Coppie gay: “il genitore “intenzionale” in Italia non esiste e non può avanzare alcun diritto”, se non si cambia la legge

“Il genitore “intenzionale” in Italia non esiste e non può avanzare alcun diritto, almeno fino a quando la legge non prevederà diversamente”, scrive l’Avv. Antonietta Veneziano di Avvocati Liberi. Per questo le polemiche sulla revoca della genitorialità a coppie gay ha fondamento nella legge attuale. Si parla della”presunzione di paternità di cui all’art. 231 del codice civile (si presume che il figlio nato o concepito durante il matrimonio sia figlio del marito). A parte i casi di adozione, dunque, la tutela della genitorialità nel nostro paese è improntata al concetto di genitore biologico”

Ecco il suo intervento:

“Leggo con sgomento su svariate testate giornalistiche che il caso della Procura di Padova che ha impugnato 33 atti di nascita per l’attribuzione del cognome del genitore non biologico in famiglie omogenitoriali sarebbe l’ennesimo attacco di un paese non civile alla comunità lgbtq+

Sarebbe allora il caso di ricordare a questi “giornalisti” e a tutti quelli che si sono scagliati contro la decisione del Pubblico Ministero, con accuse di arretratezza, discriminazione ed inciviltà, che per la legge italiana il figlio assume il cognome dei genitori, intesi come genitori biologici, ossia che hanno partecipato alla procreazione.

In forza della presunzione di paternità di cui all’art. 231 del codice civile (si presume che il figlio nato o concepito durante il matrimonio sia figlio del marito) il figlio nato durante il matrimonio assume il cognome paterno.

Il figlio nato fuori dal matrimonio invece assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto, o il cognome del padre se il riconoscimento è contemporaneo, mentre se il riconoscimento del padre è successivo può aggiungere o sostituire il cognome paterno a quello materno (art. 262 c.c.)

Esistono poi una serie di norme che assicurano la possibilità di riconoscimento o disconoscimento della paternità sia da parte del genitore che da parte del figlio.

A parte i casi di adozione, dunque, la tutela della genitorialità nel nostro paese è improntata al concetto di genitore biologico.

Il genitore “intenzionale” in Italia non esiste e non può avanzare alcun diritto, almeno fino a quando la legge non prevederà diversamente.

Si può essere o meno d’accordo, e questa mia riflessione non vuole entrare nel merito della questione, ma solo ribadire il principio di osservanza della legge (art. 54 della Costituzione).

La Procura di Padova non ha fatto altro che il suo dovere, quello di assicurare l’osservanza delle leggi vigenti, e quello che dovrebbe in verità suscitare stupore è che per anni in una città italiana si siano formati atti di nascita in violazione della legge, con l’assenso dei rappresentanti delle istituzioni locali, e non invece che un pubblico ministero ne rilevi l’illegittimità, come in effetti è.

Perché, in un paese civile, la legge è, o dovrebbe essere, uguale per tutti, e non liberamente adattabile ai desideri di alcune minoranze”.

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.

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