“I Medici sono stati oggetto di inaccettabili pressioni da parte delle Istituzioni”, Contiamoci!

“I Medici di Medicina Generale sono stati oggetto di inaccettabili pressioni da parte delle Istituzioni” sconsigliando la prescrizione di indagini pre-vaccinali, imponendo una griglia restrittiva delle condizioni di esonero “umiliante nei confronti della logica medica e dell’autonomia della delicata valutazione del bilancio rischio-beneficio del singolo Assistito”. Denunciano che “molti Medici che hanno rilasciato esoneri hanno subito per tale motivo perquisizioni da parte dei NAS”, che altri “sono oggetto di provvedimenti disciplinari da parte degli Ordini di appartenenza esclusivamente per aver rilasciato esoneri. Riteniamo questo stato di cose gravemente lesivo della dignità professionale e ci chiediamo come FNOMCeO possa avallarlo.”

Scrivono in una lettera aperta i medici lombardi di ContiamoCi! al Ministero della Salute Ufficio, ai presidenti degli Ordini dei Medici e al Comando NAS per una richiesta di confronto sul tema della vaccinazione obbligatoria anti-COVID per il personale sanitario.

Riprendono poi alcuni passaggi del Giuramento del Medico cui sono naturalmente correlati numerosi e rilevanti articoli del Codice deontologico e fanno presente che FNOMCeO, commentava il nuovo codice evidenziando la scelta di “difendere e rafforzare” il valore e l’importanza della deontologia professionale. (…). La norma giuridica, infatti, non può pretendere (..) di regolamentare i comportamenti umani soprattutto in campi particolarmente delicati come quelli relatavi allo svolgimento dell’attività professionale.

In campo medico, in particolare, il comportamento deontologico (..) si sostanzia nel presupposto che la scelta della medicina come professione sia – o almeno tenda ad essere – vocazionale e che fondamenti ne siano l’indipendenza intellettuale e la libertà scientifica.”

Riprendono poi alcuni articoli del codice deontologico per dimostrare come il comportamento  della quasi totalità degli Ordini Provinciali e della Federazione non sia in linea con essi.

Art.3:DOVERI DEL MEDICO

            Dovere del Medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni (..), quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.

Riferendoci al commentario di FNOMCeO oltre che agli artt. 3 e 32 della COSTITUZIONE (salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività (…).divieto di obbligo a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge che non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”) (…)da al professionista una sorta di guida per situazioni in cui l’affermazione di una propria regola comportamentale può arrivare a porsi in diretto contrasto con la normativa statale vigente. (..). Questo articolo costituisce un’applicazione dallo specifico punto di vista della professione medica degli articoli 32 e 3 della Costituzione. 

Il dettato costituzionale di cui all’art 32, è stato oggetto di diverse pronunce della Corte Costituzionale che, sostanzialmente, evidenziano la possibilità che il legislatore imponga l’obbligo vaccinale, per la tutela della collettività, a determinate condizioni:

 

  1. a) vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili”;
  2. b) “nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica- sia prevista comunque la corresponsione di una“equa indennità”in favore del danneggiato(cfr sentenza 307del 1992 e ora legge numero 210 del 1992)” (Corte Cost. 258/1994). Sentenza quest’ultima richiamata nella pronuncia n. 5/2018: “la Corte Costituzionale ha stabilito che le leggi che prevedono obblighi vaccinali sono compatibili con l’art. 32 della Costituzione se contemperano la tutela della salute collettiva e il diritto individuale alla salute. Ma ciò non può autorizzare l’integrale conversione del diritto individuale in soggezione dell’interesse generale, a prescindere dall’esistenza di efficaci modelli alternativi di tutela. Il diritto dell’individuo alla salute non può considerarsi in ogni caso cedevole nei confronti del dovere dello Stato e dei provvedimenti adottati a tutela dell’interesse della collettività, né potrebbe ritenersi che qualsiasi trattamento coattivo sia giustificato, solo perché esso consente migliori contributi dell’individuo al benessere sociale.

 

La lettera originale la trovate sul Canale TELEGRAM di Contiamoci!, in fondo una nutrita biografia sui vaccini

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