Sospendere l’obbligo vaccinale pediatrico, perché non ci sono le prove di efficacia e sicurezza, avv. Renate Holzeisen

“Abbiamo scoperto che vengono utilizzate delle sostanze che in realtà non sono mai state studiate con veri gruppi di controllo per quanto riguarda l’efficacia e la sicurezza, e per i bambini oltre i 24 mesi non esistono studi, come risulta espressamente dalla documentazione ufficiale di autorizzazione da parte della Commissione Europea”, denuncia l’avv. Renate Holzeisen. “Inoltre, nell’autorizzazione concessa a livello dell’Unione Europea, la Commissione Europea ha previsto l’obbligo della prescrizione medica. La prescrizione medica, come dice il nome stesso, non può essere sostituita da una decisione politica. Tuttavia, in Italia, così come in Alto Adige, vengono somministrate queste sostanze, di fatto sperimentali, senza alcuna prescrizione medica, e questo è un fatto gravissimo.

Di quali vaccini stiamo parlando? In Alto Adige, sappiamo sulla base di richieste FOIA (Freedom of Information Act) presentate da genitori di bambini esclusi dall’asilo, che vengono somministrati un vaccino esavalente, cioè un mix di sei vaccini, chiamato “Hexyon” della Sanofi Pasteur, e un vaccino quadrivalente, cioè un mix di quattro vaccini, chiamato “ProQuad.” Questi due vaccini sono privi di studi sulla loro efficacia e sicurezza. Questa è la realtà. Infatti, lei poco fa diceva che se i genitori sapessero, molto probabilmente non li farebbero somministrare. È proprio così. I genitori confidano, come dovrebbe essere normale in uno stato di diritto e in una provincia che opera come un buon padre di famiglia, che ciò che viene somministrato ai loro figli sia sicuro. Tuttavia, consiglio loro di verificare attentamente, perché sono convinta che, se sapessero cosa viene iniettato ai propri figli, non lo permetterebbero.

L’informazione è fondamentale, e spero che questa istanza di sospensione urgente dell’obbligo vaccinale venga accolta, perché è impensabile che si possa obbligare i genitori a far somministrare ai propri figli sostanze per le quali non sono state confermate né l’efficacia né la sicurezza, e per di più senza la necessaria prescrizione medica. Mi auguro che, sulla base di questa istanza di sospensione urgente che ho inviato al responsabile della sanità pubblica a Roma, qualcosa si muova, perché ricevo tantissime richieste da tutta Italia. Sempre più genitori, informati da altri genitori, si svegliano e si ritrovano a dover affrontare una situazione in cui i loro figli vengono esclusi dalle strutture di assistenza per la prima infanzia, come gli asili nido e gli asili. Questo avviene in un contesto assolutamente illegale e discriminatorio, violando i diritti della persona e la dignità umana. Inoculare sostanze sperimentali è una violazione della dignità umana e dei diritti dei genitori al lavoro, perché le famiglie in cui entrambi i genitori o un genitore single devono lavorare per mantenere la famiglia non possono permettersi di pagare strutture private e si trovano costrette a far inoculare ai propri figli una sostanza sperimentale.

Spero che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, proprio in quanto madre, valuti attentamente questa istanza, perché se il governo non reagisce, si assume delle responsabilità molto gravi”.

Ecco l’Istanza presentata dall’avv. Holsein per l’abolizione dell’obbligo vaccinale.

 

Avv. DDr. Renate Holzeisen PATROCINANTE ALLEGIURISDIZIONI SUPERIORI

39100 Bolzano viale stazione 7

Tel. 0471 97 73 29

Pec:  avv.ra.holzeisen@legalmail.it

 

Membro del consiglio della provincia autonoma di bolzano Gruppo consiliare vita

PEC: renate.holzeisen@pec.prov-bz.org

 

 

 

Al

Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni

Palazzo Chigi Piazza Colonna 370 00187 Roma – Italia

pec: presidente@pec.governo.it

Al

Ministero della Salute

nella persona del Ministro Dott. Orazio Schillaci Lungotevere Ripa, 1

00153 – Roma

pec: spm@postacert.sanita.it pec: gab@postacert.sanita.it

 

Al

Ministero della Salute

nella persona del Direttore Generale Dott. Francesco Vaia Ex Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Viale Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma

pec: dgprev@postacert.sanita.it

All’

Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

nella persona del Presidente Dott. Robert Giovanni Nisticò

Via del Tritone, 181 00187 Roma

pec:protocollo@pec.aifa.gov.it

All’

Istituto Superiore della Sanità (ISS)

nella persona del Presidente Prof. Rocco Bellantone Viale Regina Elena 299,

00161 Roma

pec: protocollo.centrale@pec.iss.it

ISTANZA

PER LA SOSPENSIONE IMMEDIATA DELL’OBBLIGO VACCINALE PEDIATRICO

(D.L. 7 giugno 2017 n. 73 conv. in L. 31 luglio 2017 n. 119) e

PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA AI FINI DELL’ABOLIZIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE PEDIATRICO

*

 

La sottoscritta Avv.DDr. Renate Holzeisen, in qualità di procuratrice speciale dei seguenti genitori:

 

…..OMISSIS ….

-OMISSIS –

nonché in qualità di Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e, dunque, dirappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi dell’art. 48/bis

D.P.R. 31.08.1972 n. 670, Provincia Autonoma che ha competenza primaria per la protezione civile e le scuole materne.

https://www.landtag-bz.org/it/biografie/holzeisen

 

PREMESSO CHE

 

  • I genitori qui rappresentati dalla sottoscritta, e che costituiscono solo una piccola parte deigenitori che nella Provincia Autonoma di Bolzano (e nel resto del territorio nazionale) si trovano nella stessa situazione, sono genitori di bambini ai quali è stato negato in questi giorni il diritto di frequentare la scuola materna, perché non sono stati assoggettati al trattamento con le sostanze applicate dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ai fini dell’adempimento dell’obbligo vaccinale pediatrico di cui al D.L. 73/2017.
  • Il D.L. 73/2017, con il quale in Italia è stato introdotto l’obbligo vaccinale pediatrico riguardo a10 vaccini (iniettati con un vaccino esavalente e un vaccino quadrivalente) fa riferimento alla necessità “di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019” – dunque di un piano ormai obsoleto – nonché alrispetto di non specificati

 

obblighi assunti a livello europeo ed internazionale” che però in altri importanti paesi europei non vigono.

  • Nei paesi confinanti con l’Italia Austria e Svizzera non c’è alcun obbligo vaccinale pediatrico e in Germania c’è esclusivamente l’obbligo della vaccinazione pediatrica contro il morbillo, obbligo peraltro fortemente contestato nella popolazione e nella scienza.
  • I presunti “obblighi assunti a livello europeo ed internazionale”, dunque, sono il frutto dellamera volontà politica di precedenti governi che hanno fatto diventare l’Italia la capofila dell’applicazione sperimentale di massa sulla popolazione pediatrica italiana di sostanze mai realmente studiate e confermate nella loro efficacia e sicurezza.
  • In Provincia Autonoma di Bolzano vengono applicati ai fini dell’adempimento dell’obbligo vaccinale pediatrico

 

  • il vaccino esavalente HEXYON di Sanofi Pasteur Europe contro difterite, tetano, pertosse, epatite B (rDNA), poliomielite (IPV), Haemophilus Influenzea di tipo b e
  • il vaccino quadrivalente PROQUAD di Merck Sharp & Dohme Corp. contro il morbillo, la parotite, la rosolia e la varicella

come risulta dalla risposta dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige all’istanza di ostensione presentata da genitori ai sensi dell’art. 22 e segg. Legge 241/1990 (docc. 6.1. e 6.2.).

  • Dalla documentazione di autorizzazione centralizzata di questi due vaccini pubblicata nel registro dei farmaci europeo (European Medicinal Register), risulta quanto segue:

§  in generale quei pochi studi clinici effettuati con HEXYON e con PROQUAD non sono stati effettuati con un vero gruppo di controllo;

  • per i bambini di età superiore ai 24 mesi non sono mai state studiate in studi clinici(neanche con non veri gruppi di controllo) la sicurezza e l’immunogenicità di HEXYON e PROQUAD;

 

§  non sono stati effettuati studi farmacocinetici per entrambi questi vaccini multivalenti;

  • per l’applicazione di queste due sostanze è prevista la prescrizione medica quale condicio sine qua non nell’autorizzazione centralizzata da parte della Commissione Europea.

 

  • È un dato di fatto che l’efficacia e la sicurezza dei vaccini pediatrici usati in Italia/Provincia Autonoma di Bolzano non sono mai stati studiati con veri gruppi di Fatto confermato – per forza di cose – pubblicamente anche dall’Assessore allaSalute della Provincia Autonoma di Bolzano in seduta del Consiglio Provinciale – in risposta ad una interrogazione della sottoscritta nella sua qualità di membro del Consiglio della ProvinciaAutonoma di Bolzano.

 

8)        Ai membri del cosiddetto gruppo di controllo vengono iniettati vaccini comparabili oppure sostanze che quantomeno contengono gli adiuvanti del vaccino “studiato”.

 

  • Questo fatto risulta confermato dalle indicazioni dell’Autorità Europea del Farmaco (EMA) nel rispettivo Assessment Report al vaccino.

 

  • Un vero studio clinico richiede però ovviamente un vero gruppo di controllo, altrimenti è impossibile determinare e confermare l’efficacia e la sicurezza di un farmaco/vaccino.

 

11)   L’inoculo di queste sostanze ai bambini di età superiore ai 24 mesi costituisce ulteriormente un trattamento di natura sperimentale per definizione, come risulta dagli allegati alla decisione della Commissione UE di autorizzazione centralizzata di queste sostanze.

 

 

Per il vaccino esavalente HEXYON è confermato testualmente negli allegati alla decisione di autorizzazione centralizzata da parte della Commissione UE quanto segue:

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2024/20240201161691/anx_161691_it.pdf

 

  • Proprietà farmacodinamiche

L’immunogenicità1 di Hexyon in bambini di età superiore ai 24 mesi non è stata studiata in studi clinici.

 

  • Proprietà farmacocinetiche

Non sono stati effettuati studi farmacocinetici2.

 

 

4.8. Effetti indesiderati

….

La sicurezza di Hexyon nei bambini di età superiore ai 24 mesi non è stata studiata in studi clinici.

 

 1 Immunogenicità = capacità di indurre una risposta immunitaria

2 Farmacocinetica = studio della distribuzione dei farmaci nell’organismo e il loro destino

 

È noto che per i medicinali in generale, ma i particolare per i vaccini, vengonosegnalati solo tra l’1 e il 5 per cento delle reazioni avverse, perché manca una farmacovigilanza attiva: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16689555/

 

(Lorna Hazell , Saad A W Shakir, Under-reporting of adverse drug reactions : a systematic review)

 

 

E a causa di un algoritmo definito dall’OMS (OMS Causality assessment of an adverse event following immunization) decisamente a favore dei produttori dei vaccini, si esclude a priori il nesso di causalità con il vaccino in presenza di un’altra possibile causa della reazione avversa:

 Dunque, a maggior ragione risulta essere assolutamente inaccettabile l’iniezionein bambini sani di unasostanza – per la qualenon esiste alcuno studio ufficiale sulla immunogenicità, sulle proprietà farmacocinetiche- e che possa portare quantomeno alle reazioni avverse ufficialmente ammesse e sopra indicate, ma che per i motivi qui spiegati certo non esprimono la drammatica realtà degli effetti collaterali.

Per il vaccino quadrivalente PROQUAD risulta testualmente dagli allegati alla decisione di autorizzazione centralizzata da parte della Commissione UE: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2022/20220413155523/anx_155523_it.pdf

 

  • Proprietà farmacodinamiche Efficacia

 

  • Proprietà farmacocinetiche

Non è indicato nulla al riguardo, perché non sono stati fatti gli studi! Vedi sopra che cosa significa in termini di sicurezza.

 

Riguardo agli effetti collaterali (studi clinici comunque non fatti su bambini di età oltre i 24 mesi, equelli esistenti – comunque non per la fascia d’età dei bambini della scuola materna – sono statifatti senza un vero gruppo di controllo e nella stragrande parte con i vaccini monovalenti, e dunque nulla dicono sulle conseguenze dell’inoculo contestuale di un mix di quattro vaccini)risulta quanto segue:

Anche per questa sostanza vale quanto già sopra evidenziato in merito all’eclatante underreporting delle reazioni avverse e in merito al “furbo” algoritmo OMS che porta ad escludere a priori nella stragrande parte delle reazioni avverse il nesso causale con il vaccino.

 

E, dunque, anche per questa sostanza vale che risulta a maggior ragione assolutamente inaccettabile l’iniezione in bambini di una sostanza per la quale non esiste alcuno studio ufficiale sulla immunogenicità, sulle proprietà farmacocinetiche e che porti quantomeno agli effetti collaterali sopra indicati!

Va ribadito che per tutte le fasce d’età non esistono studi clinici sulla sicurezza con veri gruppi di controllo e per la fascia d’età oltre i 24 mesi non esiste alcun tipo di studio clinico!  

  • In Italia (inclusa la ProvinciaAutonoma di Bolzano) si viola sistematicamente l’obbligo della prescrizione medicaprevista, quale condicio sine qua non, per l’inoculo dei vaccini pediatrici nella rispettiva decisione di autorizzazione centralizzata da parte della Commissione Europea.

 

Vedi per il vaccino esavalente HEXYON, laddove nell’Allegato II Punto B) Condizioni oLimitazioni di Fornitura e Utilizzo della decisione di autorizzazione centralizzata https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2024/20240201161691/anx_161691_it.pdf

 Lostesso vale per il vaccino quadrivalente PROQUAD: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2022/20220413155523/anx_155523_it.pdf

 

  • Il motivo per il quale la Commissione Europea ha previsto tale condizione per l’utilizzo è, cheai sensi degli e 70 e segg. Direttiva 2001/83/CE (vedi l’art. 87 e segg. del D.Lgs. 24/04/2006 n. 219 – Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano ) i medicinali sono soggetti a prescrizione medica se
    • contengono sostanze o preparazioni a base di tali sostanze, di cui è indispensabile approfondire l’attività e/o gli effetti collaterali negativi,
    • sono prescritti da un medico per essere somministrati per via

 

Nella Determinazionedel 14 settembre 2015 AIFA all’art. 2 conferma che il vaccino esavalente HEXYON è un

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR) https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-30&atto.codiceRedazionale=15A07203&tipoSerie=serie_generale&tipoVi genza=originario

 

Nella Determinazione del 16 giugno 2006 AIFA all’art. 3 conferma che il vaccino quadrivalente PROQUAD è un

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/06/27/06A05836/sg

 

14) L’art.    13    (Codice    Deontologico    Medici)    Prescrizione    a    fini    di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione prevede che:

 

La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimaledelle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza.

 

Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità al caso specifico.

 

L’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico- assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico nella verifica della tollerabilità e dell’efficacia sui soggetti coinvolti.

 

Il medico è tenuto a un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici.

 Conferma dell’esclusiva competenza del medico rispetto alla prescrizione medica da parte della Corte di Cassazione (Cass.Pen.Sez.VI sentenza 31/03/2011 n. 13315):

 

https://www.altalex.com/documents/news/2011/04/06/medico-prescrizione- farmaci-disciplina-responsabilita

 

Secondo la Corte di Cassazione: “È essenziale .. che ciascuna prescrizione risponda … a valutazioni diagnostiche che il medico stesso abbia obiettivamente ed accuratamente maturato (il codice di deontologia stabilisce all’art. 13 che la prescrizione di una terapia impegna la “diretta responsabilità” professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una “diagnosi circostanziata …).

15)    Non può essere ungoverno, una Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni e le province autonome, e tantomeno il Parlamento (e, dunque, il Legislatore) a sostituirsi al medico nella prescrizione del vaccino!

 

Il medico riguardo al singolo specifico caso del vaccinando bambino deve – senza alcun condizionamento politico – valutare se l’inoculo è indicato o meno, prendendoin considerazione le indicazioni contenute nella documentazione di autorizzazione in merito agli studi clinici (con veri gruppi di controllo … che non esistono) in punto efficacia e sicurezza, nonché la natura degli indicati studi clinici (non esistono veri studi clinici con veri gruppi di controllo).

 

Dunque, non può certo essere il Calendario Nazionale Vaccinale e il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) – due documenti decisi dalla POLITICA (Conferenzapermanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome) – a sostituire la PRESCRIZIONE MEDICA indicata dalla Commissione Europea, sulla base della

 

normativa cogente, nelle decisioni di autorizzazione centralizzata dei vaccini pediatrici quale condicio sine qua non per l’applicazione.

 

  • Alla richiesta dei genitori istanti dell’ostensione della prescrizione medica delle vaccinazioni pediatriche imposte ai loro figli, l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano non ha risposto. Al che è intervenuta direttamente la sottoscritta nella sua qualità di Avvocato dei genitori istanti per insistere nella richiesta di ostensione.

A questo punto, la Direttrice del Dipartimento Prevenzione ha risposto:

 

Die notwendige ärztliche Verschreibung wird durch die Empfehlung im “Piano NazionaleVaccini” seitens des Gesundheitsministeriums gegeben.“

 

In lingua italiana: „La necessaria prescrizione medica viene data dal Ministero della Salute con la raccomandazione contenuta nel Piano Nazionale Vaccini”

 

Ovviamente non può un Piano Nazionale Vaccini, definito da POLITICI su intesePOLITICHE e dipendenze – di natura più o meno oscura – vedi infra) sostituire la PRESCRIZIONE MEDICA che presuppone la valutazione da parte del MEDICO del singolo specifico caso del bambino.

 

  • Il fatto che in generale i vaccini pediatrici non siano mai stati studiati in punto efficacia e sicurezza nell’ambito di studi clinici con veri gruppi di controllo, è stato recentementeoggetto di un expert hearing nel Congresso degli Stati In tale contesto l’Avv. Aaron Siri (US) e altri hanno spiegato ai membri del Congresso US che anche per i vaccini pediatriciusati negli Stati Uniti in generale non sono mai state confermate con studi clinici né l’efficacia, né la sicurezza.
  • Il fatto che una strategia vaccinale imposta con sostanze in realtà sperimentali stia creando enormi problemi alla Salute Pubblica (con un incremento – in termini di numeri e di natura – di patologie tra i bambini e giovani senza precedenti) è oggetto – come sarànoto ai destinatari di questa istanza – di massima attenzione del candidato alla Presidenza degli Stati Uniti della nuova coesione politica oltreoceano, che anche su questo tema vede una crescente convergenza tra importanti esponenti (provenienti da storiche posizioni politichecontrapposte, vedasi e. Robert Kennedy Jr.) di quella forza politica mondiale, i cui governi “democratici” hanno purtroppo ridotto l’Italia e gli italiani – certo con l’aiuto di governi italiani “collaborativi” – a cavie di big- pharma in qualità di “capofila” mondiale per cosiddette “strategie vaccinali”.

 

Vedi la consegna dell’Italia nel 2014 come cavia a big-pharma da parte dell’allora Ministra alla (…-)Salute Beatrice Lorenzin (governo Renzi), l’allora Presidente dell’AIFA Sergio Pecorelli (guarda caso – destinatario giusto nel 2014 dell’onorificenza del Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana) e l’immancabile Raineri Guerra (già Direttore vicario dell’OMS, organizzazione para-privata, finanziata e determinata nelle sue strategie dalle case farmaceutiche produttori dei vaccini):

https://www.aifa.gov.it/-/l-italia-capofila-per-le-strategie-vaccinali-a-livello- mondiale

 

  • I bambini dei genitori istanti qui rappresentati e tutti i bambini non vaccinati della Provincia Autonoma di Bolzano (così come i bambini del resto d’Italia che si trovano nella stessa identica situazione), di cui la sottoscritta nella sua qualità di membro del Consiglio della ProvinciaAutonoma di Bolzano è rappresentante ex   48/bis  D.P.R.  31.08.1972  n.  670,  hanno  il  Diritto  Umano

 

costituzionalmente protetto affinché non vengano violati i limiti imposti dal rispetto della persona umana (art. 32/2 Cost.).

 

L’imporre sostanze per le quali non sono mai state confermate l’efficacia e la sicurezza(vedi supra), viola il limite del rispetto della persona umana.

 

Questo governo ha l’obbligo di tutelare l’infanzia e di favorire gli istituti necessari a tale scopo (art. 31 Cost.).

  

Questo governo ha l’obbligo di tutelare il lavoro e di promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto costituzionalmente protetto.

Escludere dalle scuole materne e dalle strutture di prima infanzia i bambini non trattati con sostanze, di cui non è mai stata provata l’efficacia e sicurezza e, dunque, privare quei genitori, che assolvono il loro diritto/obbligo genitoriale di tutelare i propri figli da untrattamento di fatto sperimentale e assolutamente insicuro in punto efficacia e sicurezza,del loro diritto da

 

cittadini e contribuenti di poter usufruire delle scuole materne e delle strutture della prima infanzia, costituisce una grave discriminazione di queste famiglie, che con le loro imposte e tasse contribuiscono a finanziare le scuole materne e le strutture di assistenza della prima infanzia.

È ovvio che famiglie, in cui entrambi i genitori o il genitore single devono lavorare per ilsostentamento della famiglia, nella stragrande parte dei casi di fatto si vedono costretti a sottoporre i propri figli ad un trattamento sperimentale.

 

Non sarà certo questo quanto voluto dai ns. Padri e dalle ns. Madri Costituenti, laddove hanno previsto l’obbligo della tutela dell’infanzia, della famiglia, del diritto al lavoro e del rispetto dei Diritti inviolabili dell’Uomo!  

  • La perduranza di questa irresponsabile “pratica” di inoculare sempre più sostanze di fattosperimentali ai bambini, mette a rischio non solo la salute e la vita di ogni singolo bambino, ma mette a rischio lo sviluppo sano e il futuro dell’intera popolazione.

*

Per tutto quanto sopra esposto, la sottoscritta Avv.DDr. Renate Holzeisen, in nome e per conto dei genitori istanti da essa qui rappresentati e in qualità di Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e, dunque, in rappresentanza della Provincia Autonoma di Bolzano ex 48/bis D.P.R. 31.08.1972 n. 670,

 

CHIEDE

al Ministro alla Salute in carica e al Governo della Repubblica in carica, rappresentato e guidato dal Presidente Giorgia Meloni

DI VOLER

con la massima urgenza sospendere l’obbligo vaccinale pediatrico di cui al D.L. 07.06.2017 n. 73 (conv. In L. 31 luglio 2017 n. 119 – c.d. Legge Lorenzin) per acconsentire non soltanto ai figli dei genitori qui rappresentati, ma a tutti i bambini cosiddetti “non in regola con il piano vaccinale nazionale”, di poter usufruire del posto a loro spettante nelle scuole materne, e prima ancora nelle strutture di assistenza alla prima infanzia.

Inoltre,

CHIEDE

al Ministro alla Salute e al Governo della Repubblica in carica, rappresentato e guidato dal Presidente Giorgia Meloni

DI VOLER

dare l’avvio alla procedura per l’abolizione dell’obbligo vaccinale pediatrico di cui al D.L.07.06.2017 n. 73 (convertito in Legge 31 luglio 2017 n. 119 – cosiddetta Legge Lorenzin).

 

 

Bolzano, 18 Settembre 2024 Avv.DDr. Renate Holzeisen

 

Si allega:

  1. Procura Speciale genitore 1
  2. Procura Speciale genitore 2
  3. Procura Speciale genitore 3
  4. Procura Speciale genitore 4
  5. Procura Speciale genitore 5

 

  • Istanza di ostensione ex Legge 241/1990
  • Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, risposta a istanza di

Fonte

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.

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