Le obiezioni sollevate all’obbligo vaccinale davanti alla Corte Costituzionale

Le obiezioni avanzate in udienza davanti alla corte costituzionale sono state molte. Vediamo alcuni punti cardine assieme

I dati raccolti da Aifa sono sottostimati sia per quanto concerne gli effetti collaterali, sia per quanto concerne i rischi cardiaci, lo si deduce da una relazione del dott. Alberto Donzelli intervistato da Il Giornale d’Italia Ne ha parlato l’avvocato Samanta Forasassi, che ha difeso un’ostetrica a cui è stato negato anche di partecipare ai congressi medici, alla ricerca. E’ per quanto concerne l’ordinanza del Tribunale di Brescia.

I sieri “non testati sulla trasmissibilità del virus“,

I morti causati dalla vaccinazione,

I l consenso informato richiesto ai cittadini che violerebbe l’articolo 21 e 32 della Costituzione, in quanto “non libero, ma imposto“.

E’ stato sollevato il profilo di illegittimità costituzionale per quanto concerne gli articoli 1, 2, 3, 7, 9, 21 e 32 della Costituzione.

“Ci chiediamo se la norma 172 che modifica l’originaria versione dell’obbligo vaccinale sia effettivamente ragionevole nei termini in cui raggiunge il fine che il legislatore si è prefigurato, che è quello di limitare la diffusione del contagio”, spiega l’avvocato Forassi. “l’inibizione di qualsivoglia attività sanitaria” che significa in concreto? Impedire ad un medico dissenziente di partecipare a consessi scientifici, di fare ricerca, di fare telemedicina, di partecipare a convegni anche a distanza in realtà, di fatto, impedisce un dibattito scientifico che, al di là del fatto che chi non si voglia vaccinare abbia fondamento scientifico, sono comunque parte di quella scienza e seppure sia una minoranza dovrebbero potersi confrontare”.

Mancata tutela delle minoranze. “Nel nostro Stato ancora ci dovrebbe essere la tutela delle minoranze che dovrebbero poter parlare”, continua l’avvocato Fracassi.

La norma a di esenzione totale dal lavoro è stata prorogata più volte. “In questo senso diventa incostituzionale l’obbligo e in un certo senso diventa coercitivo. La coercizione non è possibile nel nostro paese fortunatamente ma non c’è nessuna differenza tra una coercizione fisica e una di fatto, sostanziale, perché lascio qualcuno senza stipendio e senza nessun’altro tipo di sostegno per quasi due anni”, spiega l’avvocato Fracassi.

I dati sono su cui sono stati decisi gli obblighi sono falsati, la denuncia è arrivata dall’avvocato Mauro Sandri a partire dal problema dei tamponi usati a scopo diagnostico: “Siamo l’unico Paese al mondo che ha 23 milioni di asseriti malati di Covid che tali non sono“, ha spiegato davanti alla Corte Costituzionale l’avvocato, che ha insistito sul fatto che sia stata indentificata la malattia Covid con il virus Sars Cov2: in questo modo è stata sovrapposta “la causa con l’effetto“, “due concetti scientifici totalmente diversi“, in base a questo, “ogni soggetto rilevato positivo ad uno strumento in vitro” è diventato “automaticamente un malato di Covid”. Sandri ha toccato il problema dei cicli di amplificazione dei test PCR, usati impropriamente a scopo diagnostico, e ha ribadito l’evidenza sull’inutilità dei vaccini Covid nell’impedire il contagio, questione peraltro confermata al Parlamento europeo dalla stessa Pfizer durante l’audizione della dirigente della casa farmaceutica Janine Small.”

L’avvocato Augusto Sinagra denuncia: “Mi è stato precluso di depositare un’istanza scritta di rinvio per potere avere conoscenza di quanto le altre parti presenti nell’interesse di altri intervenienti avessero dedotto sul punto. Mi è stato precluso di spiegare le ragioni di un rinvio in attesa della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea a titolo di interpretazione pregiudiziale della efficacia perdurante o meno del Regolamento n. 507/2006/CE. Così pure mi è stato precluso di spiegare le ragioni di opportunità di un rinvio che avesse consentito anche di valutare la seconda Ordinanza n. 118 del 7/12 settembre 2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia. Il peggio è successo quando ho dato notizia (suppongo già ben conosciuta da parte della Presidente e degli altri giudici) dell’articolo apparso il 28 novembre scorso su “La Stampa” di Torino, secondo cui “l’obbligo vaccinale tutela i diritti costituzionali”, firmato da tale Donatella Stasio che è (o fino al mese scorso è stata) responsabile per le Comunicazioni della Corte costituzionale!
C’è stato dell’altro, ma quello che rileva è che ho registrato la violazione dell’art. 117 e 111 della Costituzione, oltre che dell’art. 24 che garantisce i diritti e le prerogative della difesa”.

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