Nuova udienza della Corte Costituzionale sull’obbligo vaccinale fissata per il 4 aprile 2023

Una nuova udienza pubblica sull’obbligo vaccinale è stata fissata dalla Corte Costituzionale per il 4 aprile 2023, alle ore 9,30.

Si discuterà l’ordinanza 118 del CGA siciliana, emessa dal tribunale amministrativo isolano.

Si tratta  di un’ordinanza molto articolata, che vede contrapposti uno psicologo non vaccinato e l’ordine professionale della regione.

“Il bilanciamento fra i contrapposti interessi infatti, l’interesse del professionista, da un lato, e l’interesse alla salute del paziente e della collettività, dall’altro lato, può essere contemperato a favore del secondo solo ritenendo sempre prevalente l’interesse alla salute della collettività e del paziente dell’esercente la professione sanitaria. Che altrimenti, contemperando le due posizioni, difficilmente si può negare tutela alla situazione del singolo, che paventa danni alla propria salute e danni retributivi, specie in ragione del fatto che possono essere dettate, per la tutela del paziente, prescrizioni meno incisive della sospensione dell’attività professionale e che, in base alla giuri- sprudenza della Corte costituzionale (come si illustrerà infra), l’interesse alla salute della collettività cui si ascrive l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio incontra un limite proprio nella non nocività dell’inoculazione per il singolo”, scrive il giudice rimandando il giudizio definitivo alla corte costituzionale.

“Sicché il Collegio non è nelle condizioni di decidere l’appello cautelare sulla base della sola mancanza dell’in- defettibile presupposto del periculum in mora, con le necessarie conseguenze in punto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale e di necessaria riserva della decisione in ordine alla domanda cautelare all’esito dell’incidente di costituzionalità”.

“In materia è altresì rilevante la disciplina del cd. consenso informato, che è contenuta nella legge 22 dicembre 2017, n. 219, la quale, all’art. 1 stabilisce che «nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’auto-determinazione della persona» «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge».

Sotto ulteriore profilo, viene in rilievo la circostanza che la situazione sanitaria appare in costante divenire e già in parte diversa rispetto quella oggetto di valutazione della citata decisione della III sezione, con specifico riferimento alla diffusione di nuove varianti, rispetto alle quali i vaccini non sono ancora «aggiornati», o non sono del tutto aggiornati, di guisa che sulla relativa ed attuale efficacia protettiva la comunità scientifica non pare aver raggiunto una conclusione unanime (sebbene l’orientamento prevalente sia favorevole), mentre si profila una reiterazione di somministrazioni, sulla cui opportunità non si ravvisa, parimenti, una posizione unanime, per cui l’attuale obbligo vaccinale pone un (nuovo) problema di proporzionalità, dato che si profila una imposizione di ripetute somministrazioni nell’anno per periodi di tempo indeterminati.

Nella presente controversia risulta quindi rilevante accertare se l’obbligo dì vaccinazione nei termini indicati dall’art. 4 del decreto-legge n. 44 del 2021 per gli esercenti le professioni sanitarie sia costituzionalmente legittimo e se sia costituzionalmente legittimo l’effetto sospensivo dall’attività professionale, circostanze su cui si appuntano i successivi motivi di ricorso.

Ciò in quanto:

ai sensi dell’art. 1 della legge 18 febbraio 1989 n. 56 la professione di… esercitata dall’appellante, che è iscritto al relativo albo, è ricompresa tra le professioni sanitarie;

allo stato normativo attuale l’obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in rela- zione a specifiche e documentate condizioni cliniche, attestate nel rispetto di quanto disposto dalle circolari del Mini- stero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. tuttavia, dalla documentazione in atti non si evince tale condizione in capo all’appellante.

Non dubitandosi che sia previsto per l’appellante l’obbligo di vaccinazione nei termini indicati dall’art. 4 del decreto-legge n. 44 del 2021 per gli esercenti le professioni sanitarie e neppure che dall’inadempimento di detto obbligo derivi la sospensione dall’attività professionale, circostanze su cui si appuntano i successivi motivi di ricorso, risulta quindi rilevante accertare se tale obbligo sia costituzionalmente legittimo e se sia costituzionalmente legittimo l’effetto sospensivo”.

Trovate qui la sentenza che verrà discussa: http://avvocatiliberi.legal/wp-content/uploads/2022/10/ord118-22CGARSgazzetta19.10.2022ord118.pdf

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