Cassazione: la critica sindacale via social non è diffamazione

La Corte di Cassazione batte un colpo a favore dei diritti delle persone e dei lavoratori. Con la sentenza n.17784 del 5 maggio 2022, la Suprema Corte non ha ritenuto diffamatorio l’esternazione social di un’opinione di un sindacalista relativamente a una condotta esercitata dal datore di lavoro e ritenuta non corretta. Per la Corte fa parte del diritto di critica.

In buona sostanza il diritto di critica, è scritto nella sentenza, rappresentando l’esternazione di un’opinione relativamente a una condotta, ovvero a un’affermazione, altrui, si inserisce nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 della Carta costituzionale e dall’art. 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminate, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.

I sindacalisti, purché si attengano alla veridicità dei fatti, non devono mentire possono, quindi criticare apertamente il datore di lavoro, ancheattraverso un comunicato stampa o un comunicato sindacale. La sentenza della Corte di Cassazione n.17784 del 5 maggio 2022 specifica che non è da considerare reato di diffamazione a mezzo stampa, costituendo legittimo diritto di critica sindacale, la pubblicazione di articoli su Facebook contenenti invettive volte a stigmatizzare gli atteggiamenti e la complessiva condotta di sfruttamento dei lavoratori del datore di lavoro.

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