Pesce d’aprile per le restrizioni Covid, tutti i divieti ancora in vigore

Il 31 marzo è finito lo stato di emergenza Covid-19, ma non le restrizioni sono molte ancora quelle che restano in vigore, e, cosa ancora più preoccupante, il ministro Speranza con un semplice atto amministrativo a qui alla fine dell’anno può:

  • Adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome
  • Introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero
  • Imporre misure sanitarie in dipendenza dagli spostamenti da e per l’estero.

Fino al 30 aprile 2022 la mascherina di tipo FFP2 è obbligatoria per:

  • accesso ai mezzi di traporto e loro uso, tra cui aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni, autobus e mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
  • accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
    spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche
  • locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché’ per gli eventi e le competizioni sportivi.

Fino al 30 aprile 2022 la mascherina è obbligatoria in tutti i luoghi al chiuso, ad esclusione di:

  • abitazioni private
  • sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso nel momento del ballo
  • situazioni nelle quali sia garantito in modo continuativo l’isolamento delle persone non conviventi, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze

Esclusi da questo obbligo solo:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina
  • le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo
  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Resta il Green Pass

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio sarà eliminato l’obbligo.

Fino al 30 aprile 2022 il Green Pass Base è necessario per l’accesso ai seguenti servizi e alle seguenti attività:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale
  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati
  • concorsi pubblici
  • corsi di formazione pubblici e privati
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari
  • partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto
  • mezzi di trasporto, quali: aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

 Resta anche il Super Green Pass. Fino al 30 aprile è obbligatorio per:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso
  • convegni e congressi
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione
  • feste ed eventi assimilati che si svolgono al chiuso
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Super Green pass anche per reparti di degenza, hospice e strutture assimilate fino al 31 dicembre 2022:

  • Alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19.
  • L’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 rafforzata con Booster (certificazione rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario).
  • L’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 rafforzata con Booster (rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario).

Resta l’obbligo vaccinale

  • per sanitari fino al 31 dicembre
  • per gli over 50 fino al 15 giugno
  • Fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale si applica anche:
    • personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore
    • personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, compreso il personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale
    • personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori
    • personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.
    • persone che abbiano superato il cinquantesimo anno d’età

 

 

Altri articoli interessanti

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com