La salute collettiva diventa “diritto tiranno”, superiore a tutti gli altri, per la Corte Costituzionale

Le ultime sentenze della Corte Costituzionale sui vaccini hanno nella sostanza legittimato il diritto alla salute collettiva e alla tenuta del sistema sanitario, superiore al diritto alla salute del singolo operatore sanitario. Hanno di fatto creato un diritto tiranno che è superiore a tutti gli altri. Lo spiega Associazione Libero Arbitrium.

Il diritto tiranno era stato escluso dalla stessa Corte nel 2013: “Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro”, recitava la sentenza del 2013.

Oggi la giurisprudenza è cambiata con le nuove sentenze sui vaccini Covid. Ce lo spiega l’associazione Libero Arbitrium.

“La sentenza della “Corte dell’1.12.2022 n. 15 parte da premesse completamente diverse rispetto al caso Ilva, naturalmente, ma giunge comunque a conclusioni opposte rispetto a quelle rese nel 2013 (il diritto alla salute collettiva, ora, può tiranneggiare tutti gli altri !) e segnatamente (leggasi lo stralcio sentenza n. 15/2023): “…11.2.– Può quindi affermarsi che le disposizioni qui censurate hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività….. 12.2.– Il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all’obbligo vaccinale, nell’esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall’art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l’attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza….”. Con l’aggravante che il fattore di rischio viene deciso da fantomatici enti ed istituzioni tecnico scientifiche, prive di alcuna aurea di autorevolezza ed azzerbinate sulle posizioni dell’OMS e dulcis in fundo, leggiamo addirittura che sebbene: “.

Cosa diceva la sentenza della Corte Costituzionale del 2013

“Ex multis, segnalo ancora ed ancora, così come avevo evidenziato quasi tre anni fa, il gap enorme che si è creato nell’interpretazione della norma ex art. 32 della Costituzione, a seconda dell’incidenza della medesima sugli interessi, individuali o meno, coinvolti”, spiega l’associazione Libero Arbitrium.
“Ed orbene, con la decisione n. 85 del 2013 [Caso Ilva] la Corte aveva risolto il conflitto tra il diritto alla salute e gli artt. 4 e 41 della Carta Costituzionale, evidenziando la necessità di «un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all’ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso», precisando, subito dopo, che «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro” (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona». Occorre, invece, secondo la Corte del 2013, garantire «un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto».”

Qui le tre sentenze della corte costituzionale sui vaccini:

1- Obbligo vaccinale per i sanitari non irragionevole né sproporzionato per la Corte Costituzionale

2- Per la Corte Costituzionale il tampone non può sostituire la vaccinazione per il personale sanitario

3- Pubblicata la sentenza sull’obbligo vaccinale: perché è inammissibile se si lavora da remoto

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Per non dimenticare: “Manifestare è un diritto, ma è vergognoso usare due pesi e due misure nel giudicarlo”, Stefano Puzzer a Myrta Merlino

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