Pubblichiamo le otto domande del Dott. Daniele Giovanardi agli ordini dei medici su quello che è accaduto durante la pandemia e sulla violazione ripetuta delle norme del codice deontologico a cui tutti medici devono sottostare.
“PERCHE’ L’ORDINE DEI MEDICI HA VIOLATO IL CODICE DEONTOLOGICO: DOMANDE ALLE QUALI SONO CHIAMATI A RISPONDERE IL PRESIDENTE DI FNOMCEO E I PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
- Perché l’ordine ha violato il primo paragrafo del giuramento ippocratico, riproposto nell’art.4 del codice deontologico relativo alla libertà, indipendenza e non condizionabilità della professione? In questi 3 anni l’ordine ha imposto che la libertà del medico fosse limitata e che la sua azione fosse condizionata daindicazioni politiche prive di base scientifiche e cliniche.
- Perché l’ordine ha violato l’art.13 del codice deontologico? Il medico non deve prescrivere farmaci per i quali non è disponibile idonea documentazione scientifica e prontamente segnalare gli eventiavversi in seguito alla loro Sebbene tuttora una idonea documentazione scientificariguardante i profarmaci genici (impropriamente definiti vaccini) non sia disponibile, l’ordine haimposto il dogma “sicuro ed efficace”, ignorando il principio di precauzione, ed istigando il medico alla violazione dell’art.13 sulla base delle indicazioni politiche ministeriali, così come è stato fattodagli organi consultivi del Ministero della Salute manipolando e/o omettendo dati sensibili (efficacia e sicurezza).
- Perché l’ordine ha violato l’art.15 del codice deontologico? Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia. Erano disponibili farmaci di comprovata efficacia contro il SARS-COV-1 che si sono dimostrati efficaci, se somministratiprecocemente, nel migliorare la prognosi dei malati infetti da SARS- COV-2 e che avrebbero ridotto lapressione ospedaliera del 90%, come dimostrato dallo studio dell’Istituto Mario Negri. Eppure, in aperta violazione dell’art.13, l’ordine ha imposto,senza che il medico potesse visitare il paziente adomicilio (istigazione alla violazione degli art. 22 e 23), l’applicazione di un protocollo antiscientifico: “tachipirina e vigile attesa” che èstata responsabile di un incremento della mortalità con l’introduzione di un principio: “la vigile attesa” che non ha precedenti in medicina dove vige il principio “time is life” sia a livello diagnostico che La vigile attesa, oltre ad esserecontraria ai principi deontologici della buona pratica clinica, si configura anche come reato penale diomissione disoccorso (art. 593 cp).
- Perché l’ordine ha violato gli 6 e 19 del codice deontologico? E’ stato impedito che sulla basedelle evidenze scientifiche pubblicate, si potesse ridefinire i limiti imposti dalla politica sia in termini di isolamento e impiego dei dispositivi di protezione durante il periodo pandemico che dellacampagna vaccinale di massa, quando, specialmente per quest’ultima, vi era un progressivo incremento degli eventi avversi (sottostimati in farmacovigilanza passiva e manipolati dagli organi consultivi del ministero) a fronte di una definita inefficacia del profarmaco genico (dichiarata anche in scheda tecnica) di prevenzione dell’infezione e del contagio su cui si è basata la legge 76/21 con soppressione dei diritti costituzionalmente tutelati.
- Perché l’ordine ha violato gli l’art.48 e 49 del codice deontologico riguardante la somministrazione di un farmaco di natura sperimentale? La natura sperimentale del profarmaco genico non può essere ulteriormente negata anche sulla base della corrente letteratura scientifica. L’art. 48 prevede un’accurata anamnesi individuale e la valutazione, sulla base della singola storia clinica, del rapportorischio/benefico e nella comunicazione, da parte del medico, dei potenziali rischi di eventi avversi. Questo sulla base anche di analisi specifiche, come stabilito anche dall’art.13 del codice deontologico, che potessero meglio definire, in relazione alla singola storia clinica, il beneficio effettivo derivante dallasomministrazione del farmaco sperimentale e dei rischi di reazioni avverse, di cui il paziente,correttamente informato, si prende carico sottoscrivendo il consenso. Ai sensi dell’art.49 il medico non deve proporre protocolli sperimentali se non scientificamente fondati in relazione alla loro sicurezza e al razionale della loro efficacia.
- Perché l’ordine non ha rispettato quanto riportato nei codici etici internazionali (v. codice di Norimberga) riguardante il consenso informato, non sovraintendendo all’aggiornamentocontinuo del modulo di consenso sulla base delle informazioni derivanti dall’EMA e dai CDCin termini di reazioni avverse, in aperta violazione dell’art.35 del codice deontologico? Vi sono state tre revisioni da parte di queste agenzie nella definizione dei rischi a partire da settembre 2022 fino alla ulteriore revisione (settembre 2023) della scheda tecnica del farmaco.La continua revisione della scheda tecnica da parte dell’industria farmaceutica è un’ulteriore ed inoppugnabile prova della natura sperimentale del farmaco. Nell’ultima revisione della scheda tecnica, è chiaramente riportato che in alcune categorie di pazienti (classificati come fragili) mancano informazioni cliniche, così come nelle donne in gravidanza e in allattamento.Eppure in questa categoria di pazienti è stata data la priorità disomministrazione, in aperta violazione del principio di Perché l’ordine persiste nella violazione degli art.48e 32 (tutela dei fragili) non rispettando la libertà di scelta del paziente e incentivandone la discriminazione (violazione del terzo paragrafo del giuramento ippocratico) se la scelta del paziente non è conforme alle disposizioni politiche ministeriali?
- Perché l’ordine ha violato l’art.45 del codice deontologico in assenza di dati di genotossicità del profarmaco genico? Il medico dovrebbe acquisire idonea e fondata documentazione riguardante farmaci genici e conformemente informare il paziente sui rischi connessi alla lorosomministrazione e alla loro possibilità di successo nel momento in cui viene ad acquisire il consenso che deve essere informato suio dati scientifici e clinici effettivamente disponibili.
- Perché l’ordine ha violato il decimo paragrafo del giuramento ippocratico e l’art. 58del codice deontologico? L’ordine ha sistematicamente rifiutato il confronto tra pari basato sull’analisi dei dati, come dovrebbe essere in relazione alla natura empirica della medicina, perseguitando sistematicamente e discriminando i medici che, nella corretta applicazionedelcodice deontologico, potevano contribuire sia alla gestione della pandemia che della campagna vaccinale. Il rapporto tra colleghi dovrebbe essere basato sul rispetto delle opinioni, anche tra loro discordanti, in relazione alle reciproche competenze e non come è stato fatto, in relazione alle disposizioni ministeriali che ponevano uno specialista qualificato al giudiziodi un burocrate, che di fatto fungeva da esecutore di ordini politici”.
Dott. Daniele Giovanardi
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.
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