“E’ dovuto l’assegno alimentare agli operatori sanitari sospesi”, tribunale di Brescia

E’ dovuto un assegno alimentare pari al 50% dello stipendio agli operatori sanitari sospesi dal lavoro perché non in regola con le richieste dello Stato sull’obbligo vaccinale. Lo ha deciso il tribunale di Brescia, in una importante sentenza, che solleva anche dubbi di costituzionalità sull’obbligo vaccinale. La sentenza è firmata dalla Dott.ssa Mariarosa Pipponzi.

Sono stati rimessi gli atti alla Corte Costituzionale ed è stato riconosciuto l’assegno alimentare alla ricorrente, una lavoratrice dipendente che, come scritto nell’ordinanza, “vive in affitto presso abitazione Aler, sopportando un canone di locazione, attualmente, di euro 340,28 che tuttavia negli ultimi due mesi non è riuscita a pagare per mancanza di mezzi”. Inoltre, “la stessa aveva, al 31/12/2021, un saldo liquido, sul proprio conto corrente, pari ad euro 653,76 che non ha potuto alimentare e quindi è in via di esaurimento” e “viene aiutata, per sopperire alle esigenze primarie di vita, da una sorella e da associazioni di beneficenza”.

Così lo Stato tratta i suoi “eroi”, le persone che hanno accudito anziani e malati durante la prima ondata.

Si capisce come l’obbligo vaccinale sia stato discriminatorio e sproporzionato, impedendo anche di percepire l’assegno alimentare già previsto per i dipendenti pubblici in caso di sospensione.

Il Tribunale di Brescia, dopo aver rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, ha ordinato di corrispondere alla ricorrente l’assegno alimentare.

L’ordinanza specifica “di aver rimesso, con separata ordinanza, gli atti alla Corte Costituzionale”“per contrasto con gli articoli 3 e 4 della Costituzione dell’articolo 4 comma 7 del decreto legge n.44 del 2021 convertito dalla legge 28 maggio 2021 n.76 richiamato dall’articolo 4 ter comma 2 citato decreto, nella parte in cui limita ai soggetti esentati o differiti la possibilità di essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione” “per contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione dell’articolo 4 ter comma 3 del decreto legge n.44 2021 convertito dalla legge 28 maggio 2021 n.76, nella parte in cui recita per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque determinati”.

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