Corte di giustizia UE sulla scuola – La formazione dei lavoratori va fatta fuori l’orario di lavoro e retribuita

La normativa rumena va disapplicata perché in contrasto con l’art. 2 della Direttiva UE n. 88/2003. Il 16 novembre prossimo, invece, il Tar del Lazio si pronuncia sul ricorso presentato da Anief contro l’obbligo della formazione del corso obbligatorio di almeno 25 ore durante l’orario di servizio del personale docente non specializzato previsto dal Ministero dell’Istruzione. Una volta accolto il ricorso presentato da Anief, dal Fondo d’istituto dovranno essere pagati 400 euro a insegnante per la formazione richiesta che dovrà essere fatta fuori dall’orario di servizio. Complessivamente, il Ministero dell’Istruzione dovrà collocare in Legge di Bilancio altri 400 milioni di euro per coprire le spese delle istituzioni scolastiche.

 

LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE

Nelle more gli insegnanti interessati che hanno svolto attività di formazione obbligatoria possono richiedere a segreteria@anief.net la domanda da inoltrare al Dirigente Scolastico per ottenere il pagamento delle attività funzionali all’insegnamento svolte (15,91 euro l’ora), negli ultimi cinque anni, come ribadito anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 24/1994, ai sensi della Tabella 5 del CCNL 2003. La stessa domanda può presentarla il personale amministrativo (11,36 euro l’ora per collaboratore scolastico, 13,07 euro per assistente tecnico e amministrativo, 16,47 per dsga – Tabella 6).

IL COMMENTO DEL PRESIDENTE NAZIONALE ANIEF

Marcello Pacifico, presidente Anief, è chiaro: “Lo abbiamo sempre detto al ministro Patrizio Bianchi in tutti gli incontri che la formazione è prima un diritto che un dovere del lavoratore e come tale va retribuita, come attività funzionale all’insegnamento e svolta al di fuori dell’orario di lavoro, lo stesso vale per il personale Ata ed educativo. Colgo l’occasione per ricordare al Governo che tutto il personale scolastico, anche quello precario e quello amministrativo ancora devono essere messo nelle condizioni di potersi formare con l’utilizzo di quella card (500 euro) che da cinque anni è assegnata al solo personale di ruolo, senza aspettare una nuova pronuncia della Corte di giustizia, su ricorso promosso dal tribunale di Vercelli su ricorso sempre seguito dall’ufficio legale del nostro sindacato”.

 

IL RICORSO PRESENTATO DALL’UFFICIO LEGALE ANIEF AL TAR LAZIO

Il ricorso per l’annullamento del Decreto del ministro Bianchi n. 188 del 20 settembre 2021 e la nota del Ministero dell’Istruzione n. 27622 del 6 settembre 2021 è stato presentato dagli avvocati Ganci e Miceli per conto dell’Anief, sindacato tra i maggiormente rappresentativi del comparto istruzione e ricerca, nella parte in cui si prevedono che l’attività di formazione per le attività didattiche di sostegno, impegnato in una classe ove è presente un alunno con disabilità, per un minimo di almeno 25 ore, debba svolgersi fuori dall’ordinario orario di servizio e senza alcuna retribuzione aggiuntiva, contrariamente proprio a quanto oggi ribadito dalla Corte di giustizia europea.

 

La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), all’art. 1, comma 961, ha aumentato le risorse destinate alla formazione dei docenti, di cui all’art. 1, co. 125, della L. 107/2015, di 10 milioni di euro per il 2021, per realizzare interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Il citato art. 1, comma 961, della L. n. 160/2019 prevede che “con  decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono  stabiliti  le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall’insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per  riservare la formazione al  solo  personale  non  in  possesso  del  titolo  di specializzazione sul sostegno,  la  determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno  complessivo, i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività  formative  di cui al presente comma”.

 

Il Ministero dell’Istruzione, con il Decreto n. 188/2021 ha disciplinato le modalità attuative degli interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, per l’anno scolastico 2021/2022, prevedendo all’art. 2, comma 3, che “la partecipazione alle attività formative assume carattere di obbligatorietà e non prevede esonero dal servizio”. Con la Nota dipartimentale n. 27622 del 6.09.2021, avente ad oggetto “Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità”, il Ministero convenuto ha precisato che “l’attività formativa è svolta in costanza di rapporto di lavoro e non determina oneri aggiuntivi”. E dunque, benché la legge di bilancio del 2019 prevedesse che le attività formative obbligatorie non potessero comportare esonero dal solo servizio di insegnamento, il decreto oggi impugnato ha illegittimamente esteso il divieto di esonero a tutto il servizio scolastico, con la conseguenza che le suddette attività di formazione obbligatoria dovranno necessariamente svolgersi in costanza del rapporto di lavoro, ma fuori dall’ordinario orario di servizio, configurandosi dunque come un’attività lavorativa straordinaria obbligatoria e non retribuita.

 

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