Obbligo vaccinale: la Corte Costituzionale “arriva a contraddire sé stessa”, avvocato Angelo Di Lorenzo

La Corte Costituzionale “arriva a contraddire sé stessa… E la contraddizione è talmente forte che sfiora l’autoconfutazione”… così commenta l’avvocato Angelo Di Lorenzo di Avvocati Liberi l’ultima sentenza sul l’obbligo vaccinale per i militari della Corte e arriva a definire l’operato della stessa corte una “barzelletta costituzionale”. Da questo titolo parte il suo commento alla questione.

Vediamolo assieme

“La barzelletta costituzionale

Avv. Angelo Di Lorenzo – Avvocati Liberi

“All’epoca dei fatti (direbbe un avvocato penalista nel discutere l’alibi del proprio assistito) avevamo commentato la rimessione alla Corte costituzionale della questione sollevata dal GUP del Tribunale Militare di Napoli Dr. Andrea Cruciani sull’obbligo vaccinale del personale militare (ecco il link https://t.me/avvocati_liberi/437), che ora la Consulta ha accolto con la sentenza n. 25 del 20 febbraio 2023 scritta dal Dr. Nicolò Zanon chiarendo che la legge, quando impone un obbligo vaccinale, non può limitarsi all’indicazione generica della tipologia di trattamento richiesta, ma deve specificare anche le patologie che si intendono contrastare”, commenta l’avvocato Angelo Di Lorenzo di Avvocati Liberi.

La Corte costituzionale dunque ha dichiarato che l’articolo 206-bis del Codice dell’ordinamento militare (quello su cui è caduto l’ictus del giudice militare) è illegittimo nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre profilassi vaccinali non precedentemente individuate in via legislativa, ma affidate esclusivamente a fonti secondarie oppure ad atti amministrativi.

Punto di riferimento sarebbe la riserva di legge dell’articolo 32 Cost. che stabilisce l’impossibilità di assoggettare a un «determinato» trattamento sanitario se non per espressa disposizione di legge la quale, perciò, deve prevedere un obbligo di profilassi vaccinale che specifichi con precisione per quale scopo (cioè per prevenire l’infezione da quale malattia) la somministrazione è pretesa.

Solo in questo modo, secondo la lettura della Consulta, si realizzerebbe il bilanciamento tra libera determinazione individuale e tutela della salute collettiva: decidere da quale specifica patologia si intende difendere la collettività che verrebbe altresì garantita della «necessaria conoscibilità del trattamento imposto».

Ecco, questo il principio espresso da una Corte uterina che non solo modifica il registro del garantismo costituzionale a seconda delle questioni affrontate e dei giudici relatori che si avvicendano nella stesura dei provvedimenti, ma addirittura arriva a contraddire sé stessa se si compara il principio espresso con la sentenza 25 con le affermazioni contenute nelle tre sentenze 14, 15 e 16 del 15 febbraio 2023.

E la contraddizione è talmente forte che sfiora l’autoconfutazione.

Nella sentenza 25 si afferma: «D’altra parte lo stesso legislatore, quando ha voluto introdurre obblighi vaccinali, da ultimo anche con l’assoggettamento di alcune categorie professionali, compreso il personale del comparto difesa, e degli ultracinquantenni, alla vaccinazione obbligatoria contro l’infezione da Covid-19 (sentenze n. 15 e n. 14 del 2023), lo ha fatto mediante l’individuazione del vaccino relativo alla patologia che si intende contrastare».

Ma lo sa la Corte che sars-cov2 e covid19 sono cose diverse❓

Se il legislatore deve indicare espressamente la specifica patologia da cui intende difendere la collettività (e l’individuo) con l’imposizione dell’obbligo vaccinale, e se i trattamenti indeterminati e generici sono illegittimi così come lo sono i trattamenti diversi da quelli espressamente indicati dalla Legge, allora come la Corte ha potuto ritenere legittimo il trattamento vaccinale obbligatorio contro la malattia Covid-19 quando l’obbligo imposto dal Legislatore riguarda espressamente il trattamento per prevenire l’infezione dal virus Sars-Cov2❓

Nelle sentenze 14 e 15 del 2023 si trovano una pletora di passaggi in cui il giudice dimostra – nel migliore dei casi – di non conoscere nemmeno la differenza tra Sars-Cov2 e Covid-19, anzi, non sa nemmeno che c’è una differenza tra i due, eppure si rifà all’autocelebrazione della propria scienzah.

Insomma, cosa dice la Corte costituzionale italiana in tema di obbligo vaccinale diventerà presto la barzelletta del mondo giuridico nazionale e sovranazionale”.

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore.

Qui le sentenze della corte costituzionale sull’obbligo vaccinale per il Covid, che dichiarano costituzionale l’obbligo, inammissibile solo se si lavora da remoto per i sanitari e nullo per i militari.

1- Obbligo vaccinale per i sanitari non irragionevole né sproporzionato per la Corte Costituzionale

2- Per la Corte Costituzionale il tampone non può sostituire la vaccinazione per il personale sanitario

3- Pubblicata la sentenza sull’obbligo vaccinale: perché è inammissibile se si lavora da remoto

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4 – La sentenza della Corte, contraria alle precedenti, che dichiara illegittimo l’obbligo vaccinale per i militari: La sentenza della Corte Costituzionale che toglie l’obbligo vaccinale alle forze dell’ordine

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