I danni per i cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, li pagherà l’Italia e non la Germania. Lo stabilisce il testo del decreto legge 36, del 30 aprile scorso che, all’articolo 43, introduce una nuova disciplina per il “ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità, in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945”.
“A quasi un decennio dalla sentenza con la quale la Corte costituzionale ha “(ri)aperto la strada” al legittimo accertamento da parte dei giudici italiani dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi dal Terzo Reich sul nostro territorio, il 25 maggio 2022 la Corte d’appello di Roma avrebbe dovuto autorizzare la vendita all’asta di quattro immobili della Repubblica federale tedesca: l’Istituto archeologico germanico, la Scuola germanica, il Goethe Institut e l’Istituto storico germanico, tutti aventi sede a Roma”, spiega Giovanni Boggero in un blog. “Per la prima volta sarebbe, così, stata data soddisfazione attraverso esecuzione forzata alle pretese risarcitorie delle vittime dei crimini nazisti, così come riconosciute da alcune sentenze di accertamento e condanna del giudice ordinario (in particolare: sent. n. 2120/2018 della Corte d’appello di Bologna, cd. Giorgio c. Germania e sent. n. 5446/2020 della Corte d’appello di Roma, cd. Cavallina c. Germania). Senonché, proprio per evitare che tali proprietà, già precedentemente gravate da vincolo pignoratizio e poi da custodia giudiziale, fossero irrimediabilmente compromesse nella loro destinazione pubblicistica, la Repubblica federale tedesca, il 29 aprile scorso, ha presentato un (nuovo) ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia (CIG). Nella propria memoria, la Germania ha essenzialmente lamentato il protrarsi della violazione dell’immunità di cui avrebbe dovuto godere (tanto sotto il profilo della giurisdizione cognitiva, quanto sotto quello della giurisdizione esecutiva) dopo la pronuncia resa dalla stessa CIG il 3 febbraio 2012 e ha, perciò, richiesto alla Corte l’indicazione urgente di misure cautelari all’indirizzo dell’Italia.
In disparte i profili processuali e di merito dell’atto di ricorso tedesco, l’analisi qui proposta verte su natura, modalità e contenuti della reazione italiana. Innanzitutto, occorre osservare che il Governo italiano, anziché depositare una propria contro-memoria scritta prima della convocazione dell’udienza pubblica, originariamente fissata dalla Corte per il 9 e 10 maggio scorsi, ha preferito modificare il quadro normativo interno, onde disinnescare immediatamente (quantomeno) la domanda cautelare dello Stato ricorrente”.
Art. 43 Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanita' per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanita' per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuita' all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 2. Hanno diritto all'accesso al Fondo alle condizioni e secondo le modalita' previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. E' a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facolta' di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo. 3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo; b) le modalita' di erogazione degli importi agli aventi diritto; c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. 5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1. 6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla medesima data. La decadenza e' dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica e' omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.