Obbligo vaccinale e corte costituzionale argomenti contro e a favore

Si decide oggi sulla costituzionalità dell’obbligo vaccinale imposto in Italia durante la pandemia da Covid. Quali sono gli argomenti a favore e contro l’obbligo, che possono entrare nella discussione in aula oggi?

Contro l’obbligo vaccinale

Viola il “rispetto alla persona umana” secondo i concetti espressi dall’art. 32 della nostra Costituzione, che recita recita “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” Gli effetti avversi sono stati tanti e tanto gravi, che qualsiasi altro farmaco, sarebbe già stato ritirato dal mercato. “Il grave rischio dell’inoculo di questi prodotti era già noto al tempo in cui fu varato l’obbligo, nell’aprile 2021 quando si avevano a disposizioni già i primi dati dagli studi “sul campo”, commenta l’ematologo Paolo Bellavite in un suo recente articolo.

Il vaccino è ormai provato e assodato non protegge dall’infezione e neppure dalla trasmissione del virus, come ammesso dalla rappresentante della Pfizer Jeanine Small in una recente audizione al Parlamento Europeo, ma solo, è ancora da provare, dalla forma grave della malattia. Se non interrompe la trasmissione del virus non ha più valore solidaristico.

Se il vaccino non interrompe la trasmissione del virus non ha effetto neppure sulla pressione del sistema sanitario. “La vaccinazione degli operatori avrebbe senso se la loro vaccinazione servisse ad impedire i contagi in ambiente ospedaliero cosa che, al contrario, non è affatto dimostrata”, commenta l’ematologo Paolo Bellavite.

“C’è da chiedersi, piuttosto, che senso possa avere sospendere dal lavoro degli operatori sanitari (i quali ovviamente sono in grado di utilizzare al meglio i presidi di protezione di igiene personale e ambientale come sempre fatto per tutte le altre malattie per cui non sussiste obbligo né vaccinazione) proprio nel corso di un’emergenza che invece richiederebbe il massimo impegno da parte di tutto il sistema sanitario”.

Quando è entrato in vigore l’obbligo vaccinale l’emergenza clinica ed epidemiologica era finita da molti mesi e anche in questo senso non è giustificato. “Il collasso del sistema sanitario ci fu solo nei primi mesi del 2020 e vi si pose rimedio col “lock-down”. Successivamente, la letalità della malattia è calata drasticamente e progressivamente e mai si è verificato un rischio di saturazione degli ospedali e delle terapie intensive. A questi dati va aggiunto che l’esperienza accumulata nella cura dei malati di COVID-19 aveva già fatto emergere, a fine 2020 e nei primi mesi del 2021, l’esistenza di terapie adeguate ed efficienti, basate soprattutto su farmaci antinfiammatori”, continua l’ematologo.

A favore dell’obbligo vaccinale

L’allora Presidente del Consiglio Mario Draghi, il 17 maggio 2022, rappresentato e difeso dalla Avvocatura dello Stato ha sostenuto l’obbligo vaccinale contro l’ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) che aveva sollevato per prima la questione di legittimità costituzionale il 22 marzo 2022, ma sono pendenti questioni sollevate anche da altri Tribunali, come quelli della Lombardia, Brescia, Catania, Padova.

L’obbligo è “interesse della collettività”, per salvaguardare i più deboli, come è stato ripetuto all’infinito. Il documento dell’Avvocatura rimarca che “il personale sanitario, in ragione del contatto diretto con il paziente, è portatore di un una posizione di garanzia per il bene dell’incolumità fisica dei soggetti in cura e proprio questa peculiare posizione giuridica vale a giustificare l’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo”.  “La protezione vaccinale è, infatti, posta a salvaguardia della collettività e, in modo più specifico per tutti gli operatori del settore sanitario, a tutela della categoria più esposta e vulnerabile dei soggetti bisognosi di cure mediche e dell’affidamento che i pazienti ripongono nella somministrazione delle cure in condizioni di massima sicurezza, proprio negli ambienti sanitari”.

in nome del dovere di solidarietà verso gli altri è possibile che chi ha da essere sottoposto al trattamento sanitario sia privato della facoltà di decidere liberamente”

La discrezionalità per l’obbligo “va esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia

Si evita la pressione sulla sistema sanitario. “la validità dell’approccio vaccinale, sebbene introdotto in una fase emergenziale, pare mantenere la propria legittimità (o meglio necessità) anche nell’attuale fase” e che la vaccinazione “a tutt’oggi risulta efficace nel contenere decessi ed ospedalizzazioni, proteggendo le persone dalle conseguenze gravi della malattia, con un conseguente duplice beneficio: per il singolo vaccinato, il quale evita lo sviluppo di patologie gravi; per il sistema sanitario, a carico del quale viene allentata la pressione”.

 

Ricordiamo che la nostra Costituzione recita: “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

Oggi la sentenza.

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