Zone a permanenza limitata in città, come avviene a Malpensa per i parcheggi, è in Gazzetta Ufficiale

Si possono istituire zone a preminenza limitata dei veicoli a motore in città. Continua il processo si espulsione delle auto dalle città in Italia. Le zone a permanenza limitata sono state usate e sono ancorai in vigore all’aeroporto di Malpensa, nel tratto di arrivi e partenze, un tratto molto limitato, per farei modo che il traffico scorra e non venga intasato da auto in sosta in attesa di qualcuno, si può restare un massimo di 10 minuti, in alternativa si deve entrare in un posteggio e il conteggio si annulla. Il risultato è stato creare lunghe code di auto nei periodi di punta sulla strada prima e dopo i divieti, non proprio un toccasana per la circolazione in zona.

La cosa diventa molto più problematica se applicata alle città. Di fatto può tradursi in un divieto di circolazione, magari applicato solo a certe categorie di veicoli.

Ecco cosa è scritto in Gazzetta Ufficiale:

“I  comuni  possono  stabilire,  all’interno   di   una determinata zona  a  traffico  limitato,  diversi  tempi  massimi  di permanenza,  tra  l’ingresso  e  l’uscita,  anche  differenziati  per categoria di veicoli o di utenti.

Nei  casi  in  cui  risulti  necessario  limitare   le emissioni derivanti dal traffico veicolare in  relazione  ai  livelli delle  sostanze  inquinanti  nell’aria,  le  regioni  e  le  province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nell’ambito  delle  rispettive competenze,  sentiti  il  prefetto  o  i  prefetti   competenti   per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale,  gli  enti  proprietari   o   gestori   dell’infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocità di  circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle  strade  extraurbane di cui all’articolo 2, comma 2,  lettere  A  e  B,  limitatamente  ai tratti stradali che  attraversano  centri  abitati  ovvero  che  sono ubicati in prossimità degli stessi.

L’ente  proprietario  o   gestore   dell’infrastruttura stradale provvede a rendere noti all’utenza i provvedimenti  adottati ai  sensi  del  comma  1-bis  in  conformità   a   quanto   previsto dall’articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui al comma 5.

Il controllo della velocità nelle  aree  individuate ai  sensi  del  comma  1-bis  puo’   essere   effettuato   ai  sensi dell’articolo 201, comma 1-bis, lettera f) (si possono, cioè,  usare gli autovelox)

Chiunque  non  osserva  i  limiti  di   velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis e’ soggetto  alle sanzioni di cui all’articolo 142″.

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.

Leggi le ultime notizie su www.presskit.it

Può interessarti anche: Il comune di Roma pubblicizza la “Città dei 15 minuti”

Seguici su Facebook https://www.facebook.com/presskit.it

Seguici su Sfero: https://sfero.me/users/presskit-quotidiano-on-line

Seguici su Telegram https://t.me/presskit

Altri articoli interessanti

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com