La Cassazione: lo Stato non indennizza il paziente contagiato perché il vaccino è inefficace

Il ministero della Salute non paga l’indennizzo anche se il paziente è contagiato dopo la vaccinazione che invece avrebbe dovuto proteggerlo.

L’equo ristoro, infatti, può scattare soltanto quando c’è un nesso causale fra la somministrazione e il danno patito dalla persona: dunque in caso di reazione avversa e non quando è l’organismo del paziente che non risponde al farmaco inoculato.

È quanto emerge da un’ordinanza pubblicata il 27 giugno 2022 dalla quarta sezione civile della Cassazione, ordinanza n. 20539.

Al centro dell’azione legale c’è la somministrazione del vaccino cd. trivalente (morbillo, parotite e rosolia). Il figlio ha contratto la malattia nonostante il vaccino. Da qui la richiesta prima da parte della madre e poi (una volta maggiorenne) direttamente dal figlio, degli indennizzi previsti dalla legge 210/1992 per la malattia contratta nonostante la somministrazione del vaccino.

Un sentenza che dovrebbe mettere al riparo lo Stato da eventuali cause anche per l’inefficacia dei vaccini Covid.

. La Suprema corte decide nel merito rigettando la domanda ex articolo 1, comma primo, della legge 210/92, con una pronuncia di cui sentiremo parlare nel contenzioso post-Covid: nessun ristoro per la persona, allora minorenne, contagiata dalla parotite nonostante la vaccinazione trivalente che copre anche contro morbillo e rosolia.

Nessun dubbio che l’equo ristoro spetti anche in favore del danneggiato che si è sottoposto a vaccinazioni soltanto raccomandate, oltre che a quelle obbligatorie.

L’equo ristoro a carico della collettività si giustifica perché il soggetto passivo del trattamento sanitario resta danneggiato anche per tutelare la salute altrui.

Secondo l’art. 1, comma 1 stabilisce che: “Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”. Quindi l’indennizzo c’è  “solo ove vi sia un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio”.

“Il fatto generatore del diritto all’indennizzo – prosegue il ragionamento – è, dunque, l’inoculamento del vaccino che si sia, poi, rivelato dannoso per il soggetto”. Così, sia l’interpretazione letterale della norma che considerazioni di ordine sistematico, “portano ad escludere che il diritto all’indennizzo spetti a coloro che contraggano la malattia dopo essersi sottoposti a vaccinazione in conseguenza dell’inefficacia della stessa sul loro organismo”.

Il ricorso del ministero della Salute, tuttavia, trova ingresso laddove denuncia che la mancata risposta al vaccino legata a fattori individuali non può essere equiparata alla reazione avversa dovuta alla somministrazione. Il fatto che genera il diritto all’indennizzo è l’inoculamento del siero che si rivela dannoso per il soggetto: il principio risulta affermato per la vaccinazione anti-poliomelite ma si può estendere alla trivalente per identità di ratio.. Spese di giudizio compensate per l’esistenza di un orientamento di giurisprudenza non consolidato.

Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “E sono considerazioni di ordine sistematico, oltre che l’interpretazione letterale della norma, a escludere l’indennizzo a chi si ammala perché il vaccino non fa effetto sul suo organismo. Manca poi la prova che il danneggiato abbia contratto la malattia da una persona vaccinata ma ancora contagiosa: chi richiede l’indennizzo, infatti, deve provare la somministrazione, il danno alla salute e il nesso causale fra la prima e il secondo in base a un criterio di ragionevole probabilità scientifica”

Qui la sentenza completa.

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