E’ dovuto lo stipendio all’infermiera che non si è vaccinata, tribunale di Ivrea

Continuano le sentenze a favore dei sanitari sospesi. Il tribunale di Ivrea ha dato ragione all’infermiera sospesa dal lavoro. nel Nel ricorso presentato (avvocati Cinzia Persico e Marco Pinato) ci si lamenta anche della mancata ricollocazione ad un’altra mansione da parte dell’azienda sanitaria, possibilità prevista dal decreto legge 44 del 2021.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Ivrea, Magda D’Amelio, ha dato ragione all’infermiera di 55 anni sospesa dall’Asl To4 il 4 settembre 2021 perché non vaccinata.

Che cosa è successo

La donna si era recata all’hub vaccinale a Cuorgnè (Torino)alla mattina in cui è stata sospesa ma si era rifiutata di firmare il consenso informato e dunque  non aveva ricevuto la vaccinazione contro il Covid. Era accompagnata dai suoi legali per sostenere che, in quanto obbligata a vaccinarsi, non avrebbe firmato il consenso informato in modo che eventuali danni fossero di responsabilità statale. Il medico vaccinatore, a quel punto, si era rifiutato di somministrarle il vaccino ed era scattata la sospensione senza stipendio.

“La nostra cliente, vista la sua professione, deve sottostare all’obbligo vaccinale. Tuttavia, con la sua cartella clinica, intendeva chiedere delucidazioni e sapere se vi era la possibilità di ricevere la somministrazione oppure se fosse meglio posticiparla – continuano i legali Cinzia Persico e Marco Pinato – I medici hanno fatto la loro valutazione, secondo cui non vi sono controindicazioni al vaccino con le patologie della nostra cliente. A quel punto lei ha richiesto di essere vaccinata, ma senza prestare il consenso informato, perché dal suo punto di vista si tratterebbe di un trattamento sanitario obbligatorio. I medici hanno, quindi, sospeso la somministrazione, come se la nostra cliente non volesse sottoporsi alla vaccinazione, argomentazione non veritiera in quanto lei si è recata all’hub spontaneamente. La questione è che lei, essendo obbligata per legge, in caso eventuali danni consequenziali, non ritiene di dover rinunciare al relativo indennizzo e soprattutto, avendo dimostrato la volontà di volersi vaccinare, non è inadempiente di fronte all’obbligo richiesto”.

La sentenza

Il giudice ha dato ragione all’infermiera e ha condannando l’Asl To4 a pagarle le retribuzioni mancate e le spese legali. Per il giudice infatti la donna, secondo il decreto legge 44 del 2021, poteva essere ricollocata ad un’altra mansione come, ad esempio, al centralino.

L’Asl To4 è stata condannata a pagare le retribuzioni maturate e non percepite dalla data della sospensione a quella della effettiva riammissione in servizio e anche a rifondere alla ricorrente le spese legali.

Una vittoria per tutti i sanitari sospesi

I due presupposti che potrebbero costituire un precedente sono:

  • la possibilità di rifiutare il consenso informato per le categorie con obbligo vaccinale
  • l’obbligo di valutazione di altra collocazione per il datore di lavoro.

 

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