://drive.google.com/file/d/1Tw6tpXKd6Mvt68xwl8misGbIJQUjFyBS/view?usp=drivesdk

L’EMA dichiarava, dunque, sin dall’atto di introduzione sul mercato, anche nel rapporto di valutazione della sostanza Comirnaty di Pfizer/BioNTech a pag. 97 testualmente quanto segue: “Nel contesto di un’autorizzazione condizionata sono necessari ulteriori dati. La relazione finale dello studio clinico C4591001 verrà presentata entro dicembre 2023 e costituisce uno specifico obbligo per l’autorizzazione condizionata. 2.5.4. Conclusioni sull’efficacia clinica …. È probabile che il vaccino protegga contro una forma severa del COVID-19, nonostante che tali eventi erano rari negli studi, e statisticamente certe conclusioni non possono essere tratte. Allo stato non è dato sapere se il vaccino protegge contro infezioni asintomatiche,  né tantomeno è dato sapere il suo impatto sulla trasmissione virale. La durata della protezione non è nota.” (analogo discorso vale per gli altri “vaccini”-Covid-19)

Dunque: l’EMA dichiarava sin da subito pubblicamente che ci fosse una eccezionale efficacia contro la malattia (il Covid-19 è la malattia) non severa, e dichiarava che non si sapeva se il “vaccino” protegge contro la malattia severa del Covid-19. Infatti, l’EMA parlava solo di una speranza e confermava che non sapeva se il “vaccino”

avesse un impatto sulla trasmissione virale e che non conosceva la durata della protezione!

Lo stesso vale per la sostanza Spikevax di Moderna. Vedi l’Assessment Report del 04.01.2021 (EPAR) pubblicato dall’EMA a pag. 110.

https://drive.google.com/file/d/1QTzPvPLChoVN3iqTsLJ3VFuVE63kEgqf/view?usp=drivesdk


Invece, i massimi vertici della Repubblica Italiana hanno raccontato alla popolazione una grande bugia. Hanno ingannato la popolazione, invitandola (inclusi le donne incinte e i bambini) a farsi inoculare queste sostanze sperimentali a base genica, “per tutelare il gruppo fragile della popolazione”! Il livello di cinismo e criminalità non potrebbe essere più alto!


Proprio perché non era e non è provato che queste sostanze possano inibire l’infezione con il virus (i fatti anche in Italia da quasi tre anni all’ordine del giorno dimostrano che le persone trattate con queste sostanze si infettano con il virus SARS-CoV-2 e si ammalano di Covid-19 anche in forma grave), queste sostanze, di fatto ancora sperimentali, sono state autorizzate per la sola (eventuale) prevenzione della malattia Covid-19, come esplicitamente confermato dall’EMA con la sua lettera EMA/451828/2023 del 18 Ottobre 2023 (che verrà pubblicata dopo la conferenza stampa che avrà luogo il prossimo 21 Novembre in Parlamento Europeo).

L’Agenzia Europea del Farmaco (EMA – European Medicinal Agency) alla domanda se la sostanza Comirnaty di Pfizer/BioNTech possa ridurre la trasmissione del virus tra le persone, all’atto dell’autorizzazione condizionata (dicembre 2020), dichiarava nella sua pagina web

https://drive.google.com/file/d/1KOGt8iX94NwKxpNWb8OrgSp75r5z_9XO/view?usp=drivesdk

che non era dato sapere quale impatto il trattamento con queste sostanze sperimentali avesse sulla diffusione del virus SARS-CoV-2. E dichiarava che non si sapeva in che misura le persone trattate con queste sostanze avrebbero trasmesso il virus.

L’EMA dichiarava testualmente:

Comirnaty is a vaccine preventing coronavirus disease 2019 (COVID-19) .. How does Comirnaty work? Comirnaty works by preparing the body to defend itself against COID-19. …Can Comirnaty reduce transmission of the virus from one person to another?” The impact of vaccination with Comirnaty on the spread of the SARS-CoV-2 virus in the community is not yet known. It is not yet known how much vaccinated people may still be able to carry and spread the virus. How long does protection from Comirnaty last? It is not currently known how long protection given by Comirnaty lasts …”

  • Decreto Ministeriale Nr. 1 del 02/01/2021 Ministero della (Non-) Salute

Nel suo Decreto n. 1 del 02/01/2021

https://drive.google.com/file/d/1UsKhzoDjJwWfBSStM96v5pQPAmerixuL/view?usp=drivesdk

il Ministero della (Non-) Salute omette di indicare che si trattava solo di una autorizzazione condizionata all’immissione in commercio.

Interessante ai fini della decisione dei processi in merito all’obbligo “vaccinale”-Covid-19 è il fatto che


in quel decreto lo stesso Ministero/Ministro della (Non-)Salute conferma che in data 02.01.2021 (cioè successivamente all’immissione sul mercato della sostanza Comirnaty di Pfizer/BioNTech e pochi giorni prima dell’immissione sul mercato di Spikevax di Moderna) non c’era alcuna prova che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 potessero prevenire l’infezione.


Vedi a pag. 5 laddove testualmente dichiara “…qualora uno o più vaccini si mostrino in grado di prevenire l’infezione, si focalizzerà l’attenzione anche sulla riduzione della trasmissione …”. ….sic!!

Alla popolazione italiana, invece, la narrazione ufficiale aveva spiegato che dovevano farsi inoculare queste sostanze innanzitutto per tutelare i concittadini vulnerabili!

L’allora premier Mario Draghi proclamava in TV che chi non si “vaccinava” moriva e faceva morire gli altri!


L’intento doloso di non informare adeguatamente la popolazione, risulta, peraltro, a pag. 11 del Decreto dell’allora Ministro (della Non-) Speranza laddove risulta testualmente “7. “È necessario fornire in modo proattivo informazioni … con la finalità di favorire un’ampia adesione alla campagna vaccinale da parte della popolazione. A tal fine sarà necessario spiegare che le rigorose procedure di autorizzazione dell’UE non contemplano alcuna deroga alla sicurezza”.


 Invece, come già esposto precedentemente, e come qui infra ulteriormente esposto e documentato, per i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 mancano a tutt’oggi tutta una serie di dati fondamentali sulla loro sicurezza.

Il Ministero della (Non-)Salute, l’AIFA, gli allora responsabili dell’Istituto Superiore della Sanità (ISS), nonché i responsabili delle autorità sanitarie delle Regioni e Province sapevano sin dall’inizio che queste sostanze provocavano gravissimi effetti collaterali irreversibili, tra cui la morte! (vedi infra l’istanza di esibizione ex artt. 118 e 210 c.p.c. del 15 maggio 2023 presentata anche nei nove processi pendenti per sanitari in Corte d’Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano in merito alla corrispondenza email rivelata nelle trasmissioni di FuoridalCoro di Mario Giordano su Rete4 Mediaset).

 

Inoltre, da questo Decreto Ministeriale emerge anche la necessità che le raccomandazioni su gruppi target a cui “offrire” (da lì si è passati poi all’imporre) il trattamento, sarebbero state soggette a modifiche in base “all’evoluzione delle conoscenze e alle informazioni su efficacia vaccinale …, sulla sicurezza della vaccinazione …, sull’effetto del vaccino sull’acquisizione dell’infezione …”.

 

Invece, anziché prendere definitivamente atto del fatto che queste sostanze non possono prevenire l’infezione con il virus, e anziché bloccare subito l’inoculazione di queste sostanze sperimentali dopo i primi morti (che c’erano subito, vedi infra), il governo, con la ratifica da parte di un parlamento che anch’esso ha evidentemente completamente ignorato i suoi doveri nonostante che fosse stato informato quantomeno da gennaio 2022 – vedi il parere legale che l’Avv.DDr. Renate Holzeisen su richiesta della Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica ha presentato a gennaio 2022 e che da allora risulta essere pubblicato sul sito web del Senato della Repubblica

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/422/335/Avv._DDr._Renate_Holzeisen.pdf

ha man mano imposto all’intera popolazione questo trattamento sperimentale, tanto inefficace ai fini della interruzione della catena d’infezione, quanto pericoloso per la vita e salute dei cittadini. E con ciò, il Ministero/Ministro della (Non-) Salute e il Governo (nonché i parlamentari che hanno votato la ratifica) hanno, peraltro, violato pure quanto, invece, è stato dichiarato nel decreto ministeriale qui commentato.

E poi, secondo questo Decreto Ministeriale, sarebbe stato necessario predisporre una sorveglianza aggiuntiva sulla sicurezza dei vaccini. Peccato che di questa sorveglianza i cittadini italiani non hanno visto nulla. Anzi, vengono inoculati in massa queste sostanze senza la dovuta prescrizione medica, per indicarne soltanto una delle incredibili violazioni in Italia dei più rudimentali principi di farmacovigilanza!

È sotto gli occhi di tutti che i “vaccini”-Covid-19, in contraddizione con quanto venne raccontato ai cittadini, non funzionano, e che, dunque, si è pensato di ricorrere ai ripari, inventandosi prima una terza  dose (booster), poi una quarta, quinta dose ecc.. E, come già esposto, gli studi clinici originariamente imposti quale condizione specifica per l’autorizzazione condizionata di questi studi, poi non sono mai stati fatti, come nel dettaglio esposto e documentato nelle due azioni di annullamento delle autorizzazioni di queste sostanze pendenti con T-108/23 e T-109/23 in Tribunale dell’Unione Europea.

Vedi l’azione di annullamento dell’autorizzazione di Comirnaty di Pfizer/BioNTech pendente con T-109/23 in Tribunale dell’UE qui:

https://drive.google.com/file/d/135ahpPDhuUbQt74fYi_9932B0WZ0MPjo/view?usp=drivesdk

Ormai in Italia è già stata avviata l’inoculazione della quinta/sesta dose. Siamo evidentemente in mezzo a una grande illegittima sperimentazione clinica sulla pelle dei cittadini italiani, incluse donne incinte e bambini con una brutale violazione del Decreto Ministeriale 15 luglio 1997. Vedi infra.


Conferma da parte degli stessi produttori nei loro RISK MANAGEMENT PLAN della mancanza di dati fondamentali in punto sicurezza dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19


È già stato esposto e documentato nell’istanza di accertamento della verità materiale in applicazione dell’art. 101 Costituzione del 7 marzo 2023 che nell’ambito della procedura per l’autorizzazione (originariamente condizionata) di immissione sul mercato, i produttori dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 hanno dovuto depositare i Risk Management Plan (piani di gestione dei rischi della somministrazione delle sostanze – RMP). Da quella documentazione accettata e pubblicata dall’EMA (Agenzia del Farmaco Europea) sul proprio sito web, risulta in modo inequivocabile che mancano dei/delle fondamentali dati/informazioni sugli effetti e rischi connessi alla somministrazione di queste sostanze. Vedi il Risk Management Plan per “Comirnaty vaccino Covid-19” di Comirnaty di Pfizer/BioNTech-

Qui la spiegazione, pubblicata sul sito dell’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), del contenuto e importanza del Risk Management Plan (RMP)

https://drive.google.com/file/d/1cD4cb_D-eCDsgijBce0133y4do_JKqxf/view?usp=drivesdk

Qui il capitolo “missing information” (informazioni mancanti) del RMP del “vaccino”-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech come era stato pubblicato a novembre 2022 e, dunque, dopo l’abolizione dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 in Italia.

https://drive.google.com/file/d/1NudZ1NAt-kJvDbfD423MuxXygSmLj01e/view?usp=drivesdk

Qui l’intero RMP presentato dal produttore (Pfizer/BioNTech) per la sostanza Comirnaty, aggiornato a novembre 2022.

https://drive.google.com/file/d/1MDOfSygP0CRDvP5m8ra5MrU_gHdJyTvF/view?usp=drivesdk

Dal piano di gestione dei rischi presentato dal produttore della sostanza risulta in modo inequivocabile, che allo stato nulla si sa in merito ai rischi a lungo termine, in merito all’uso in stato di gravidanza e durante l’allattamento. Non si conoscono gli effetti e rischi che la somministrazione provoca su persone con un problema nel sistema immunitario oppure in generale con un problema di natura infiammatoria nel corpo, circostanze che, peraltro, possono riguardare la stragrande parte dei cittadini!

Il produttore, praticamente dichiara che allo stato non sa niente! Vedi a pagg. 110 e segg.Presentation of the Missing Information: use in pregnancy and while breast feeding, Use in frail patients with co-morbidities …, diabetes, chronic neurological disease, cardiovascular disorders, use in patients with autoimmune or inflammatory disorders, interaction with other vaccines, long term safety data.”

Lo stesso vale per gli altri “vaccini”-‘Covid-19.

Il contratto quadro di compravendita tra la Commissione Europea e Pfizer/BioNTech

Già nel 2021 i contratti quadro di compravendita tra la Commissione Europea e i produttori Pfizer/BioNTech e Moderna erano stati pubblicati sul sito della RAI, a febbraio 2021 con delle parti oscurate e successivamente senza parti oscurate.

In particolare il contratto stipulato tra la Commissione Europea e la Pfizer/BioNTech è una inequivocabile prova della natura sperimentale del “vaccino”-Covid-19 offerto da Pfizer/BioNTech alla Commissione Europea.

La Commissione Europea ha trattato e stipulato tale contratto quadro in nome e per conto degli Stati membri dell’UE, tra cui l’Italia.

Qui il contratto quadro stipulato il 20.11.2020 tra la Commissione Europea e la Pfizer/BioNTech pubblicato sul sito della RAI:

https://www.rai.it/dl/doc/2021/04/17/1618676600910_APA%20BioNTech%20Pfizer__.pdf

E qui una copia dello stesso contratto salvato al di fuori del sito della RAI per ogni eventualità:

https://drive.google.com/file/d/1uMZpd_yqA6dMpmwRlv64j9d8tdAonpEt/view?usp=drivesdk

Dal contratto, firmato in data 20.11.2020 dalla Commissaria Europea per la Salute Stella Kyriakides e la presidente del reparto vaccini di Pfizer Biopharmaceuticals Group (che ha firmato per Pfizer e BioNTech), risulta dalla parte I. (Special Conditions) al punto I.12 (Indemnification) che gli stati membri dell’UE devono tenere indenne il produttore da richieste di risarcimento danni per danni di ogni genere derivanti dall’uso del “vaccino”. Dall’allegato I (Annex I: Vaccine Order Form) risulta al punto 4, testualmente quanto segue:

“4. The Partecipating Member State acknowledges that the Vaccine and materials related to the Vaccine, and their components and constituent materials are being rapidly developed due to the emergency circumstances of the COVID-19 pandemic and will continue to be studied after provision of the Vaccine to the Participating Member States under the APA. The Participating Member State further acknowledges that the long-term effects and efficacy of the Vaccine are not currently known and that there may be adverse effects of the Vaccine that are not currently known. Further, to the extent applicable, the Participating Member State acknowledges that the Vaccine shall not be serialized.”

Traduzione in lingua italiana:

 —————————————————————————–

“4. Il partecipante Stato Membro riconosce che il vaccino e i materiali relativi al vaccino, e i loro componenti e materiali vengono sviluppati rapidamente a causa dell’emergenza Covid-19 e continueranno ad essere studiati dopo la fornitura nell’ambito dell’APA del vaccino allo Stato Membro. Lo Stato Membro Partecipante, inoltre, riconosce che gli effetti a lungo termine e l’efficacia del vaccino allo stato non sono noti e che ci possono essere degli effetti avversi del vaccino che allo stato non sono noti. Inoltre, nella misura applicabile, lo Stato Membro Partecipante riconosce che il vaccino non deve essere serializzato.”

 —————————————————————————–

Dato che il produttore un mese prima (20.11.2020) dell’immissione sul mercato del “vaccino” Comirnaty di Pfizer/BioNTech (21.12.2020) nel contratto quadro ha esplicitamente dichiarato

  • che non conosce l’efficacia e non conosce le conseguenze (effetti collaterali) che l’inoculo del “vaccino” può avere e, che per questo motivo, richiedeva di essere tenuto indenne dal rispettivo Stato Membro UE partecipante al contratto quadro di acquisto (APA Advanced Purchase Agreement), e così anche dall’Italia. per le richieste di risarcimento per danni causati dal “vaccino”, e
  • che avrebbe continuato a studiare l’efficacia e le conseguenze in termini di eventi avversi del “vaccino” dopo la fornitura del “vaccino” al rispettivo Stato Membro UE partecipante all’APA,

non ci può essere alcun minimo dubbio che la sostanza che è stata inoculata ai cittadini dell’Unione Europea (tra cui quelli italiani) come “vaccino”-Covid-19, è ovviamente una sostanza sperimentale! Ogni altra conclusione è una tanto plateale quanto criminale presa in giro di oltre 400 milioni di cittadini europei!

L’ultima frase del punto 4 sopra citato, per ogni addetto ai lavori, è ulteriormente grave.

La serializzazione di un farmaco significa l’apposizione di caratteri di identificazione (unified identifyer) che rende non manipolabile la sostanza.

Non è assolutamente comprensibile il motivo di esclusione dall’obbligo di serializzazione della sostanza fornita, dato che è un obbligo previsto dal Legislatore Comunitario anche per i vaccini.

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.

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