Si possono istituire zone a preminenza limitata dei veicoli a motore in città. Continua il processo si espulsione delle auto dalle città in Italia. Le zone a permanenza limitata sono state usate e sono ancorai in vigore all’aeroporto di Malpensa, nel tratto di arrivi e partenze, un tratto molto limitato, per farei modo che il traffico scorra e non venga intasato da auto in sosta in attesa di qualcuno, si può restare un massimo di 10 minuti, in alternativa si deve entrare in un posteggio e il conteggio si annulla. Il risultato è stato creare lunghe code di auto nei periodi di punta sulla strada prima e dopo i divieti, non proprio un toccasana per la circolazione in zona.
La cosa diventa molto più problematica se applicata alle città. Di fatto può tradursi in un divieto di circolazione, magari applicato solo a certe categorie di veicoli.
Ecco cosa è scritto in Gazzetta Ufficiale:
“I comuni possono stabilire, all’interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l’ingresso e l’uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.
Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell’aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, gli enti proprietari o gestori dell’infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi.
L’ente proprietario o gestore dell’infrastruttura stradale provvede a rendere noti all’utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui al comma 5.
Il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis puo’ essere effettuato ai sensi dell’articolo 201, comma 1-bis, lettera f) (si possono, cioè, usare gli autovelox)
Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis e’ soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 142″.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.
Leggi le ultime notizie su www.presskit.it
Può interessarti anche: Il comune di Roma pubblicizza la “Città dei 15 minuti”
Seguici su Facebook https://www.facebook.com/presskit.it
Seguici su Sfero: https://sfero.me/users/presskit-quotidiano-on-line
Seguici su Telegram https://t.me/presskit