Difficoltà ad entrare per visitare pazienti in Rsa o ospedali, una possibile strada legale è farsi nominare rappresentati fiduciari

“Per ovviare alla negazione d’accesso di visitatori/accompagnatori/parenti, abbiamo predisposto la PROCURA SANITARIA per farvi nominare PROCURATORI DEL PAZIENTE, cioè quella persona che il paziente vuole vicino quando deve scegliere o fare QUALSIASI TRATTAMENTO MEDICO-CHIRURGICO-FARMACOLOGICO, come previsto dalla Legge 219/2017. Anche la visita o la presenza dei parenti è definita CURA del paziente”, scrive Leonardo Guerra.

“Basta farla firmare al parente che dovete accompagnare oppure visitare e, se non urgente tipo l’ingresso in pronto soccorso, potete inviarla preventivamente alla figura responsabile (direttore) per farvi rilasciare un lasciapassare.

Se davanti alla vostra contestazione, davanti alla procura sanitaria ancora vi impedissero di accedere, potete anche chiamare le Forze dell’Ordine”.

Ecco cosa scrivere nella lettera da far firmare al ricoverato.

DIRITTI DEL PAZIENTE E DEI SUOI ACCOMPAGNATORI/VISITATORI

PREMESSO CHE

Si richiama ai principi enunciati nei seguenti documenti:

 

  • CostituzioneItaliana,  2-3-32 (1948);
  • DichiarazioneUniversale dei Diritti dell’Uomo, approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU,  25 (1948);
  • Risoluzione 23 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (1970);
  • Cartadei Diritti del Malato, adottata dalla CEE (1979);
  • Cartadei 33 Diritti del Cittadino, redatta nella prima sessione pubblica per i Diritti del Malato (1980); I 14 Diritti dei Cittadini
  • ProtocolloNazionale sul Servizio Sanitario per le nuove Carte dei Diritti del Cittadino approvato nel 1995

La Legge n. 145 del 28 marzo 2001, con la ratifica della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, ha introdotto nel nostro paese la regola generale secondo la quale ogni paziente debba dare un consenso libero e informato: “Capitolo II – Consenso – Articolo 5 – Regola generale “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”. Il 29 ottobre 2004 si è svolta a Roma la cerimonia della firma del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa. Hanno firmato la Costituzione i capi di Stato o di governo dei 25 paesi dell’Unione europea e i loro ministri degli esteri dove all’articolo II-63 troviamo: “Diritto all’integrità della persona – 1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica; 2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge. Con la Legge n. 219 del 2017, ha inoltre imposto che il consenso informato, sia esso verbale o scritto, debba essere inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico e non fa distinzioni tra i vari trattamenti ed esami dove anche le vaccinazioni sono veri e propri trattamenti farmacologici preventivi regolamentati dalla stessa dove leggiamo: “Art. 1 comma 3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonche’ riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi” dove “Comma 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso”. Proprio nella recente Legge 219/2017 possiamo leggere all’articolo 1: “1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignita’ e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario puo’ essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge” ed inoltre: “2. E’ promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilita’ del medico. Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l’equipe sanitaria”. Il consenso del paziente deve formarsi liberamente ed essere immune da violenza, dolo, errore; esso non deve essere contrario all’ordine pubblico o al buon costume. “Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell’indipendenza professionale, alla libertà di curarsi liberamente espressa dalla persona. (…). In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona (Art. 34, 1° e 4° comma Codice di Deontologia Medica)”. “Il medico è obbligato a rispettare la volontà del paziente, senza indagarne le motivazioni ma promuovendo comunque l’adesione alla proposta terapeutica (Cass., sez. IV, 27 marzo 2001, Cicarelli).

DIRITTI DEL PAZIENTE

 

  • L’utenteha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni etiche, morali, filosofiche e
  • Durante il periodo di cura ha diritto ad essere individuato con il proprio nome e cognome. Ha altresìdiritto ad essere interpellato con rispetto.
  • L’utente ha diritto di ricevere un’assistenza adeguata alle necessità dettate dal proprio stato di salute psico-fisico
  • L’utenteha diritto di ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative alle prestazioni dalla stessa erogate, ed alle modalità di accesso
  • Lostesso ha il diritto di poter identificare immediatamente le persone che lo hanno in
  • Quando l’utente non sia in grado di decidere per se stesso in piena autonomia, tutte le informazioni sul suo stato di salute psico-fisico e sui trattamenti proposti dovranno essere fornite ai familiari o a coloro che esercitano potestà tutoria
  • L’utente ha il diritto di ottenere dall’equipe che lo segue informazioni complete e comprensibili in merito alla terapia proposta e di ricevere notizie che gli permettano di esprimere un consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto ad interventi diagnostici e terapeutici, nel rispetto della privacy.
  • Le informazioni vanno fornite all’utente con modalità che tengano conto del livello culturale, dell’emotività e della sua capacità di comprensione
  • L’utente ha il diritto di rinunciare a prestazioni programmate informando tempestivamente i sanitari che lo seguono delle sue intenzioni, espressione della sua volontà.
  • L’utente ha diritto di presentare segnalazioni ed inoltrare reclami che debbono essere sollecitamente esaminati dai responsabili della struttura, ed essere informato tempestivamente sull’esito degli esami.
  • I rapporti con l’utenza e l’accesso ai servizi si esplicano senza discriminazioni e nel rispetto dell’uguaglianza dei diritti degli utenti.
  • Gli operatori dei vari servizi ispirano i propri comportamenti nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.
  • Costituisce impegno prioritario garantire un’erogazione dell’assistenza continua, regolare e senza interruzioni, ridurre nei limiti del possibile la durata di eventuali disservizi. In caso di funzionamento irregolarevengono adottate misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio
  • L’utente può prospettare osservazioni, formulare suggerimenti, collaborando così al miglioramento dei servizi  L’utente può altresì esprimere il proprio gradimento sui servizi ricevuti.

DIRITTI DEI VISITATORI/ACCOMPAGNATORI (VISITING POLICIES)

 

Nei Diritti del Paziente (Diritti Universali) essere accompagnato in nascita, morte e malattia non è solo un diritto ma una questione inalienabile di salute e cura. Nessuno può vietarci di stare vicino a chi vogliamo vicino in questi momenti importanti della nostra vita. La presenza dei familiari deve essere visto come un momento di sviluppo della tendenza a promuovere un sempre maggiore rispetto della persona umana nei trattamenti e nelle strutture sanitarie, coerente anche con una concezione favorevole a una tutela più ampia della salute, inclusiva delle condizioni materiali e sociali maggiormente idonee al benessere della persona. Va promosso il pieno rispetto alla persona  umana  del  malato,  rendendo possibile,  nei  modi  opportuni e con eventualmente DPI predisposti all’evenienza,  la  presenza di persone care, e così evitare di imporre, a chi già si trova in gravi condizioni di disagio, una artificiale separazione dalla propria vita relazionale. L’ammissione di un paziente in tempo di Covid viene vissuto come il “principio della porta girevole”: quando il paziente entra, la famiglia viene mandata fuori. La logica che si può intravedere in questi  consolidati  comportamenti  è  riconducibile  a una  concezione  tecnocratico-razionalistica  tendente  a  separare  rigidamente  i  luoghi  delle diverse  attività  tecniche  e  di  lavoro  da  quelli  delle  relazioni  familiari,  assolutizzando le pur buone ragioni di organizzazione, di sicurezza o di igiene. In questa prospettiva, infatti, si tende a ritenere che, in funzione di un obiettivo strategico di primaria importanza come la tutela della vita e della salute del paziente, si possa procedere ad una sorta di “sequestro” del paziente stesso. La riduzione o l’abolizione dei contatti con il proprio mondo di relazioni significative e degli affetti sarebbero, in altri termini, il prezzo da pagare per un beneficio d’entità nettamente superiore, quale è appunto la tutela della vita e della salute. Di qui la mancata preoccupazione di rendere compatibile con tale obiettivo il mantenimento, per quanto possibile, della vita di relazione e coniugare quindi, anziché separare, vita biologica e vita di relazione. A questo proposito è interessante notare che medici e infermieri sottovalutano notevolmente sia il bisogno del malato di avere vicino i propri cari, sia il bisogno dei parenti di ricevere informazioni e di poter stare accanto alla persona amata (bisogni che, insieme alla rassicurazione, al sostegno e al conforto, sono quelli che le famiglie dei pazienti ricoverati manifestano maggiormente). La separazione dai propri cari rappresenta una grave limitazione anche per gli anziani che spesso hanno bisogno del conforto e del sostegno dei familiari anche per prendere decisioni riguardanti i trattamenti sanitari. I luoghi di cura e i trattamenti medici devono pertanto essere organizzati in modo da separare il meno possibile la persona dai suoi mondi vitali, favorendo i momenti di continuità con i vissuti familiari e sociali delle persone coinvolte. In tal modo si rispetta anche l’autonomia del malato, che  dovrebbe  risultare  sostenuta  e  rafforzata  dalla presenza e dall’accompagnamento delle persone care, mentre una solitudine forzata aggrava inutilmente la già difficile condizione della malattia. Sulla scorta delle attuali conoscenze scientifiche e di un’estesa prassi, la presenza accanto a sé delle persone care non costituisce in alcun modo una «minaccia» per il paziente, ma, al contrario, rappresenta un’azione positiva in grado di produrre effetti benefici in una situazione che risulta particolarmente gravosa, sia per il paziente sia per i familiari. Dunque nel tempo della malattia non solo vanno sostenuti e resi il più possibile effettivi i diritti del soggetto malato come persona singola, ma – sia pur talora alterate e ridotte – non devono essere mortificate né tanto meno abolite neppure le sue relazioni significative e affettive. La nostra è una società che non vuole «vedere morire», che censura la morte e la nasconde. In genere, infatti, siamo abituati al gesto di consegnare un corpo dopo la morte, ma invece possiamo creare le condizioni perché la persona sia accompagnata nel tempo della morte. Sempre che le circostanze lo permettano e che la morte non sia un evento acuto e inatteso, è importante permettere ai familiari di rimanere con la persona cara anche nel tempo  finale  della  sua  vita,  restandole  vicini,  accarezzandola (o tenendola in braccio nel caso sia un bambino), parlandole con i gesti e il lessico speciali della loro intimità. Sono passaggi difficili e complessi ma di enorme importanza. Inoltre tutti questi gesti di commiato rappresentano la prima tappa per una corretta elaborazione del lutto. Nessuno deve soffrire o morire da solo.

Proprio per la mia difficoltà ad affrontare da solo la mia condizione di salute

 Io Sottoscritto Giuseppe Verdi nato a xxxxxxxx (XX) il 00/00/0000, residente a xxxxxxxx (xx), in via xxxxxx n°xxx, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, in totale libertà di scelta, ed allo scopo di salvaguardare la dignità della mia persona in merito alle decisioni da assumere nel caso necessiti di cure mediche

DISPONGO QUANTO SEGUE

 Essendo il diritto all’informazione delegabile ad una terza persona come richiamato all’art 30, 5° comma Codice di Deontologia Medica:

“La documentata volontà della persona assistita (…) di delegare ad altro soggetto l’informazione deve essere rispettata.” Il diritto all’informazione può essere quindi esercitato anche indicando alla struttura sanitaria la persona alla quale devono essere fornite le informazioni relative all’atto medico; e nella mia scelta è compresa anche la delega stessa alla manifestazione del consenso alla prestazione sanitaria.

Art. 33 – Informazione e comunicazione con la persona assistita:

Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un’informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura. Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e reattività emotiva dei medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di speranza. Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell’informazione e la volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione, riportandola nella documentazione sanitaria. Il medico garantisce al minore elementi di informazione utili perché comprenda la sua condizione di salute e gli interventi diagnostico- terapeutici programmati, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale.

 

Nomino mio rappresentante fiduciario

 il Signor Mario Rossi nato a xxxxxxx il 00/00/0000, residente a xxxxxxxx (xx), in via di xxxxxx n°xxx, i cui recapiti per la consultazione sono:

Telefono 347/xxxxxxx

e-mail mariorossi@libero.it

al quale conferisco una procura per assistenza sanitaria ed il quale sottoscrive per accettazione dell’incarico

 

FIRMA

autorizzando lo stesso al trattamento completo di ogni dato riguardante la mia privacy ai sensi del decreto legislativo 196/2003.

Che si impegna a garantire lo scrupoloso rispetto delle mie volontà da lui attentamente conosciute, assistendomi e partecipando a pieno titolo nelle decisioni, sia nel caso io perdessi la capacità di decidere o di comunicare le mie decisioni, sia come affiancamento qualificato alla mia persona in piena presenza delle stesse facoltà perche da me ritenuto in grado di precedermi nell’adozione del consenso libero ed informato riferito ad ogni trattamento sanitario, esame medico, terapia farmacologica o altre iniziative che riguardano il mio percorso di guarigione, obbligando in solido a fornire al soggetto delegato un’informazione COMPLETA ED EFFICACE e concordare con quest’ultimo ogni decisione, nonché il compito di manifestare il consenso ad ogni atto terapeutico, chiedo quindi che la presenza della persona indicata sia indispensabile per discutere la validità delle proposte sulle cure mediche a me necessarie, con successiva approvazione o rifiuto in merito a quanto proposto e che non può essere impedita per nessuna imposizione espressa da terzi.

AUTORIZZO

Infine l’inserimento della presente dichiarazione nell’elenco cronologico delle dichiarazioni presentate presso il Comune di residenza, con l’assicurazione che saranno adeguatamente conservate in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

in fede

Si allegano alla presente copie dei documenti di identità

Disponente  patente/carta di identità/passaporto n° xxxxxxxxxx rilasciata da Fiduciariopatente/carta di identità/passaporto n° xxxxxxxxxx rilasciata da

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