La giudice Zanda indagata per aver disatteso le indicazioni istituzionali sulla tutela della salute, ha reintegrato al lavoro i non vaccinati

L’accusa è per aver «disatteso» le «indicazioni provenienti da organi e istituzioni nazionali e internazionali e preposti alla tutela della saute», così Susanna Zanda è indagata dalla Procura Generale di Firenze, che ha aperto un procedimento disciplinare a suo carico.

La giudice Zanda si è espressa più volte a favore di chi è opposto alla vaccinazione obbligatoria ed è stato per questo sospeso dal lavoro.

“E’ chiaro che gli stati membri non possono ricollegare alla scelta di non vaccinarsi, la perdita dellavoro e della retribuzione dei cittadini europei o la perdita di altre libertà personali”, è solo una delle cose che ha scritto nelle sue ultime sentenze.

Ha reintegrato una psicologa sospesa dall’ordine perché non vaccinata. “Non può essere costretta” a sottoporsi a vaccini “sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel Dna, alterandolo in modo che potrebbe risultare irreversibile con effetti ad oggi non prevedibili per la vita e la salute”

“Neanche un solo cittadino europeo può essere, quindi, sacrificato per una sperimentazione medica, o per altri motivi, perché la dignità umana è inviolabile (art. 1 carta di Nizza) e perché “LA LEGGE NON PUÒ IN NESSUNCASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA” (vd. in chiusura art. 32 cost. come limite forte che blinda la libertà di cure in rapporto allo stesso Parlamento) e perché con la Carta di Nizza l’Unione Europea ha inteso creare uno spazio di libertà, giustizia e sicurezza per tutti i cittadini europei (vd. preambolo della Carta).

L’art. 2 della Carta di Nizza prevede il riconoscimento espresso e non implicito del “diritto alla vita”, e nessuno può essere condannato alla pena di morte, nemmeno quindi in caso di interessi superiori della maggioranza parlamentare transeunte, o della collettività in genere”

“La sospensione dall’esercizio delle professioni rischia di compromettere beni primari dell’individuo quali il diritto al proprio sostentamento e al lavoro – secondo il tribunale – ma tale libertà e diritto, acquisito per nascita in base all’articolo 4 della Costituzione, viene in questo caso inammissibilmente ‘concesso’ dall’Ordine di appartenenza previa sottoposizione a un trattamento iniettivo contro la Sars Covid” per impedire la diffusione della malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario. “Uno scopo irraggiungibile”, secondo gli stessi dati Aifa, che “riportano un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e dei decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi”. Non è il primo provvedimento di revoca della sospensioni dal lavoro in Italia. Il giudice cita diverse decisioni adottate dai tribunali di Padova (aprile 2022) , Sassari (giugno 2022) , Velletri (dicembre 2021) e Roma (giugno 2022) nonché dai Tar di Lombardia, Piemonte e Roma.

A lei va tutta la nostra solidarietà.

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