Secondo l’Autorità la società ha omesso e/o formulato in modo ingannevole informazioni essenziali relative ai termini di scadenza e di prescrizione dei titoli. Grazie alle iniziative prese nel frattempo da Poste a favore dei consumatori, la multa è stata ridotta del 60%.
Ecco cosa contesta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
A) in fase di collocamento dei Buoni, Poste ha omesso di indicare la data di scadenza e/o la data di prescrizione di tali titoli, nonché di fornire le informazioni relative alle conseguenze giuridiche derivanti dallo spirare dei predetti termini, e/o ha fornito tali informazioni con una formulazione confusoria e decettiva;
B) con riferimento ai Buoni caduti in prescrizione nell’ultimo quinquennio, Poste ha omesso di informare i consumatori, titolari di Buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, dello spirare di tale termine e delle conseguenze giuridiche derivanti in caso di mancata richiesta di rimborso del titolo entro tale termine, sebbene – avendo ricevuto un numero elevato di reclami da parte della propria clientela – Poste fosse a conoscenza della numerosità di consumatori che, ignari delle condizioni di disciplina dei titoli in parola, incorrono nella predetta prescrizione e nel conseguente mancato rimborso dei propri Buoni.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso un’istruttoria nei confronti di Poste Italiane S.p.A. e ha irrogato una sanzione di 1,4 milioni di euro in riferimento alla sua attività di collocamento e di gestione dei Buoni Fruttiferi Postali.
Secondo l’Autorità, Poste ha omesso e/o formulato in modo ingannevole informazioni essenziali relative ai termini di scadenza e di prescrizione di tali titoli. La normativa prevede infatti che i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivano dopo dieci anni dalla data di scadenza del buono, con la conseguenza che né il capitale né gli interessi siano più esigibili. Le somme vengono devolute a favore dello Stato per i Buoni emessi fino alla data del 13 aprile 2001 e a favore del Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie per quelli emessi successivamente. La condotta di Poste è stata dunque ritenuta idonea ad indurre in errore il consumatore per quanto riguarda l’esercizio dei diritti di credito relativi al Buono sottoscritto.
L’Autorità ha inoltre accertato che, riguardo ai titoli cartacei caduti in prescrizione almeno negli ultimi cinque anni, Poste ha omesso di informare preventivamente – e in maniera adeguata – i titolari di Buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, causando il mancato rimborso dei relativi importi. Si è ritenuto che questa condotta violi i doveri di diligenza professionale ragionevolmente esigibili da Poste in base ai principi generali di correttezza e di buona fede e che sia idonea ad alterare il comportamento economico del consumatore in relazione all’esercizio dei diritti di credito relativi ai Buoni.
Tuttavia, l’Autorità ha rilevato che, durante il procedimento, Poste ha messo in campo diverse iniziative per migliorare l’informativa fornita ai consumatori sui termini di scadenza e di prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali, tra cui le modifiche della documentazione precontrattuale e contrattuale, l’inserimento nel modulo cartaceo del Buono di una dicitura che ricorda la possibilità di ottenere il rimborso del titolo solo entro il relativo periodo di prescrizione e un sistema di alerting individuale sulle date di scadenza e di prescrizione per i sottoscrittori di Buoni emessi dal 1° gennaio 2009.
Proprio considerando queste iniziative a favore dei consumatori, l’Autorità ha deciso di ridurre del 60% l’ammontare della sanzione.
Il provvedimento completo: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS11287%20chiusura.pdf
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