Depositata all’Aia la denuncia contro l’Italia per crimini contro l’umanità. Le accuse

L’associazione Umanità e Ragione ha depositato presso l’Ufficio del Prosecutor della Corte Penale Internazionale l’esposto per crimini contro l’umanità e violazione del Codice di Norimberga redatto nell’interesse dei cittadini italiani.

Il faldone è composto da 108 pagine, 5 cartoni per 110 kg di documenti probatori, di ricostruzione storica degli abusi subiti dagli italiani dal 2020 ad oggi. 2mila privati cittadini hanno aderito alla denuncia.
Ha comportato  5 mesi di studio, raccolta dati e redazione. Ci hanno lavorato oltre 20 professionisti volontari per N-mila ore di lavoro donate alla causa.

Nella denuncia i privati cittadini denunciano quanto subito, non hanno potuto assistere i propri cari in ospedale, fare sport, entrare a scuola ad accompagnare i propri figli, hanno subito danni da vaccino, hanno firmato un documento per potersi vaccinare, si sono dovuti vaccinare per continuare a lavorare, e tante, tante altre ingiustizie subite.

On line il modulo per aderire. Lo trovare a questo link: https://umanitaeragione.eu/wp-content/uploads/2022/01/Modulo-di-esposto-alla-Corte-Penale-Internazionale-2.1.pdf

Cosa viene contestato

A. Si contesta la sistematica commissione degli atti di seguito elencati contro la popolazione civile in attuazione del disegno politico dello Stato italiano quali:

  • sterminio, inteso quale sottoposizione intenzionale delle persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l’accesso al vitto ed alle medicine;
  • imprigionamento o altre forme gravi di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
  • tortura, intesa quale inflizione intenzionale di gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo;
  • persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata a ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale; per persecuzione si intende l’intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all’identità di gruppo o della collettività;
  • crimine di apartheid, rappresentato da atti inumani commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali, ed al fine di perpetuare tale regime.

B. Crimini di guerra, art. 8 Statuto di Roma della Corte penale internazionale.

  • Crimini commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.
  • È un crimine di guerra, in violazione della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949:
  • la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;
  • l’inflizione di grandi sofferenze o gravi lesioni all’integrità fisica o alla salute delle persone; la violazione della dignità della persona con trattamenti inumani e degradanti;

C. Codice di Norimberga

  • Volontà e consenso informato delle persone che ricevono un trattamento sanitario e partecipano ad un esperimento.
  • Necessità che l’esperimento dia risultati fruttuosi per il bene della società, non procurabile con metodi alternativi o mezzi di studio, e non casuali ed inutili in natura.
  • L’esperimento dovrebbe essere progettato e basato sui risultati di una sperimentazione animale e sulla conoscenza della storia naturale della malattia o altro problema sotto studio i cui risultati attesi/preliminari giustifichino la prestazione dell’esperimento.
  • L’esperimento deve essere condotto in modo da evitare tutte le sofferenze fisiche e psichiche e danni non necessari.
  • Nessun esperimento dovrebbe essere condotto se v’è ragione di ritenere a priori che si verificheranno morte o lesioni invalidanti, tranne forse, in quegli esperimenti in cui i medici sperimentali fungono anche da soggetti.
  • Il grado di rischio da correre non deve mai superare quello determinato dall’importanza umanitaria del problema da risolvere con l’esperimento.
  • Devono essere fatti i preparativi adeguati e devono essere fornite strutture adeguate per proteggere il soggetto sperimentale da possibili lesioni anche remote, invalidità o morte. L’esperimento dovrebbe essere condotto solo da persone scientificamente qualificate. Il più alto grado di abilità e cura dovrebbe essere richiesto in tutte le fasi dell’esperimento di coloro che conducono o si impegnano nell’esperimento.
  • Nel corso dell’esperimento il soggetto umano dovrebbe essere libero di portare a termine l’esperimento se ha raggiunto lo stato fisico o mentale dove la continuazione dell’esperimento gli sembra impossibile.
  • Durante il corso dell’esperimento lo scienziato responsabile deve essere preparato interrompere l’esperimento in qualsiasi momento, se ha motivo probabile di credere, nell’esercizio della buona fede, sono richieste abilità superiori e giudizio attento di lui, che una continuazione dell’esperimento rischia di provocare lesioni, disabilità o morte del soggetto sperimentale.

D. Convenzione internazionale sui diritti civili e politici

E. Dichiarazione universale sulla bioetica e sui diritti umani

F. Dichiarazione universale dei diritti umani

G. Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

H. Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione (new york 1965, ratificata nel 1976)

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