Nel momento in cui “la politica scompare e cede il posto all’economia e alla tecnologia, è fatale che i cittadini divengano di fatto esuli nel loro stesso paese”, Giorgio Agamben

“Per chiunque abbia occhi per vedere, è infatti evidente che gli stati in cui viviamo sono entrati in una situazione di crisi e di progressivo, inarrestabile disfacimento di tutte le istituzioni. In un simile condizione, in cui la politica scompare e cede il posto all’economia e alla tecnologia, è fatale che i cittadini divengano di fatto esuli nel loro stesso paese”, denuncia Giorgio Agamben.

“È questo esilio interno che occorre oggi rivendicare, trasformandolo da una condizione passivamente subita in una forma di vita scelta e attivamente perseguita. Dove i cittadini hanno perduto persino la memoria della politica, a fare politica sarà solo chi nella sua città è in esilio. Ed è solo in questa comunità degli esuli, sparsa nella massa informe dei cittadini, che qualcosa come una nuova esperienza politica può qui e ora diventare possibile.

È bene riflettere su un fenomeno che ci è insieme familiare ed estraneo, ma che, come spesso avviene in questi casi, può fornirci delle utili indicazioni per la nostra vita fra gli altri uomini: l’esilio.

Gli storici del diritto discutono tuttora se l’esilio – nella sua figura originaria, in Grecia e a Roma – debba essere considerato come l’esercizio di un diritto o come una situazione penale. In quanto si presenta, nel mondo classico, come la facoltà accordata a un cittadino di sottrarsi con la fuga a una pena (in genere alla pena capitale), l’esilio sembra in realtà irriducibile alle due grandi categorie in cui si può dividere la sfera del diritto dal punto di vista delle situazioni soggettive: idiritti e le pene. Così Cicerone, che aveva conosciuto l’esilio, può scrivere: «Exilium non supplicium est, sed perfugium portumque supplicii», «L’esilio non è una pena, ma un rifugio e una via di scampo rispetto alle pene».

Anche quando col tempo lo stato se ne appropria e lo configura come una pena (a Roma questo avviene con la lex Tullia del 63 a.C.), l’esilio continua a essere di fatto per il cittadino una via di fuga.

Così Dante, quando i fiorentini imbastiscono contro di lui un processo di bando, non si presenta in aula e, prevenendo i giudici, comincia la sua lunga vita di esule, rifiutandosi di far ritorno alla sua città anche quando gliene viene offerta la possibilità. Significativo è, in questa prospettiva, che l’esilio non implichi la perdita della cittadinanza: l’esule si esclude di fatto dalla comunità a cui continua tuttavia formalmente ad appartenere.

L’esilio non è diritto, né pena, ma scampo e rifugio. Se lo si volesse configurare come un diritto, cosa che in realtà non è, l’esilio verrebbe a definirsi come un paradossale diritto di porsi fuori dal diritto. In questa prospettiva, l’esule entra in una zona di indistinzione rispetto al sovrano, che, decidendo dello stato di eccezione, può sospendere la legge, è, come l’esule, insieme dentro e fuori l’ordinamento”.

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