Contratti illegittimi energia: dal Codacons un servizio per capire la propria posizione

L’Agcm ha adottato 7 provvedimenti cautelari nei confronti delle maggiori società di fornitura di energia elettrica e gas naturale che hanno illegittimamente comunicato ai consumatori modifiche delle condizioni contrattuali con aumento dei prezzi di fornitura.

Se sei titolare di un contratto di fornitura di luce e/o gas nel mercato libero a prezzo fisso con una delle seguenti società: Engie Italia S.p.A. – A2A Energia S.p.A. – Hera Comm S.p.A. – Acea Energia S.p.A. – Eni Plenitude S.p.A. – Edison S.p.A. – Enel Energia S.p.A.,  e hai ricevuto una lettera di modifica delle condizioni economiche che prevede un aumento vertiginoso delle tariffe, aderisci all’azione del Codacons per chiedere la sospensione di tali modifiche e  la restituzione, in tuo favore, delle somme illegittimamente incassate a titolo di corrispettivo per servizi di fornitura di energia elettrica e/o gas.

 

I FATTI

L’Agcm, in data 13 dicembre 2022,  ha adottato 7 provvedimenti cautelari  nei confronti delle principali società fornitrici di energia elettrica e di gas naturale sul mercato libero, contestando loro la pratica commerciale scorretta consistente nell’invio ai consumatori di  proposte di modifica unilaterale del contratto e/o di proposte di rinnovo delle condizioni contrattuali in contrasto con l’art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (cd. Aiuti bis), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022.

Il 10 agosto del 2022, infatti, è entrato in vigore l’art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115, ai sensi del quale: “1. Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. 2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”.

Nonostante la normativa risulti essere chiara, le società Engie Italia S.p.A. – A2A Energia S.p.A. – Hera Comm S.p.A. – Acea Energia S.p.A. – Eni Plenitude S.p.A. – Edison S.p.A. – Enel Energia S.p.A., secondo quanto accertato dall’Antitrust, hanno inviato ai consumatori comunicazioni di  modifica delle condizioni economiche dei contratti di fornitura sul mercato libero a prezzo fisso in modo unilaterale, violando in modo evidente l’articolo citato.

In particolare, le comunicazioni contestate hanno ad oggetto le proposte di modifica unilaterale del contratto contenenti nuove condizioni economiche applicabili e le proposte di rinnovo delle condizioni contrattuali, inviate prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti bis) ma non perfezionate in tale data, o dopo il 10 agosto 2022.

A fronte di tali comunicazioni, i consumatori sono stati costretti a subire gli aumenti o, in alternativa, a recedere dal contratto, risultando tuttavia, in quest’ultimo caso, esposti all’adesione a un nuovo piano contrattuale generalmente più gravoso economicamente, vista la situazione attuale che vede l’aumento esponenziale delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas.

Accertando, pertanto, la violazione degli artt.li 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, l’Antitrust ha ordinato alle società citate di sospendere l’applicazione delle modifiche delle condizioni economiche dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas inviate dopo il 10 agosto 2022 o prima,  ma non perfezionate in tale data, nonché di comunicare individualmente ai consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche.

Elettricità Futura e Utilitalia, associazioni di imprese che operano nei settori dell’energia elettrica e del gas, hanno già commentato i provvedimenti, chiedendo al Governo di intervenire in quanto l’Antitrust avrebbe dato un’interpretazione errata dell’art. 3 del DL Aiuti bis, che, invece, consentirebbe di aggiornare le condizioni economiche dei contratti di fornitura di energia, alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso previsti contrattualmente e fermo restando il diritto di recesso dell’utente.

Una posizione, quella delle associazioni citate,  del tutto errata e fuorviante, se solo si considera che i provvedimenti dell’Antitrust riguardano comunicazioni relative a  contratti non in scadenza o, in altri casi, a contratti per il quali è indicata, all’interno delle comunicazioni stesse, una generica scadenza priva di alcun riferimento temporale o contrattuale.

Una posizione che, peraltro, non può che essere recisamente contestata, in considerazione del fatto che le pratiche commerciali scorrette descritte dai provvedimenti dell’Autorità, nell’attuale contesto storico (che – come noto – è stato caratterizzato da un aumento vertiginoso dei prezzi, influenzati anche dalla grande incertezza per il conflitto russo – ucraino) assumono caratteri di particolare gravità in relazione alla lesione dei diritti e degli interessi di consumatori e utenti, e, più nello specifico, di numerose famiglie italiane. E ciò anche considerando che le società coinvolte, proprio in ragione dell’aumento dei prezzi della materia prima, hanno beneficiato, negli ultimi tempi, di enormi incassi, divenuti oggetto della normativa sugli “extraprofitti” (art. 37 del d.l. n. 21/2022, che ha introdotto un “contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario” in misura percentuale sui profitti, a carico dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di energia elettrica o gas, dei soggetti rivenditori di energia elettrica o gas naturale e di altri soggetti operanti nello stesso settore).

Non solo: per i consumatori che hanno già subito l’applicazione delle nuove, illegittime, condizioni contrattuali, l’aumento delle bollette di gas e/o luce non è di poco conto: per il mercato tutelato, secondo i dati ARERA, per l’energia elettrica, nel quarto trimestre 2022, la famiglia tipo avrà un aumento del prezzo di riferimento del +59% rispetto al trimestre precedente. Per il gas naturale, in base all’andamento del mercato all’ingrosso italiano, la famiglia tipo in tutela registrerà per i consumi del mese di novembre una crescita del +13,7% rispetto al mese precedente. Se questi sono i dati per il mercato tutelato, si può stimare che ancora maggiori siano le percentuali di rincaro per i consumatori vittime delle illegittime modifiche delle condizioni contrattuali sul mercato libero.

A fronte di tutto quanto detto, i consumatori titolari di contratti di fornitura nel mercato libero a prezzo fisso per energia elettrica e gas, che hanno subito una modifica delle condizioni economiche del rapporto di fornitura, avendo ricevuto – a partire dal 10 agosto 2022, o in data antecedente, purché la modifica non fosse ancora perfezionata al 10 agosto 2022 –  proposte di modifica unilaterale del contratto contenenti nuove condizioni economiche applicabili e/o proposte di rinnovo delle condizioni contrattuali, hanno diritto al ripristino delle condizioni contrattuali precedenti nonché alla restituzione delle somme indebitamente incassate dalle società coinvolte  per i periodi di effettiva applicazione nelle nuove, illegittime, condizioni contrattuali.

 

L’INIZIATIVA DEL CODACONS

Considerata l’estrema gravità della vicenda (l’Antitrust stima che i consumatori, i condomini e le microimprese interessati dalle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche sono 7.546.963, di cui circa 2.667.127 avrebbero già subito un ingiustificato aumento di prezzo), il Codacons ha deciso di attivarsi concretamente per la tutela di tutti i consumatori coinvolti, mettendo a disposizione degli stessi una diffida da inviare alla società fornitrici al fine di chiedere  la sospensione immediata dell’applicazione delle nuove, illegittime, condizioni contrattuali, o, in caso di esercizio del diritto di recesso, il rientro in fornitura alle precedenti condizioni economiche, e, in ogni caso, qualora  le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali o il rinnovo delle condizioni economiche illegittime siano già state applicate, la restituzione delle somme illegittimamente incassate a titolo di corrispettivo per servizi di fornitura di energia elettrica e/o gas.

Possono partecipare all’azione tutti i consumatori, i condomini e le microimprese titolari di un contratto di fornitura di luce e/o gas nel mercato libero a prezzo fisso con una delle seguenti società: Engie Italia S.p.A. – A2A Energia S.p.A. – Hera Comm S.p.A. – Acea Energia S.p.A. – Eni Plenitude S.p.A. – Edison S.p.A. – Enel Energia S.p.A.,  e che hanno ricevuto:

  • una comunicazione di proposta di modifica unilaterale del contratto inviata prima del 10 agosto 2022 e non perfezionata in tale data (ossia che non risulta, al 10 agosto 2022, accettata dal consumatore, espressamente o tacitamente mediante decorso del termine per il recesso senza che il relativo diritto sia stato esercitato)
  • una comunicazione di proposta di rinnovo delle condizioni economiche inviata dopo il 10 agosto 2022

 

PER ADERIRE

Se anche tu sei titolare di un contratto a prezzo fisso con le società coinvolte ed hai ricevuto, – a partire dal 10 agosto 2022, o in data antecedente, purché la modifica non fosse ancora perfezionata al 10 agosto 2022 –   una  comunicazione contenente una proposta di modifica delle condizioni economiche del contratto, aderisci all’azione del Codacons e tutela i tuoi diritti!

Clicca qui per scaricare gratuitamente il modello di diffida che dovrai completare con i dati relativi alla tua utenza e potrai  inviare, autonomamente, alle società coinvolte a mezzo raccomandata a/r o pec.

Pagando la quota associativa di 5 euro si può chiedere al Codaconsdi analizzare la tua posizione e inviarti la diffida già completa e personalizzata con i dati della tua utenza e con le specifiche richieste relative al tuo caso, in modo che si possa, successivamente, inviarla autonomamente alle società coinvolte a mezzo raccomandata a/r o pec.

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