“Un altro Giudice, questa volta di Pace, accogliendo un ricorso proposto avverso una ordinanza ingiunzione irrogata nei confronti della Ricorrente per non avere, quest’ultima, indossato il dispositivo di protezione delle vie respiratorie all’aperto in violazione degli artt. 12 c. 2 del d.l. 103/2021, art. 1 c. 1 DPCM 02/032021 e art. 4 del d.l. 221/2021, ha ritenuto illegittima la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 dichiarativa dello stato di emergenza per assenza dei presupposti previsti dal d.lsg 1/2018.
Ne fa conseguire – scrivendolo in grassetto la illegittimità di tutti i successivi provvedimenti.
Ritiene, pertanto, che in Italia, attraverso la disciplina emergenziale, sia stata perpetrata una “compressione dei diritti fondamentali avuto riguardo ai diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.), alla pari dignità sociale (art. 3), alla libertà personale (art. 13 Cost.), alla libertà di movimento e di riunione (artt. 16 e 17 Cost.), al diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, anche in forma associata (art. 19), al diritto alla scuola (art. 34 Cost.), al diritto al lavoro (art. 36 Cost), al diritto alla libertà di impresa (art. 41 Cost.)”.
Un altro plauso alla Magistratura onoraria –e forse anche per questo indipendente- che con l’accoglimento di numerosi ricorsi sta tutelando, attraverso decisioni giuridiche -correttive più che applicative della legge-, i diritti fondamentali dell’uomo, non solo all’interno dello Stato, ma anche contro lo Stato, così riconoscendo il diritto alla resistenza insito in ogni principio fondamentale”.
Avv. Rosa Carnevale
Avvocati Liberi
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.
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