Corte dei Conti Europa e danni da vaccino: i risarcimenti sono dovuti “per danno o difetto dei prodotti anche in assenza di negligenza o colpa loro”

In una recente relazione speciale (19/2022) intitolata “Approvvigionamento di vaccini anti-COVID-19 nell’UE – Superate le difficoltà iniziali, le dosi necessarie sono state garantite, ma manca un’adeguata valutazione della performance del procedimento d’appalto”, la Corte dei Conti Europea parla dei danni da vaccino.

Ecco cosa dice:

“La direttiva UE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi

Ai sensi della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, i produttori sono responsabili del danno causato da un difetto dei rispettivi prodotti, anche in assenza di negligenza o colpa da parte loro. Un produttore può essere esonerato da tale responsabilità se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto.

Ai sensi di tale direttiva, recepita negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, un cittadino dell’UE che subisce gravi effetti indesiderati dovuti a un medicinale può intraprendere nei confronti del produttore un’azione per il risarcimento dei danni.

Un cittadino che abbia subìto effetti indesiderati dovuti a uno dei vaccini contro la COVID-19 acquistati nell’ambito dei contratti può richiedere il risarcimento dei danni al produttore del vaccino. Nel caso in cui la domanda sia accolta, lo Stato membro che ha somministrato il vaccino sarà responsabile del risarcimento della parte lesa e del pagamento delle spese legali sostenute dal produttore (indennizzo) (cfr. figura 3). Tale disposizione non si applica se i danni o le perdite sono causati da un comportamento doloso, negligenza grave o mancato rispetto delle buone prassi di fabbricazione dell’UE.

In aggiunta alle richieste di risarcimento presentate ai sensi della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, secondo uno studio recente (Parlamento irlandese, servizio Biblioteca e ricerca, “Vaccine Injury Compensation Programmes: An Overview”, 20.4.2021.) in 11 Stati membri esistono regimi nazionali di risarcimento “senza colpa” volti a risarcire le persone lese per i danni subìti a causa degli effetti collaterali di una vaccinazione. Tali regimi non impongono alla parte lesa di dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra l’effetto collaterale e il vaccino. Tuttavia, se si sceglie di ricevere tale risarcimento si rinuncia al diritto di intentare causa contro l’impresa farmaceutica.

Fonte: la relazione speciale 19/2022 intitolata “Approvvigionamento di vaccini anti-COVID-19 nell’UE – Superate le difficoltà iniziali, le dosi necessarie sono state garantite, ma manca un’adeguata valutazione della performance del procedimento d’appalto” è disponibile sul sito Internet della Corte.

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