Lombardia: istanza di annullamento della delibera che allontana i sanitari non vaccinati dai fragili

L’Associazione ARBITRIUM ha presentato una istanza di annullamento della delibera della regione Lombardia che allontana i sanitari non vaccinati dai fragili. Tra l’altro occorrere chiedere al Garante della Privacy se è tutelata la riservatezza dei dati per chi rientra a lavorare e capire se in questa delibera non ci siano gli estremi del mobbing.

Ecco l’istanza di annullamento della delibera regionale.

Milano, 112 novembre 2022
Spett.le Consiglio Regionale REGIONE LOMBARDIA
Pec: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
Pec: presidenza@pec.regione.lombardia.it

ISTANZA ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA N. XI/2559 DELL’8.11.2022

Egregi Signori Consiglieri Regionali,
Abbiamo appreso della deliberazione n. XI/2559, datata 8.11.2022, a firma del Presidente, Alessandro Fermi, con la quale Codesto Consiglio Regionale ha “impegnato” l’Assessore al Welfare e la Giunta Regionale:
” a dare indicazioni ai Direttori generali delle ATS e ASST lombarde affinché il reintegro degli operatori sanitari NO-VAX non avvenga presso i reparti con pazienti fragili maggiormente a rischio.
Al netto delle legittime doglianze in ordine al tenore ed all’etichetta infame “NO-VAX”, apposta quasi fosse una “lettera scarlatta” a tutti i sanitari, che non hanno inteso o non hanno potuto sottoporsi alla c.d. vaccinazione anti covid-19 (rispettando peraltro e per ciò stesso il tenore del regolamento, emesso dal Parlamento Europeo, n. 2021/953), rammentiamo alcuni aspetti ineludibili della questione DL 44/21, che evidentemente Vi sfuggono e che hanno determinato
quale conseguenza l’infausta deliberazione in oggetto:
A premessa della delibera anzi citata, avete avuto l’accortezza di citare il DL 44/21 e nella specie
l’art. 4 del medesimo provvedimento normativo, dimenticando tuttavia di specificare la ratio legis di quel decreto emesso d’urgenza, in fase di c.d. emergenza pandemica (oggi inesistente!), che li governo individuava nell’intento di prevenire forme di infezione e contagio all’interno delle strutture sanitarie et similia (letteralmente: ” al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delleprestazioni di cura eassistenza, in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, dela legge 30dicembre 2020, n. 178..
Il Governo -erroneamente o dolosamente (ai posteri l’ardua sentenza)- aveva specificato con la norma succitata che l’obbligo di vaccinazione avrebbe escluso la diffusione del virus sars cov 2 (testualmente: ” per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2″).
Eppureil medesimo Governo era perfettamente consapevole che, ai fini del raggiungimentodello scopo prefissato ex lege, non sussisteva ab origine alcun dato scientifico a supporto, tant’è che successivamente al DL 44/21 venne emesso li DL 127/21, che all’art. 5introduceva le condizioni
di emissione dei c.d. pass vaccinali (c.d. “green pass”), subordinandoli anche alla guarigione post positività al sars cov 2, dando così per scontato che pure i vaccinati sarebbero potuti risultare positivi al virus, in senso esiziale o meno per il soggetto vaccinato non era dato sapere.
L’intento primario del governo Draghi, obbligando il personale sanitario e successivamente il popolo della scuola e delle Forze dell’Ordine con i decreti successivi al DL 44/21, consisteva per le ragioni anzi esposte nel prevenire forme di infezione e contagio, che avrebbero condotto ad una saturazione degli ambienti ospedalieri.
Péccato che il c.d. vaccino non prevenga in alcun modo l’infezione, ergo i contagi e tale circostanza, prima ancora che dal dato empirico era dimostrata per tabulas proprio dalle schede tecniche dei prodotti farmaceutici Comirnaty e Spikevax, come per Janssen e Vaxevreia (già Astrazeneca), laddove il produttore specificava a chiarelettere che il vaccino avrebbe (forse) lenito
le forme della malattia COVID-19, provocata dal virus Sars-Cov-2.
Ben lungi quindi dal prevenire l’infezione, il prodotto vaccinale, cui i sanitari sono stati obbligati, sinoal 1novembre u.s. -e che nell’intento del legislatore (DL 24/22) avrebbe dovuto protrarsi fino al 31.12.2022- mai e poi mai avrebbe soddisfatto i desideri dei fautori di detta misura sanitaria, che si è rivelata DEL TUTTO FALLIMENTARE, essendo fallaci le premesse scientifiche poste a monte della determinazione normativa.
E con tali argomentazioni vengono meno in grandissima parte le ragioni scientifiche della incomprensbile delibera, da Voi emessa e di cui all’oggetto.

Associazione ARBITRIUM – c.f. 98133030787
Sedelegale: Via Dalmazia31/E – 87100- Cosenza (CS) associazionearbitrium@gmail.com – associazionearbitrium@legalmail.it
Tel. +39 379/2731004 martedì e venerdì dalla 10.00 alle 11.00- mercoledì dalle 18.00 alle 19.00 www.arbitrium.org

 

Leggi le ultime notizie su www.presskit.it

Può interessarti anche: Pasticcio rientro non vaccinati: “non si può delegare agli Ordini il diritto al lavoro”, Sindacato d’Azione

Seguici su Facebook https://www.facebook.com/presskit.it

Seguici su Telegram https://t.me/presskit

 

Altri articoli interessanti

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com