Contro la legge pugliese sul vaccino HPV “basta opporre il rifiuto a produrre la documentazione”, avv. Roberto de Petro “per come è scritta secondo la grammatica italiana”

Vediamo cosa dice il testo della legge pugliese sulla vaccinazione contro il papilloma virus e il paventato obbligo per l’iscrizione scolastica.

“Articolo 1. Il fine è debellare il papillomavirus, debellare le infezioni, prevenire le conseguenze cancerose”, spiega l’avv. Roberto de Petro. Questo è bello, nell’esclusivo interesse dei giovani pugliesi, per una vita di relazione quanto più libera e affidabile. Ecco, mentre Aristotele nella “Politica” dice che lo Stato deve promuovere la virtù del cittadino, questa legge invece promuove la scostumatezza, promuove l’amore libero, promuove la disonestà dei costumi. Quindi è un invito, questa è una legge gastronomica, è una legge culinaria, perché è un invito alle ragazze pugliesi a fare la pasta alla puttanesca. Probabilmente il signor Emiliano ama molto questa ricetta, si vede anche dalla corporatura, stiamo parlando naturalmente di carboidrati.

Questa è una legge veramente scandalosa.

Per iscriversi ai percorsi di istruzione nella fascia d’età da 11 a 25 anni, quindi significa per iscriversi a scuola e all’università, cosa bisogna fare? L’iscrizione è subordinata a cosa? Salvo formale rifiuto, ora vediamo, è subordinata alla presentazione di documentazione che attesti l’avvenuta vaccinazione, l’avvio del programma di somministrazione, il rifiuto alla somministrazione del vaccino e poi c’è un’altra possibilità, cioè documentazione che attesti l’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici della vaccinazione. Salvo formale rifiuto, rifiuto di cosa? Lo dice la legge. Rifiuto alla presentazione della documentazione.

I mass media dicono che l’alternativa è o farsi la vaccinazione anti-papilloma oppure rifiutare espressamente il vaccino, ma non è così come stiamo leggendo. Allora, il formale rifiuto, quindi salvo formale rifiuto, di chi esercita la responsabilità genitoriale, quindi nel caso dei minori, oppure dei soggetti interessati che hanno raggiunto la maggior età. Quindi, l’iscrizione ai percorsi, cioè l’iscrizione alla scuola e all’università, è subordinata a cosa? Salvo formale rifiuto, alla presentazione della documentazione. Quindi, l’iscrizione è subordinata alla presentazione della documentazione, salvo formale rifiuto di cosa? Di presentare la documentazione. È chiaro, perché sia l’iscrizione subordinata sia il formale rifiuto reggono il complemento di causa che è la presentazione della documentazione.

Rileggiamo quindi senza il complemento di specificazione. L’iscrizione ai percorsi di istruzione eccetera eccetera è subordinata salvo formale rifiuto alla presentazione di documentazione.

Leggiamolo anche in un’altra maniera, mettendo l’inciso alla fine. Quindi, l’iscrizione ai percorsi di istruzione eccetera eccetera è subordinata alla presentazione di documentazione, salvo formale rifiuto, di chi esercita la responsabilità genitoriale. Che cosa vuol dire in italiano? In italiano perché, attenzione, l’articolo 12 delle preleggi impone che la legge si interpreti secondo il significato naturale delle parole e la sua concatenazione. Quindi, per iscriversi ai percorsi di istruzione, quindi scuole e università, occorre o presentare la documentazione oppure opporre un formale rifiuto alla presentazione della documentazione, quindi non rifiuto al vaccino, perché altrimenti la legge avrebbe detto è subordinata o alla presentazione della documentazione o al rifiuto del vaccino. È molto diverso, attenzione perché la legge è stata scritta in una maniera veramente diabolica, però se uno la studia bene con la grammatica in mano si capisce quello che vuole dire.

D’altra parte il presupposto per l’iscrizione alla scuola non è o la vaccinazione o il rifiuto della stessa, perché le possibilità sono ampie come abbiamo visto. Quindi è o documentazione che attesti la vaccinazione o documentazione che attesti l’avvio del programma di somministrazione o rifiuto alla somministrazione, quindi una certificazione che attesti il rifiuto, oppure certificazione che attesti l’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici della vaccinazione. Quindi il rifiuto non è una condizione indispensabile, il rifiuto della vaccinazione non è condizione indispensabile per l’iscrizione, perché le possibilità sono molteplici. Tra queste c’è anche il rifiuto di chi esercita responsabilità genitoriale, nel caso dei minori, oppure dei soggetti interessati maggiorenni, rifiuto alla presentazione della documentazione, che certifichi tutto quello che abbiamo detto finora.

Questo è l’unico modo possibile di interpretare la legge.

Perché? Perché da 11 a 16 anni, qui la legge prescrive appunto l’obbligo, da 11 a 25 anni.

Da 11 a 16 anni siamo ancora nel periodo temporale della scuola dell’obbligo. Quindi è chiaro che il dirigente scolastico non potrà mai rifiutare l’iscrizione di un ragazzo che non produca niente perché altrimenti commetterebbe un reato, è evidente. Quindi questo dimostra che il rifiuto di produrre la documentazione è una delle opzioni.

In base alla legge 53 del 2003, c’è il diritto del ragazzo di completare gli studi, fino a 18 anni. Quindi, fino a 16 anni c’è la scuola dell’obbligo, ma fino a 18 anni c’è il diritto, previsto dal 1953-2003, di completare gli studi, anche professionali, e quindi il dirigente scolastico non potrà opporre il rifiuto perché c’è il diritto.

Sopra i 18 anni c’è l’articolo 34 della Costituzione, il quale dice che la scuola è aperta a tutti e i capaci e meritevoli, non dice i capaci, i meritevoli e i vaccinati, oppure i capaci, i meritevoli e dissenzienti, dice solo capaci e meritevoli.

Quindi, siccome in diritto civile le leggi si interpretano in maniera sistematica in base a tutte le altre norme che disciplinano la stessa materia, l’unico modo possibile di interpretare la legge della Puglia sia in base alla lingua italiana, sia in base alle leggi vigenti e alla Costituzione, perché evidentemente la legge regionale deve uniformarsi alla legge dello Stato e alla Costituzione, mi pare chiaro. L’unico modo possibile è quello previsto dal comma 1 della legge, cioè che si può produrre la documentazione attestante la vaccinazione, qualunque essa sia. Ciononostante si deve essere iscritti, perché salvo formale rifiuto, cioè è fatto salvo il diritto al rifiuto, rifiuto a cosa? Alla presentazione della documentazione.

In quest’epoca di ignoranza artificiale forse è difficile anche interpretare la lingua italiana, però con una grammatica ci possiamo riuscire.

Siamo dinanzi a un film già visto, cioè si sta verificando il fenomeno già visto in pandemia, cioè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) diceva una cosa, i media la amplificavano e facevano dire cose ben diverse e più gravose. Per esempio il DPCM del 4.2.2022 prevedeva la certificazione digitale di esenzione soltanto nell’ambito previsto dall’articolo 9 bis del DL 52/2021, cioè per finalità ludico-ricreative, servizi di ristorazione, eccetera, quindi ristoranti, spettacoli, musei, mentre i mass media hanno imposto, hanno anzi interpretato questo atto amministrativo imponendo il certificato di esenzione in forma digitale anche nell’ambito lavorativo, da cui era escluso, leggendo l’articolo 9 bis del DL 52/2021. La stessa cosa si è verificata per le circolari del Ministero della Salute in tema di mascherina. Sempre ammesso e non concesso che una circolare possa imporre la mascherina, le circolari, se vi ricordate, nel 2022 la prevedevano come una possibilità negli ospedali e comunque non erano condicio sine qua non per ricevere un trattamento sanitario, per accedere a un trattamento sanitario, mentre i dirigenti di alcuni ospedali e i mass media invece ne hanno fatto una condizione indispensabile. Oppure la mascherina era suggerita negli ospedali e i mass media l’hanno imposta, cioè hanno interpretato la circolare come se la imponesse negli studi medici. Quindi siamo tornati al modo storto di ragionare ai tempi della pandemia, tempi in cui i mass media facevano dire alle circolari, ai DPCM, ai provvedimenti, alle leggi, una cosa diversa e più grave da quella che c’è scritta.

Il vaccino per il papillomavirus è un medicinale, fatevi consigliare naturalmente dai vostri medici, ma è un medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale, come gli elisir di lunga vita. Inoltre vi invito ad andare sul sito della corvelva.it, che contiene sempre valide e preziose informazioni, nel quale si indicano anche gli effetti collaterali di questo farmaco e si cita anche una sentenza in cui c’è stato un decesso dopo la vaccinazione. I genitori dei ragazzi o i ragazzi stessi potranno portare questi dati quando verranno chiamati eventualmente dalla scuola per opporre il rifiuto, non alla vaccinazione ma alla presentazione della documentazione”.

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