Cancellazione dei voli: a cosa si ha diritto

La cancellazione del volo (o il ritardo aereo legati ad uno sciopero) non esonerano la compagnia aerea dal pagamento della compensazione pecuniaria e dall’obbligo di prestare assistenza ai passeggeri a terra – spiega il Codacons. Anche nel corso di uno sciopero i vettori aerei sono tenuti a garantire al passeggero:
– bevande e pasti durante tutto il periodo di attesa;
– sistemazione in albergo, qualora la cancellazione del volo faccia sorgere la necessità di uno o più pernottamenti;
– trasferimenti da e per l’aeroporto all’occorrenza a mezzo taxi o autobus;
– chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
Come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto alla scelta tra le seguenti tre opzioni:
– rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;
– imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea;
– imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.
Se la cancellazione del volo non è stata comunicata con almeno due settimane di preavviso, il passeggero ha inoltre diritto ad una compensazione pecuniaria pari a:
– € 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km
– € 400 per i voli intracomunitari che superino i 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km
– € 600 per le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’Unione Europea

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