Obbligo vaccinale regione Puglia per accedere a scuola: la presidenza del Consiglio dei Ministri lo impugna. Il provvedimento è in Gazzetta Ufficiale

La Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha proposto ricorso diretto alla Corte costituzionale (n. 26/2024) contestando la legittimità della legge Regione  Puglia n. 22/2024 che subordina la frequenza delle attività scolastiche ed universitarie all’espletamento della vaccinazione anti papilloma virus (HPV) ovvero al compimento di altre attività alternative e/o accessorie definite dalla regione stessa.

Il ricorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri (Prima Serie Speciale 04.09.2024)

Ecco il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale (lo trovate qui)

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° agosto 2024

(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Salute (Tutela della) – Istruzione – Norme della Regione Puglia – Programma di vaccinazione anti-papilloma virus umano –Previsione che l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, com- preso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto di chi esercita la responsabilità genitoriale oppure dei soggetti interessati che hanno raggiunto la maggiore età, alla presentazione di documentazione in grado di certificare l’avvenuta vaccinazione anti-HPV, oppure di un certificato, rilasciato dai centri vaccinali delle Aziende sanitarie locali (ASL) di riferimento, attestante la somministrazione, l’avvio del programma di somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione del vaccino – Previsione che l’at- testazione rilasciata dai centri vaccinali può anche limitarsi, su istanza degli esercenti la potestàgenitoriale o, ricorrendone i presupposti di legge, degli interessati, al mero riferimento sull’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici della vaccinazione – Disciplina e protezione dei dati raccolti, rientranti nella gamma dei dati sensibili in materia di salute.

–  Legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 22 (“Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Pro- gramma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate) e misure per l’aumento della copertura dellavaccinazione anti Papilloma virus umano (HPV) e misure per la prevenzione delle infezioni da Virus respiratorio sinciziale nel neonato (VRS – bronchiolite)”), art. 1.

Ricorso ai sensi dell’art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresen- tato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (fax: 06/96514000; indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),

nei confronti della Regione Puglia (c.f. 80017210727) in persona del Presidente della Giunta regionale pro tem- pore, con sede a Bari – Lungomare N. Sauro n. 33 – e con domicilio digitale presso i seguenti indirizzi PEC tratti dal registro «IPA»:

presidente.regione@pec.rupar.puglia.itsegreteriageneralepresidente@pec.rupar.puglia.itavvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it

per la declaratoria della illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale 30 maggio 2024, n. 22 della Regione Puglia, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 3 giugno 2024, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 22 luglio 2024.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 3 giugno 2024 è stata pubblicata la legge regionale n. 22 del 30 maggio 2024, intitolata «Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate) e misure per l’aumento della copertura della vac- cinazione anti Papilloma virus umano (HPV) emisure per la prevenzione delle infezioni da virus respiratorio sinciziale del neonato (VRS – bronchiolite)».

In particolare, l’art. 1 della legge regionale in esame modifica la legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1, recante

«Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate», aggiungendo l’art. 4-bis, rubricato «Programma di vaccinazione antipapilloma virus umano», che così dispone:

«1. Per rendere capillare il dovere di informazione a carico delle autorità sanitarie e scolastiche sull’utilità della vaccinazione anti papilloma virus umano, così da debellare le infezioni e prevenire le relative conseguenze can- cerose, nell’esclusivo interesse dei giovani pugliesi a una vita di relazione quanto più libera e affidabile, l’iscrizione ai percorsi di istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto di chi esercita la patria potestà oppure dei soggetti interessati che hanno raggiunto la maggiore età, alla presen- tazione di documentazione, già in possesso degli interessati, in grado di certificare l’avvenuta vaccinazione anti-HPV, oppure di un certificato rilasciato dai centri vaccinali delle Aziende sanitarie locali (ASL) diriferimento attestante la somministrazione, l’avvio del programma di somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione del vaccino. L’attestazione rilasciata dai centri vaccinali può anche limitarsi, su formale richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale o, ricorrendone i presupposti di legge, dagli stessi interessati, al mero riferimento sull’avvenuto espleta- mento del colloquio informativo sui benefici della vaccinazione.

  1. i dati raccolti nell’applicazione della disposizione di cui al comma 1 rientrano nella gamma dei dati sensi- bili in materia di salute e per questo sono protetti con le garanzie e tutele previste dalla legge».

La legge regionale presenta profili di illegittimità costituzionale, con riferimento all’art. 1, per violazione dell’art. 117, secondo comma,lettera m) e lettera n) della Costituzione, che riconosce la competenza esclusiva statale rispettivamente in materia di determinazione deilivelli essenziali delle prestazioni e in materia di norme generali sull’istruzione, in relazione all’art. 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017,convertito con modifiche con legge n. 119 del 2017, quale norma interposta; per violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 dellaCostituzione e del diritto allo studio di cui all’art. 34 della Costituzione; nonché per violazione dell’art. 117, primo comma, dellaCostituzione, in relazione all’art. 9 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, quale normainterposta. Pertanto, le disposizioni dell’art. 1 della legge regionale vengono impugnate con il presente ricorso ex art. 127 dellaCostituzione affinché ne sia dichiarata l’illegittimità costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti

Motivi

  1. Violazione della competenza esclusiva statale in materia determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e in materia di normegenerali sull’istruzione ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) e lettera n) della La legge regionale in esame, intitolata «Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di elimi-

nazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate) e misure per l’aumento della copertura

della vaccinazione anti Papilloma virus umano (HPV) e misure per la prevenzione delle infezioni da virus respiratorio sinciziale del neonato (VRS – bronchiolite)», consta di due articoli.

In particolare, l’art. 1, rubricato «Modifica alla l.r. 1/2024», modifica la legge regionale 16 febbraio 2024 n. 1, recante«Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate», aggiun- gendo l’art. 4-bis, rubricato «Programma di vaccinazione antipapilloma virus umano».

La legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1, nel cui impianto la norma impugnata ha dunque inserito l’art. 4-bis, consta a sua volta di sei articoli e prevede, tra le finalità indicate all’art. 1, in particolare che la regione individua la vaccinazione quale «strumento indispensabile di prevenzione primaria, complementare alle attività di screening ai fini dell’eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e della altre patologie HPV-correlate» (art. 1, comma 1) e che «in ottemperanza a quanto previsto dai programmi dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) di salute globale e per la piena realizzazione del Piano nazionale della prevenzionevaccinale 2023-2025 e del nuovo calendario nazionale vaccinale approvati con l’intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonomedi Trento e di Bolzano in data 2 ago- sto 2023, la regione si impegna a mettere in campo su tutto il territorio regionale ogni azione utile a raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale contro il Papillomavirus in tutti i gruppi di popolazione che abbiano acquisito il diritto alla vaccinazione, nell’interesse prioritario della salute collettiva» (art. 1, comma 2).

Per dette finalità, all’art. 2 della legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 è previsto che la regione «garantisce e promuove l’offertaattiva e gratuita della vaccinazione anti-HPV, sviluppando un programma di chiamata individuale, a tutti i soggetti che ne hanno acquisito il diritto» (art. 2, comma 1) e «sviluppa percorsi integrati e coordinati di preven- zione e presa in carico della malattia nel suo complesso, che vanno dalla prevenzione primaria (…), alla prevenzione secondaria (…), fino alla riduzione delle perdite al follow up e al miglioramento della qualità della vita delle pazienti colpite dalla neoplasia», precisandosi che «Tale intervento è garantito nel rispettodelle prestazioni sanitarie ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza (LEA)» (art. 2, comma 2).

Ai sensi dell’art. 3 della stessa legge, la regione promuove interventi di informazione e sensibilizzazione, in modo particolareall’interno delle scuole secondarie di primo e secondo grado; il successivo art. 4 demanda al Consiglio regio- nale il controllosull’attuazione della legge e la valutazione dei risultati ottenuti in merito al raggiungimento degli obiettivi previsti, nonché alla Giuntaregionale di trasmettere annualmente una relazione alla Commissione regionale competente.

L’art. 5 della stessa legge disciplina, nell’ambito della azienda sanitaria territorialmente competente, le competenze dell’accertamento sul raggiungimento degli obiettivi di screening e le conseguenze del loro mancato raggiungimento. L’art. 6, infine, contiene la clausola di neutralità finanziaria in forza della quale è stabilito che la legge non com-

porta variazione in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Nel richiamato contesto normativo della legge regionale n. 1 del 2024, la norma impugnata ha aggiunto l’art. 4-bis, rubricato «Programma di vaccinazione anti-papilloma virus umano», che così dispone:

«1. Per rendere capillare il dovere di informazione a carico delle autorità sanitarie e scolastiche sull’utilità della vac- cinazione antipapilloma virus umano, così da debellare le infezioni e prevenire le relative conseguenze cancerose, nell’esclu- sivo interesse dei giovanipugliesi a una vita di relazione quanto più libera e affidabile, l’iscrizione ai percorsi di istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni,compreso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto di chi esercita la patria potestà oppure dei soggetti interessati che hanno raggiunto la maggiore età, alla presentazione di documentazione, già in possesso degli interessati, in grado di certificare l’avvenuta vaccinazione anti-HPV, oppure di un certificato rilasciato dai centri vaccinali delle Aziende sanitarie locali (ASL) di riferimento attestante la somministrazione, l’avvio del programma di somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione del vaccino. L’attestazione rilasciata daicentri vaccinali può anche limitarsi, su formale richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale o, ricorrendone i presupposti di legge,dagli stessi interessati, al mero riferimento sull’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici della vaccinazione.

  1. I dati raccolti nell’applicazione della disposizione di cui al comma 1 rientrano nella gamma dei dati sensi- bili in materia di salute e per questo sono protetti con le garanzie e tutele previste dalla legge».

La normativa in materia di obblighi vaccinali coinvolge una pluralità di materie riconducibili alle competenze legislative dello Stato, fra le quali rilevano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione) e le norme generali sull’istruzione (art. 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione) (Corte costituzionale sentenza n. 5 del 2018).

  • . In particolare, le disposizioni della legislazione statale che riguardano l’adempimento degli obblighi vaccinali ai finidell’iscrizione e dell’accesso ai servizi scolastici, si configurano come «norme generali sull’istruzione», di com- petenza esclusiva del legislatore statale.

Ora, il denunciato art. 1 della legge regionale in esame va ricondotto nell’ambito della competenza esclusiva dello Stato in quantoregola il rapporto fra l’assolvimento degli obblighi vaccinali e gli adempimenti necessari per l’iscrizione ai percorsi di istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni.

Con la norma impugnata, dunque, il legislatore regionale è intervenuto nella materia delle norme generali sull’istru- zione riservata alla competenza esclusiva dello Stato, violando così la ripartizione della potestà legislativa tra Stato e regioni disposta dall’art. 117, comma secondo, lettera n) della Costituzione.

La disposizione citata, inoltre, è incompatibile con la disciplina dettata dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione difarmaci», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 31 luglio 2017,

  1. 119, che disciplina dettagliatamente, in particolare all’art. 3-bis, gli adempimenti vaccinali necessari per l’iscrizione e la frequenza scolastica con riferimento alle vaccinazioni obbligatorie.

Invero, il richiamato art. 3-bis (rubricato «Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professio- nale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall’anno 2019») dispone che:

«1. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 nonché dall’inizio del calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsiper i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione pro- fessionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territo- rialmente competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti per l’annoscolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.

  1. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente.
  2. Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione profes- sionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione com- provante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 2 e 3, o la presentazione dellaformale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.
  3. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono ladocumentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che,qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all’art. 1, comma 4.
  4. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscri- zione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.».

Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto proprio il citato decreto-legge n. 73/2017, con la richia- mata sentenza n. 5 del 2018 codesta Ecc.ma Corte ha affermato che tali norme «mirano a garantire che la frequenza scolastica avvenga in condizioni sicure per la salute di ciascun alunno, o addirittura (per quanto riguarda i servizi edu- cativi per l’infanzia) non avvenga affatto in assenza della prescritta documentazione. Pertanto, queste norme vengono a definire caratteristiche basilari dell’assetto ordinamentale e organizzativo del sistema scolastico (sentenze n. 284 del 2016, n. 62 del 2013, n. 279 del 2012) e ricadono nella potestà del legislatore statale».

Ha poi aggiunto che «in materia di obblighi di vaccinazione, le regioni sono vincolate a rispettare ogni previsione contenuta nellanormativa statale, incluse quelle che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, per la finalità perseguita, si pongono in rapporto di coessenzialità e necessaria integrazione con i principi di settore» (sentenza del 5 del 2018).

Con la disposizione regionale in esame, pertanto, la Regione Puglia non solo ha legiferato su di una materia riservata alla potestàesclusiva statale in violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera n) della Costituzione, ma ha introdotto, altresì, ulteriori adempimenti a carico dei cittadini, subordinando l’iscrizione degli alunni/studenti «alla presentazione di documentazione, già inpossesso degli interessati, in grado di certificare l’avvenuta vaccinazione anti- HPV oppure un certificato rilasciato dai centri vaccinali delle Aziende sanitarie locali (ASL) di riferimento, attestante la somministrazione, l’avvio del programma di somministrazione oppureil rifiuto alla somministrazione del vaccino».

Nella riaffermazione dei principi di cui alla richiamata pronuncia n. 5 del 2018, codesta Ecc.ma Corte costituzio- nale con lasentenza n. 186 del 2019 — nel dichiarare costituzionalmente illegittimi gli articoli 1, commi 3 e 4, e 2 della legge della Regione Molise 12 settembre 2018, n. 8, in forza della quale era previsto che i responsabili delle strutture scolastiche non dovessero procedere all’iscrizione di minori di età non in regola con gli obblighi vaccinali e, in via transitoria, che fosse sufficiente, ai fini dell’iscrizione,aver avviato il percorso per l’assolvimento dei citati obblighi

— ha affermato come il legislatore regionale fosse intervenuto «in un settore riservato alla competenza esclusiva dello Stato, quello delle «norme generali sull’istruzione», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione, determinando una interferenza di per sé stessa costituzionalmente illegittima.» (Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2019 citata).

È stato inoltre precisato come le disposizioni impugnate apparissero «viziate da illegittimità costituzionale, per il contenuto delle stesse», in quanto «le previsioni del legislatore regionale seguono percorsi divergenti rispetto a quelli fissati dalla inderogabile disciplinastatale» di cui al decreto-legge 73 del 2017, convertito con modificazioni nella legge 119 del 2017.

Anche nella specie, con la norma denunciata la Regione Puglia è intervenuta a legiferare in un settore riservato alla competenzaesclusiva dello Stato, quello delle «norme generali sull’istruzione», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione,determinando una interferenza di per sé stessa costituzionalmente illegittima; è comunque intervenuta con disposizioni viziate da illegittimità costituzionale per il contenuto delle stesse, in quanto le previsioni del legislatore regionale seguono percorsi divergenti rispetto a quelli fissati dalla inderogabile disciplina statale di cui all’art. 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017, convertito con modifichein legge n. 119 del 2017, quale norma interpo- sta, introducendo, altresì, ulteriori adempimenti a carico dei cittadini.

  • §. Le disposizioni dell’art. 1 della legge regionale in esame violano, inoltre, l’art. 117, comma secondo, lettera
  1. m) della Costituzione rilevando anche nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Invero, i vaccini sono inclusi negli atti nazionali di programmazione sanitaria, nonché nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

In particolare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento deilivelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», all’art. 2, rubricato«Aree di attività della prevenzione collettiva e sanità pubblica», è previsto che il Servizio sanitario nazionale garantisca, tra le altre, l’attività di «sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali» (art. 2, comma 1, lettera a)); ancora, all’art. 4, rubricato «Assi- stenza sanitaria di base», è previsto che il Servizio sanitario nazionale garantisca, tra le altre, «le seguenti attività e prestazioni: (…) o) le vaccinazioni obbligatorie e le vaccinazioni raccomandate alla popolazione a rischio» (art. 4, comma 2, lettera o)).

Il piano di prevenzione vaccinale è redatto a livello nazionale ed è oggetto di intesa in Conferenza Stato-regioni.

Attualmente è vigente il Piano nazionale prevenzione vaccinale (PNPV) 2023-2025, con il relativo calendario nazionale vaccinale, approvato con intesa del 2 agosto 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 21 agosto 2023 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 194 del 21 agosto 2023).

Il PNPV integra il Piano nazionale di prevenzione (PNP) 2020-2025, che rappresenta uno degli strumenti per dare attuazione al Livello essenziale di assistenza (LEA) «Prevenzione collettiva e sanità pubblica» sopra ricordato, anche attraverso le strategie vaccinali da applicare in maniera uniforme nel Paese.

Il PNPV e il relativo calendario nazionale vaccinale hanno lo scopo primario di armonizzare le strategie vaccinali messe in atto nelPaese per garantire alla popolazione, indipendentemente dal luogo di residenza, reddito, livello socio- culturale e status giuridico, i pieni benefici derivanti dalla vaccinazione. Questa, infatti, va intesa come strumento di protezione sia individuale sia collettiva da realizzarsi attraverso l’equità nell’accesso a vaccini di elevata qualità, sotto il profilo di efficacia e sicurezza, e disponibili nel tempo (prevenendo, ilpiù possibile, situazioni di carenza), e a servizi di immunizzazione di livello eccellente.

Una delle principali novità introdotte con il nuovo Piano, su indicazione del gruppo tecnico consultivo nazio- nale sulle vaccinazioni (NITAG), è la predisposizione del calendario vaccinale come documento distinto e, quindi, facilmente aggiornabile in base a futuri scenari epidemiologici, alle evidenze scientifiche e alle innovazioni in campo biomedico, ad esempio l’introduzione di nuovi prodotti vaccinali.

Il nuovo Calendario, insieme alle vaccinazioni offerte attivamente e gratuitamente per fasce d’età, indica anche le vaccinazioni raccomandate a particolari categorie a rischio (per condizione medica, esposizione professionale, eventi occasionali, vulnerabilità sociali ed economiche).

Tra gli obiettivi e strategie del PNPV 2023-2025 vi è quello di «Rafforzare la prevenzione del cancro della cervice uterina e delle altre malattie HPV correlate», in linea con la strategia globale dell’OMS per accelerare l’eliminazione del carcinoma cervicale comeproblema di sanità pubblica, strategia adottata già nel 2020 ma la cui copertura vaccinale è stata ridotta a causa del forte impatto della pandemia sulle attività vaccinali.

Si legge ancora nel PNPV come per tali ragioni appaia «fondamentale la necessità, nei prossimi anni, di mettere in atto tutte le azioni possibili per rilanciare efficacemente la vaccinazione contro HPV, puntando al raggiungimento dell’obiettivo di coperturavaccinale per HPV = 95% negli adolescenti e alla progressiva riduzione dell’incidenza del tumore della cervice uterina». A tal fine, il PNPV indica quali principali azioni da intraprendere quelle di: — rilanciare e rafforzare la campagna nazionale di vaccinazione contro HPV; — favorire la vaccinazione attraverso l’ampliamento dell’accesso ai servizi vaccinali, l’organizzazione di open day e attività di catch up, l’estensione dell’offerta attiva e gratuita del vaccino; — analizzare i determinanti dell’esitazione vaccinale,intervenire su di essi e sviluppare un estesa campagna comunicativa e informativa; — sviluppare percorsi integrati e coordinati di presa in carico della malattia nel suo complesso.

Nel descritto contesto, le disposizioni della norma impugnata, prevedendo che l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni sia subordinata alla presentazione di documentazione, già in possesso degli inte- ressati, in grado di certificare l’avvenuta vaccinazione anti-HPV, oppure di un certificato rilasciato dai centri vaccinali delle aziende sanitarie locali di riferimento,attestante la somministrazione, l’avvio del programma di somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione del vaccino, violano la competenza statale esclusiva nella materia della deter- minazione dei livelli essenziali delle prestazioni altresì interferendo negli atti nazionali di programmazione sanitaria nei quali i vaccini sono inclusi.

  1. Violazione del principio di uguaglianza e del diritto allo studio in relazione agli articoli 3 e 34 della

La previsione degli adempimenti richiesti dalla norma regionale in esame, ai fini dell’iscrizione agli istituti scola- stici euniversitari della Regione Puglia, nel violare la disciplina statale di cui al richiamato art. 3-bis del decreto-legge

  1. 73 del 2017, convertito in legge n. 119 del 2017, che funge da norma interposta, crea una disparità di trattamento rispetto agli alunni e agli studenti frequentanti scuole e università di altri territori e può costituire un elemento di criti- cità in caso di trasferimenti di alunni estudenti provenienti da altre regioni, rendendo disomogenea, sul territorio nazio- nale, la disciplina riguardante l’iscrizione scolastica e universitaria, con possibili riflessi sul rispetto del principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 della Costituzione, ribadito altresì che ilPNPV e il relativo calendario nazionale vaccinale hanno lo scopo primario di armonizzare le strategie vaccinali messe in atto nel Paese per garantire alla popolazione, indipendentemente dal luogo di residenza, (oltre che dal reddito, dal livello socioculturale e dallo status giuridico), i pieni benefici derivanti dalla vaccinazione.

La norma denunciata interferisce anche sul diritto allo studio ex art. 34 della Costituzione. Sotto quest’ultimo profilo, infatti, l’introduzione di una precisa condizione, inerente la presentazione di documentazione sulla situazione relativa agli adempimenti vaccinali degli alunni e studenti per l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, ancorché con la salvezza di un formale rifiuto, si pone come limite alla piena fruizione del diritto allo studio riconosciuto incondizionatamente a tutti, vieppiùinvolgendo anche taluni anni dell’istruzione obbligatoria.

  1. Violazione dei vincoli alla potestà legislativa delle regioni derivanti dall’ordinamento comunitario con riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

La norma regionale impugnata si pone anche in contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario con riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, segnatamente nella materia della protezione della privacy.

Per quanto concerne la possibilità di acquisire dati sensibili, tra i quali quelli sanitari rientrano, la normativa vigente è costituita dalregolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE.

L’art. 9 del regolamento, rubricato «Trattamento di categorie particolari di dati personali», impone al comma 1 un divieto generaleal trattamento dei dati personali, tra cui sono compresi quelli relativi alla salute, e così testualmente:

«1. È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, ol’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo uni- voco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona».

Nel comma successivo sono stabilite le eccezioni previste, secondo un elenco da considerarsi tassativo. Al comma 4 è previsto che gliStati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento dei dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.

In applicazione e nel rispetto della norma europea, la normativa nazionale di settore circoscrive la richiesta, da parte del personale scolastico, di avvenuta vaccinazione, esclusivamente ai casi di vaccinazioni obbligatorie e non facoltative come nel caso di specie (art. 3-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 73/2017). Pertanto, l’acquisizione ed il trattamento di dati personali relativi alla salute ed acquisiti con le modalità di cui al comma 1, nonostante l’affer- mazione di principio contenuta nella norma, relativa alla protezione deidati raccolti «con le garanzie e le tutele previste dalla legge», si pone in contrasto con l’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale sancisce un generale divieto di trattamento dei dati sulla salute, a meno che non ricorranospecifiche esenzioni, che non ricorrono nel caso in esame, trattandosi di vaccinazioni non obbligatorie. In quanto norma interposta, laviola- zione dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 comporta, quindi, anche il contrasto dell’art. 1 della legge regionale in esame con l’art. 117, comma 1, della Costituzione.

P.Q.M.

 

Si conclude affinché sia dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale n. 22 del 30 mag- gio 2024,pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 3 giugno 2024, recante «Modifica alla legge regionale 16 febbraio2024, n. 1 (Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate) e misure per l’aumentodella copertura della vaccinazione anti Papilloma virus umano (HPV) e misure per la prevenzione delle infezioni da virus respiratorio sinciziale del neonato (VRS – bronchiolite)», per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m) e lettera n) della Costituzione, degli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell’art. 117, comma 1 della Costituzione, anche in riferimento ai parametri interposti sopra citati.

Si allega l’estratto in originale della delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2024.

Roma, 31 luglio 2024.

L’Avvocato dello Stato: Fiduccia

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