“Non c’è obbligo di mascherine negli studi medici e negli ambulatori”, avvocato Fusillo

“Continua a circolare l’informazione secondo cui l’obbligo di indossare la museruola sarebbe stato esteso anche agli studi medici e agli ambulatori. Non è così”, spiega l’avvocato Fusillo.

“L’ordinanza ministeriale del 29 dicembre proroga semplicemente fino al 30 aprile quella del 31 ottobre. E nell’ordinanza del 31 ottobre non era previsto alcun obbligo per ambulatori e studi medici. L’errore nasce dal testo del preambolo dell’ordinanza che NON ha valore dispositivo (non ordina nulla) ma spiega solo le ragioni di quanto deciso. In ogni caso il significato dell’ultima parte del preambolo è che si è voluto prorogare sino al 30 aprile 2023 le stesse regole che valevano fino ad ore per gli studi medici e gli ambulatori. Cioè rimane la regola per cui NON c’è obbligo in queste strutture”.

“L’equivoco nasce da una circolare, la n. 0000001-01/01/2023-DGPRE-DGPRE-P a firma di due burocrati ministeriali, i dottori Rezza e Lorusso, che si può consultare qui. Le circolari non hanno alcuna efficacia normativa. Si tratta di lettere destinate a molti soggetti e che per questa ragione vengono dette, appunto, circolari. Non comportano, però, alcun obbligo e rispecchiano l’opinione, sovente errata, del burocrate che le ha redatte.

Ora, alle pagg. 10-11 della circolare si legge: “Tali misure [scil. l’obbligo di coprirsi il volto con una mascherina chirurgica] sono state prorogate fino al 30 aprile 2023 e sono state estese ad ambulatori e studi medici (GU Serie Generale n. 305 del 31.12.2022). Segue la nota 25 che rinvia ad un’ordinanza ministeriale del 29 dicembre 2022 che si può consultare qui. L’ordinanza non estende l’obbligo agli ambulatori e agli studi medici, ma si limita a prorogare sino al 30 aprile 2023 le disposizioni di una precedente ordinanza, quella del 31 ottobre 2022. O meglio, l’ordinanza specifica al punto finale del preambolo che si ritiene necessario e urgente prorogare le misure disposte con l’ordinanza del 31 ottobre 2022, concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’ intero territorio nazionale in relazione all’accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, compresi ambulatori e studi medici.

L’inciso finale del preambolo è stato dunque erroneamente interpretato dalla circolare come se estendesse l’obbligo di mascherina anche agli ambulatori e studi medici.

Non è così.

Il preambolo di un atto amministrativo è la parte in cui l’amministrazione dà atto degli elementi normativi e di fatto sui quali si basa il provvedimento. Non ha, però efficacia dispositiva mentre serve a illustrare la motivazione dell’atto amministrativo alla luce di quanto viene deciso. Orbene, secondo un’interpretazione letterale e conforme al senso piano delle parole, il preambolo si limita a dire che l’intenzione è quella di prorogare tutte le disposizioni dettate dall’ordinanza del 31 ottobre, comprese quelle concernenti gli ambulatori e gli studi medici. In altri e più semplici termini, è confermato e prorogato tutto ciò che disponeva l’ordinanza del 31 ottobre in merito agli ambulatori e studi medici.

Possiamo leggere qui l’ordinanza ministeriale del 31 ottobre 2022 e qui quella del 29 settembre 2022 prorogata a sua volta da quella del 31 ottobre. Entrambe prevedevano l’obbligo di uso della mascherina per le strutture sanitarie più grandi ma NON per gli ambulatori e gli studi medici. La stessa disciplina è prorogata sino al 30 aprile 2023.

Pertanto, la nuova ordinanza del 29 dicembre 2022 conferma fino al 30 aprile 2023 l’obbligo di utilizzo delle mascherine chirurgiche per l’accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, e conferma che un simile obbligo non sussiste per ambulatori e studi medici.

La ragione per cui il Ministro della Salute ritenne, nel settembre 2022, di imporre l’obbligo di mascherina va ricercata nell’art. 10 quater del decreto-legge 52/2021 che prevedeva l’obbligo di coprire il naso e la bocca per gli utenti, i visitatori e i lavoratori di una serie di strutture sanitarie. Ne abbiamo parlato in un video che si può vedere qui a partire dal minuto 1:10. L’obbligo scadeva il 30 settembre 2022, ragione per cui è intervenuto il Ministero per introdurre lo stesso obbligo, dapprima sino al 31 ottobre 2022, poi fino al 31 dicembre 2022 e, infine, sino al 30 aprile 2023. Ebbene, nessuna di queste ordinanze – e nemmeno l’art. 10 quater del decreto-legge 52/2021, ormai non più in vigore – fa menzione degli studi medici e degli ambulatori. Pertanto, i dottori Rezza e Lorusso devono aver preso un abbaglio o, forse, animati dal sacro

fuoco del contenimento del virus, si sono fatti prendere la mano ed hanno ritenuto di estendere l’obbligo di mascherina anche ad ambiti per i quali non è previsto. Chi interpreta la nuova ordinanza come se avesse esteso l’obbligo di mascherina anche agli studi medici e agli ambulatori sta facendo il gioco di chi continua a seminare il terrore.

Le ordinanze ministeriali sono ovviamente invalide. Infatti, si tratta di ordinanze contingibili e urgenti adottate sulla base dell’art. 32 della legge 833/1978. In disparte il fatto che dopo ormai quasi tre anni è davvero arduo definire il virus SARS-CoV-2 un’emergenza, tuttavia, resta il fatto che si tratta di atti amministrativi soggetti all’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990. Il Ministro avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali indossare una mascherina chirurgica sarebbe utile al fine di contenere la diffusione del virus. Inoltre, avrebbe dovuto chiarire perché il sacrificio della libertà individuale e del diritto all’interazione tra esseri umani dovrebbe cedere in favore di una misura la cui efficacia per la tutela della salute pubblica dovrebbe essere oggetto di una valida spiegazione scientifica. Il Ministro avrebbe dovuto valutare gli eventuali danni alla salute fisica e psichica determinati dalle mascherine, paragonarli a quelli derivanti dal mancato utilizzo delle museruole ed operare un bilanciamento degli interessi. Nell’ordinanza non vi è nulla di tutto questo, onde la sua illegittimità per difetto totale dimotivazione. Tra l’altro è ormai ben noto che le mascherine non solo semplicemente inutili ed inefficaci, ma che il loro uso prolungato è in grado di cagionare gravi danni alla salute. Il problema è quello consueto dell’impugnazione degli atti amministrativi. Senza considerare i costi, sappiamo che i tempi per la notifica e la discussione del ricorso, anche solo in sede di sospensiva, sono lunghi e probabilmente non consentirebbero di arrivare ad un risultato prima del 30 aprile, supponendo di trovare magistrati attenti ai diritti di libertà e non sottomessi al governo.

La soluzione è quella della disobbedienza, come più volte detto. Se molti si rifiutano di obbedire a regole sciocche e dannose sarà impossibile farle rispettare. Il potere è dei governati, non dei governanti”.

Leggi le ultime notizie su www.presskit.it

Per non dimenticare: Le mascherine sono utili contro il Covid? “Non lo sappiamo”, Federazione nazionale degli ordini dei medici

 

Seguici su Facebook https://www.facebook.com/presskit.it

Seguici su Telegram https://t.me/presskit

Altri articoli interessanti

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com