Un pensionato rappresentato dal Codacons vince la sua battaglia giudiziaria contro l’Inps, con il Tribunale di Busto Arsizio (sezione Lavoro, sentenza n. 105/2025) che ha accolto il ricorso del signor F. S. dichiarando l’illegittimità dei provvedimenti dell’istituto che richiedevano la restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di pensione, a seguito di un’attività lavorativa occasionale svolta per un solo giorno come comparsa cinematografica.
Il ricorrente aveva ottenuto il trattamento pensionistico con la c.d. “Quota 100”, iniziando a beneficiare dall’1.6.2021 di una pensione mensile – ricostruisce il Codacons – Nel 2023 riceve una comunicazione da parte dell’Inps per “Recupero di somme indebitamente percepite su pensione”, dove gli si chiede la restituzione di un importo complessivo di euro 11.215,92 a titolo di pagamento non dovuto per il periodo dall’1.6.2021 al 31.12.2021. Questo perché il pensionato nella giornata del 14.10.2021 aveva lavorato per un solo giorno come comparsa cinematografica, percependo un compenso di euro 126,99 (di cui euro 10,94 per imposte).
L’associazione, attraverso il presidente Marco Maria Donzelli, ha così avviato una battaglia legale in tribunale, arrivando oggi a una importantissima sentenza che sconfessa totalmente le tesi dell’Inps sull’incompatibilità tra pensione e reddito da lavoro occasionale.
Scrive infatti nella sua sentenza il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Franca Molinari:
“La prestazione resa dal ricorrente è stata, a tutta evidenza, occasionale (limitata a un singolo giorno) e retribuita con un importo esiguo (126,99 euro, di cui 10,94 a titolo di imposte). L’ente previdenziale inoltre non ha tenuto in considerazione la particolarità dell’attività svolta dal sig. S. (comparsa per una produzione cinematografica), […] Stante le caratteristiche di assoluta occasionalità connaturate all’attività di comparsa, e tanto più in considerazione del fatto che la stessa sia rimasta in concreto un caso isolato e limitato a una singola giornata (non risulta documentata alcuna altra prestazione lavorativa svolta dal ricorrente dal 14.10.2021 in poi), non si può sostenere, contrariamente a quanto ha fatto l’INPS, la presenza di una “attività lavorativa non occasionale” e tantomeno una contrarietà alla ratio dell’art. 14 sopra citato, “di massimizzare le possibilità occupazionali per i giovani” […] Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità dei provvedimenti di “Recupero somme indebitamente percepite su pensione del sig. S.” emanati dall’INPS e della correlata richiesta di restituzione degli importi a titolo di pensione maturati dall’1.6.2021 al 31.12.2021, nulla essendo dovuto dal ricorrente per l’attività svolta il 14.10.2021. Deve altresì dichiararsi il diritto del sig. S. a ricevere i suddetti importi, con condanna dell’Istituto a corrispondere al pensionato la somma indebitamente percepita”.
“Questa vittoria è un segnale importante per tutti i pensionati che si trovano ad affrontare situazioni simili. Il Codacons continuerà a combattere per la tutela dei diritti dei cittadini e per una corretta applicazione delle norme previdenziali. Invitiamo tutti coloro che si trovano in difficoltà con l’INPS a contattarci per ricevere assistenza” – dichiara il Presidente Marco Maria Donzelli.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.
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