Energia: la Svizzera toglie limiti di inquinamento e rumorosità per le centrali di emergenza

Nella sua seduta del 21 dicembre 2022, il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza sull’esercizio di centrali di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza in presenza di una situazione di penuria già sopraggiunta o imminente e stabilito l’entrata in vigore con decorrenza dal 22 dicembre 2022. Durante il periodo di applicazione, fino al 31 maggio 2023, disciplina l’esercizio degli impianti di riserva designati. A tale scopo vengono temporaneamente aboliti per questi impianti i valori limite dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico e le limitazioni dell’orario di esercizio. Le misure di protezione contro il rumore e i limiti di emissione per le centrali di riserva vengono fissati singolarmente per ciascun impianto nella rispettiva licenza di esercizio rilasciata dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC.)

Per scongiurare una situazione di penuria di elettricità nel prossimo inverno, il Consiglio federale ha già deciso una serie di misure. Queste comprendono la costituzione di una riserva di energia idroelettrica, la realizzazione di una centrale di riserva a Birr (AG), l’aumento delle capacità della rete di trasporto, il piano di salvataggio delle aziende elettriche di rilevanza sistemica, la temporanea riduzione dei deflussi residuali nonché la campagna di risparmio energetico.

L’ordinanza sulla riserva invernale, che entrerà in vigore al più tardi a metà febbraio 2023, disciplina l’impiego di una riserva di energia idroelettrica nonché di una riserva complementare costituita da centrali di riserva e di gruppi elettrogeni di emergenza per rafforzare l’approvvigionamento elettrico in Svizzera. Affinché gli impianti della riserva complementare possano funzionare tra febbraio e maggio 2023, sono necessarie disposizioni derogatorie alla legislazione sull’inquinamento atmosferico e sull’inquinamento fonico, che sono disciplinate nella presente ordinanza.

Le principali norme

La riserva complementare è costituita dalle centrali di riserva e dai gruppi elettrogeni di emergenza che partecipano alla riserva ai sensi dell’ordinanza sulla riserva invernale. L’Ufficio federale dell’energia stipulerà un accordo sulla disponibilità e sulla prontezza d’impiego della riserva con ciascun gestore di centrale elettrica di riserva o con ciascun aggregatore di gruppi elettrogeni di emergenza («pooler»). La Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) stabilisce un ordine prelievo. La riserva viene utilizzata quando il mercato elettrico non è temporaneamente in grado di soddisfare la domanda.

Per le centrali di riserva che partecipano alla riserva, i valori limite per gli ossidi di azoto e il monossido di carbonio stabiliti dall’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico non vengono applicati durante il periodo di esercizio ordinato. L’esercizio delle centrali di riserva è disciplinato dalle rispettive autorizzazioni rilasciate dal DATEC, nelle quali sono specificati individualmente, tra l’altro, anche i limiti di emissione degli ossidi di azoto e del monossido di carbonio.

Di norma, i gruppi elettrogeni di emergenza possono essere impiegati solo a scopo di test per un massimo di 50 ore di esercizio all’anno e in caso di interruzione dell’alimentazione. Per i gruppi elettrogeni di emergenza che partecipano alla riserva ai sensi dell’ordinanza sulla riserva invernale, la limitazione delle ore di esercizio viene revocata a tempo determinato.

I gestori dei gruppi elettrogeni di emergenza e delle centrali di riserva devono registrare le ore effettive di esercizio e notificarle all’autorità cantonale competente. Quest’ultima può inoltre effettuare in qualsiasi momento misurazioni o controlli delle emissioni.

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