“Io obbietto”, cos’è l’obiezione di coscienza ai trattamenti sanitari

“IO OBIETTO” riguarda l’obiezione di coscienza ai trattamenti sanitari.

E’ un progetto lanciato dagli avvocati Francesco Scifo e Linda Corrias

In pratica, grazie alla modifica dell’art. 9 della Costituzione è possibile esercitare il diritto di obiezione di coscienza all’obbligo vaccinale del governo italiano.

L’art. 9 rientra tra i principi fondamentali e, attualmente, è composto da due commi.

La riforma della Costituzione introduce un ulteriore comma. Di seguito, il nuovo testo della disposizione:
1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica
2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
3. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Grazie al terzo comma, chi ha a cuore la tutela dell’ambiente e degli animale potrebbe obiettare all’uso di prodotti farmaceutici che sono stati ottenuti attraverso la sperimentazione e la sofferenza sugli animali (ed i vaccini attuali sono ottenuti così).

Gli avvocati ritengono che ogni italiano può rifiutare l’obbligo vaccinale grazie anche all’art.1 della legge 413/1993 che dice:
“I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.”
Il diritto all’obiezione di coscienza non potrà essere rifiutato dallo stato italiano proprio grazie alla riforma della Costituzione. L’iniziativa prevede che ogni cittadino, dall’8 febbraio in poi, mandi una dichiarazione via pec al proprio datore di lavoro e al Ministero della Salute nella quale cita l’art. 9 e nel quale dice che esercita il diritto sancito dalla legge 413/1993 art. 1 e art. 4 (Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all’esecuzione della sperimentazione animale).

In questo modo in termini legali e come la modifica della Costituzione può diventare un incredibile boomerang per il governo.

Gli avvocati predisporranno presto dei moduli idonei all’iniziativa

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