Il Tar respinge il ricorso contro l’uso delle mascherine negli ospedali, anche se “l’ordinanza non è sorretta da una motivazione e da un’istruttoria adeguate”

“La Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo ha chiesto, con un ricorso pilota al Tar, l’annullamento dell’ordinanza del Ministero della Salute che impone le inutili e dannose mascherine chirurgiche nei reparti ospedalieri dove si trovano i fragili. Una tortura per gli operatori sanitari oltre che un atto illegittimo e contrario alle norme. Non avevamo dato pubblicità all’iniziativa per lavorare in sordina e nell’auspicio di ottenere un beneficio collettivo, ma è stata una cautela inutile.

Infatti, il TAR Lazio, pur confermando che l’ordinanza non è sorretta da una motivazione e da un’istruttoria adeguate, non l’ha sospesa perché ha ritenuto che passare ore respirando a fatica perché impediti da una mascherina non fosse pericoloso. I tempi processuali sono tali che qualsiasi decisione arriverà a ridosso della scadenza dell’ordinanza (31 dicembre 2023) facendo sì, come al solito, che la tutela giurisdizionale dei diritti sia vanificata. Stiamo valutando se proporre appello o se insistere per una decisione immediata nel merito, ma è necessario l’aiuto di tutti per sostenere il nostro lavoro e per disobbedire a questi provvedimenti illegittimi e irrispettosi delle libertà fondamentali.

Noi avvocati continueremo a fare la nostra parte. Facciamo appello a tutti perché rifiutino l’imposizione continua di misure sanitarie. Cosa aspettano i magistrati a svolgere la loro funzione di tutela dei diritti fondamentali?
Grazie agli avvocati Francesca Ceccatelli, Giovanni Ghini e Alessandro Fusillo che hanno collaborato alla stesura del ricorso.

Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo

Ecco la sentenza del Tar del Lazio

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9849 del 2023, proposto da rappresentato e difeso

dall’avvocato Giovanni Battista Ghini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2023 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie” pubblicata in G.U. Serie Generale Anno 164 Numero 100 del 29 aprile 2023, nella parte in cui impone in diverse strutture sanitarie, anche mediante delega a soggetti terzi, in parte estranei alla pubblica amministrazione, l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché subordina l’accesso alle prestazioni di pronto soccorso alla previa effettuazione di un tampone per la ricerca del virus SARS-CoV-2. Con vittoria delle spese e degli onorari di lite.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2023 la dott.ssa Claudia

Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

– che ai fini dell’accoglimento dell’istanza cautelare è necessaria la sussistenza sia del fumus che del periculum;

– che, a un primo esame proprio della presente fase, appare sussistere il profilo del fumus in quanto l’ordinanza in esame non sembra assistita dal requisito dell’urgenza e non è suffragata da un’istruttoria e una motivazione adeguate;

– che, tuttavia, non è comprovata la sussistenza del periculum, posto che parte ricorrente non ha individuato specificatamente il pregiudizio grave ed irreparabile ma si è limitata a dedurre genericamente un ipotetico eventuale e generico “danno alla salute”.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

respinge la richiesta misura cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 settembre2023 con l’intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario

L’ESTENSORE

Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE

 Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.

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