L’obbligo di quarantena resta, ma sono censurate le sanzioni penali. La corte costituzionale.

Le disposizioni sulla quarantena obbligatoria per Covid non violano la libertà personale. Lo ha sancito la Corte costituzionale, che ha esaminato in camera di consiglio le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dal tribunale penale di Reggio Calabria su alcune disposizioni del decreto legge 33/2020, contenente misure per limitare la diffusione del Covid-19.

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni: “la quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali, così come regolate dalle disposizioni impugnate, incidono sulla sola libertà di circolazione“, spiega Palazzo della Consulta, e “non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea”.

In particolare, sono state censurate le norme che introducono sanzioni penali nei confronti di chi, risultato positivo al Covid e sottoposto alla quarantena obbligatoria, lasci la propria dimora o abitazione. Il Tribunale ritiene che la quarantena obbligatoria incida non sulla libertà di circolazione dei cittadini (articolo 16 della Costituzione) ma sulla libertà personale (articolo 13 della Costituzione) e che, pertanto, i relativi provvedimenti debbano essere adottati dall’autorità giudiziaria o, nell’impossibilità, averne la convalida. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni.

La sentenza

CAMERA DI CONSIGLIO 23 MARZO 2022

MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID-19 – DIVIETO DI MOBILITÀ DALLA PROPRIA ABITAZIONE O DIMORA ALLE PERSONE IN QUARANTENA PER PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ SANITARIA IN QUANTO POSITIVE AL VIRUS

Reati e pene – Misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 – Divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata – Sanzione, in caso di violazione, ai sensi dell’art. 260 del regio decreto n. 1265 del 1934.

(R.O. 141/2021)

Il Tribunale di Reggio Calabria solleva, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74. L’art. 1, comma 6, stabilisce che è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata; il censurato art. 2, comma 3, prevede che la violazione della misura di cui all’art. 1, comma 6, è punita ai sensi dell’art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, salvo che il fatto costituisca violazione dell’art. 452 cod. pen. o comunque più grave reato. Il giudice rimettente denuncia la lesione della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale prevista dall’art. 13 della Costituzione, ritenendo che la quarantena obbligatoria in questione attenga alla libertà personale e non alla libertà di circolazione, tutelata dall’art. 16 della Costituzione. Al riguardo, osserva il rimettente, l’art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 33 del 2020, infatti, non imporrebbe un divieto di recarsi in determinati luoghi ma un divieto di muoversi a determinati soggetti. Ad avviso del Tribunale di Reggio Calabria il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora in questione avrebbe, invece, un contenuto assolutamente identico a quello della misura cautelare degli arresti domiciliari, imposta ai sensi dell’art. 284 cod. proc. pen., e della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anzi, aggiunge il rimettente, il regime denunciato sarebbe anche più restrittivo, non essendo nemmeno prevista un’autorizzazione ad allontanarsi provvisoriamente per provvedere alle indispensabili esigenze di vita. Tuttavia, evidenzia il rimettente, le due misure poste a confronto vengono stabilite dal giudice mentre la misura denunciata è stabilita dall’autorità sanitaria, nonostante comporti, al pari delle altre due misure, la privazione o quantomeno la limitazione della libertà personale del soggetto che vi è sottoposto. L’art. 13 della Costituzione che tutela la libertà personale imporrebbe, conclude il rimettente, che anche il provvedimento di adozione del divieto in questione, comportando una restrizione della libertà personale, debba essere adottato o soggetto a convalida da parte dell’autorità giudiziaria.

Norma censurata

D.L. 16 maggio 2020, n. 33 (1)
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. ———————————————-

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2020, n. 74. ———————————————-

Art. 1. Misure di contenimento della diffusione del COVID-19

(omissis)
6. E’ fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

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Art. 2. Sanzioni e controlli

(omissis)
3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

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