L’Agenzia delle Entrate Riscossione tra i chiarimenti pubblica finalmente, dopo quasi un mese dalla decisione del Governo, che la sanzione dei 100 euro per i non vaccinati non va pagata. E’ sospesa fino al 30 giugno.
Parrebbe che le multe che continuano ad arrivare in questi giorni siano state spedite all’inizio di dicembre.
“Si conferma che l’avviso di addebito è un titolo esecutivo e non una sanzione amministrativa, con la conseguenza che non c’è una scadenza per l’impugnazione e che questa deve essere promossa solo con citazione in opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)”, spiega l’avvocato Fusillo.
“Inoltre, l’Agenzia delle Entrate Riscossione conferma che tutti i termini, compresi quelli per il pagamento e per la riscossione (esecuzione forzata) sono sospesi fino al 30 giugno e che i termini per il pagamento riprenderanno a decorrere dal 1 luglio.
Non occorre fare nulla: le multe che continueranno ad arrivare non avranno alcun effetto sino al termine della sospensione”.
Ecco cosa scrivono in burocratese:
Domanda:
Ho ricevuto da Agenzia delle entrate-Riscossione un avviso di addebito per violazione dell’obbligo vaccinale, inviato prima del 31 dicembre 2022 (data di inizio del periodo di sospensione). Quali sono i termini di pagamento?
Risposta:
Per effetto dell’art. 7 comma 1-bis, introdotto dalla Legge n. 199/2022 (di conversione del DL n. 162/2022) in vigore dal 31 dicembre 2022, che ha disposto la sospensione fino al 30 giugno 2023 delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall’art. 4-sexies, commi 3, 4 e 6 del DL n. 44/2021, sono sospesi i termini di pagamento, che riprenderanno a decorrere dal 1° luglio 2023.
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