Era in malattia, quindi la sospensione perché non vaccinata non è valida e gli stipendi non percepiti vanno pagati, tribunale di Firenze

“E’ stata annullata la sospensione per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale di una docente in quanto in malattia. I giudici hanno correttamente rilevato che prevale la prima causa di sospensione dal servizio..che sia da guida per i Tar”, spiega l’avv. Giulia Monte. “dai Giudice Civili arrivano sicuramente notizie migliori che dai Tribunali Amministrativi”

Pubblichiamo la sentenza integrale

Sentenza del Tribunale di Firenze

Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice Dott. [Nome del Giudice], all’udienza del 15 maggio 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 1757 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2022, pendente

TRA [Nome della Ricorrente], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Michele Cioni, Emanuele Fusi e Anna Cordoni ed elettivamente domiciliata presso il primo, con studio in Capannori, Guamo, Via di Sottomonte n. 1, Lucca, come da procura rilasciata su foglio separato da intendersi unito al ricorso; RICORRENTE E Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, nei cui uffici domicilia ope legis alla Via degli Arazzieri n. 4; RESISTENTE

ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

  1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 4.8.2022 e ritualmente notificato, [Nome della Ricorrente] ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito:
    • dichiarare l’illegittimità del provvedimento del 18 gennaio 2022 con il quale la ricorrente è stata sospesa dal diritto al lavoro per mancata osservanza dell’obbligo vaccinale per tutto il tempo in cui esso ha avuto effetto, revocando l’efficacia dello stesso;
    • in ipotesi, dichiarare l’illegittimità del provvedimento del 18 gennaio 2022 con il quale la ricorrente è stata sospesa dal diritto al lavoro per mancata osservanza dell’obbligo vaccinale per tutto il tempo in cui la ricorrente è stata assente per motivi di salute ossia sino al 20 febbraio 2022, revocando l’efficacia dello stesso;
    • in subordine, accertare l’inefficacia del provvedimento impugnato, con conseguente disapplicazione;
    • in ogni caso, condannare parte convenuta alla corresponsione dei trattamenti stipendiali, retributivi, compensi ed emolumenti e quant’altro di legge non erogati in virtù del provvedimento illegittimamente emesso, sino alla data della cessazione del provvedimento di sospensione per effetto di legge;
    • con vittoria di spese e competenze del giudizio.
  2. Il Ministero convenuto si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito che il ricorso sia rigettato, siccome infondato in fatto e in diritto, vinte le spese.
  3. La causa è stata istruita con i documenti agli atti del giudizio e all’odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
  4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all’esito dell’istruttoria documentale espletata, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti termini debba trovare accoglimento.
  5. In fatto, il Tribunale ritiene che i documenti agli atti del giudizio (in particolare, attestati di malattia telematici e stato matricolare, depositati il 15.4.2024 da parte ricorrente) comprovino lo stato di malattia della ricorrente per il periodo dal 30.12.2021 al 20.2.2022.
  6. Al tempo stesso, lo stato matricolare in atti comprova l’assenza ingiustificata Covid della ricorrente per il periodo dal 31.1.2022 al 31.3.2022.
  7. Documentale e, comunque, incontroverso è, altresì, che:
    • in applicazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 44/2021, convertito dalla L. n.76/2021, e, in particolare, ai sensi degli artt. 4-ter e ss., l’Istituto di Sesto Fiorentino abbia provveduto a verificare la regolarità della posizione vaccinale di tutto il personale e, dunque, anche della docente odierna ricorrente;
    • accertata la posizione di irregolarità della docente rispetto all’obbligo vaccinale, l’amministrazione le abbia inviato, ai sensi dell’art 44-ter, co. 2 D.L. n. 44/2021, formale lettera prot. n. 12798, datata 18.12.2021 (e ricevuta il 4.1.2022), di invito a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’art. 4, co. 2 D.L. n. 44/2021, ovvero, la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito stesso, o, comunque, l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 ter co. 1 D.L. n. 44/2021;
    • dopo aver verificato che non era pervenuto nessuno dei documenti sopraindicati, l’I.C. ha accertato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e lo ha comunicato alla docente con prot. n. 493 del 18.1.2022;
    • tale accertamento, come previsto dall’art. 4-ter, co. 3 D.L. 44/2021, ha determinato l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, con sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso ed emolumento;
    • alla data del 01/04/2022, gli effetti del provvedimento di sospensione sono cessati in forza della previsione del D.L. n. 24 del 24/03/2022.
  8. Ciò posto in fatto, in linea di diritto, rileva ai fini del decidere la disciplina posta dall’art 4-ter D.L. n. 44/2021 secondo la quale: a) dal 15 dicembre 2021 il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione è soggetto all’obbligo vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 (comma 1); b) l’inadempimento all’obbligo determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto (comma 2); c) per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati (comma 3).
  9. Al contempo, deve considerarsi, però, che la malattia costituisce una causa legittima di sospensione dagli obblighi cui è tenuto il prestatore di lavoro (art. 2110 c.c.). Come è noto, in attuazione del precetto costituzionale, l’ordinamento assicura mezzi adeguati a tutelare, anche economicamente, i lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (art. 38 Cost.).
  10. Nel caso di specie, il provvedimento che ha determinato la sospensione della docente dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con decorrenza dal 31.1.2022 (v. stato matricolare), è, dunque, intervenuto in costanza di una preesistente e legittima causa di sospensione della prestazione lavorativa.
  11. Deve in proposito evidenziarsi, altresì, che alla data di entrata in vigore dell’art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3 (“Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”), la ricorrente si trovava già in stato di malattia dal 30.12.2021, poi proseguito ininterrottamente fino al 20.2.2022.
  12. Posto che tale ipotesi non è stata disciplinata positivamente dal legislatore, si ritiene di dover fare applicazione del principio della cosiddetta priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, secondo il quale si considera prevalente, ai fini del trattamento retributivo, la causa verificatasi per prima. Di conseguenza, nel caso di specie, poiché la prima causa di sospensione della reciprocità tra le prestazioni, vale a dire la malattia, non è imputabile alla lavoratrice, costei non deve sopportare alcun pregiudizio derivante da una successiva causa di sospensione.
  13. Pertanto, i provvedimenti con i quali è stato accertato l’inadempimento della ricorrente all’obbligo vaccinale e ne è stata disposta la sospensione dal rapporto di lavoro, sono da ritenere illegittimi poiché intervenuti in una fase in cui il rapporto di lavoro era già sospeso per altra causa, essendo, appunto, la lavoratrice assente per malattia, rispetto al cui legittimo godimento da parte della docente nulla la p.a. resistente ha eccepito nel presente giudizio.
  14. Peraltro, la tesi dell’illegittimità dei provvedimenti contestati, pare corroborata dalla stessa ratio della normativa emergenziale, atteso che, laddove la prestazione sia già sospesa per altra causa, viene meno la necessità di impedire il contatto del soggetto non vaccinato con colleghi, studenti etc., quantomeno per tutto il periodo di sospensione.
  15. L’art. 4, co. 1 D.L. n. 44/21, nel prevedere l’obbligo vaccinale per determinate categorie, afferma, infatti, che esso è stabilito al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.
  16. Inoltre, va rilevato come sia stato lo stesso Ministero convenuto ad affermare che “le procedure di verifica dell’avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscono di aspettative o congedi che comportano l’astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola, oppure perché versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro.” (note n. 1927 del 17.12.2021 e n. 1929 del 20.12.2021).
  17. Da tali note si evince, pertanto, che il Ministero medesimo, al fine di chiarire quali siano i soggetti esentati dalla verifica dell’avvenuta vaccinazione, ha posto il criterio di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche ed ha esemplificato tale fattispecie indicando, fra le altre, l’ipotesi dei congedi che comportano l’astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola e quella delle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro.
  18. Si ritiene, allora, che una tale previsione non possa non includere, in via interpretativa, anche il caso dell’assenza dal servizio per malattia, atteso che appare sussistere identità di ratio fra l’esenzione del soggetto affetto da infermità che ne determina l’inidoneità temporanea e quella del soggetto affetto da malattia, ossia da uno stato morboso che, temporaneamente, gli impedisce di rendere la prestazione lavorativa. Entrambi, infatti, temporaneamente, non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche.
  19. Si ritiene, pertanto, che l’amministrazione avrebbe dovuto procedere all’invito alla regolarizzazione solo al rientro in servizio della ricorrente o, in alternativa, avrebbe dovuto inviare il suddetto invito con l’avviso che il termine per la regolarizzazione e/o la produzione dell’attestazione documentale comprovante l’assolvimento dell’obbligo vaccinale, sarebbe decorso dal giorno del rientro in servizio dopo il periodo di assenza per malattia.
  20. Infine, pare deporre nel senso in questa sede opinato anche l’argomento testuale, posto che la norma in esame dispone che per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati.
  21. La scelta terminologica del legislatore è, infatti, caratterizzata dall’utilizzo di espressioni che evocano l’esecuzione della prestazione lavorativa che, in forza del sinallagma contrattuale, comporta l’obbligo datoriale alla controprestazione pecuniaria, in qualsiasi forma essa possa essere declinata.
  22. Non può, quindi, ignorarsi il fatto che il legislatore non utilizzi il termine indennità che, invece, individua in modo peculiare le prestazioni di natura previdenziale previste dall’ordinamento in attuazione del citato art. 38 Cost. quali, appunto, l’indennità di malattia.
  23. È, dunque, assorbita, in applicazione del principio di diritto della ragione più liquida, ogni ulteriore questione agitata dalle parti.
  24. Di conseguenza, il Ministero convenuto deve essere condannato a restituire alla ricorrente quanto alla stessa trattenuto in esecuzione dell’illegittimo provvedimento di sospensione in questa sede impugnato, oltre accessori nella misura e con la decorrenza di legge.
  25. La notevole complessità e l’oggettiva controvertibilità della res controversa giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M. Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione, condanna il Ministero convenuto a restituire alla ricorrente quanto alla stessa trattenuto in esecuzione dell’illegittimo provvedimento di sospensione prot. n. 493 del 18.1.2022, oltre accessori nella misura e con la decorrenza di legge; compensa per intero le spese di lite. Firenze, 15 maggio 2024 Il Giudice del Lavoro

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.

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