Pasticciaccio docenti non vaccinati: tutti i ricorsi in corso. Non si capisce cosa faranno al rientro

“la circolare di chiarimenti pubblicata ieri dal Ministero dell’istruzione crea ancora più confusione perché può indurre i dirigenti scolastici a disporre l’utilizzo dei non vaccinati in altra mansione per 36 ore settimanali.  – spiega il sindacato Anief – Una simile interpretazione, tuttavia, sarebbe totalmente illegittima poiché travalicherebbe quanto previsto dal D.L. 24/2022, che si limita ad affermare la necessità di utilizzare i docenti non vaccinati “in attività di supporto all’istituzione scolastica”, senza nulla disporre riguardo ad un loro possibile utilizzo per orario di servizio diverso da quello previsto per il relativo grado di insegnamento.

La circolare, inoltre, appare del tutto inappropriata anche rispetto a qualsiasi applicazione, nel caso dei docenti non vaccinati, del CCNI 2008 sull’utilizzazione del personale inidoneo. Ciò in quanto il caso dei docenti non vaccinati non coincide con la condizione di inidoneità accertata da una commissione medica, anche considerato che il loro stato di salute rispetto al Covid sarà peraltro certificato dall’effettuazione di tampone per il rilascio del green pass base, così come previsto fino al 30 aprile per l’accesso a scuola del personale.

Inoltre va anche ricordato che il CCNI sull’utilizzo in altre mansioni dei temporaneamente inidonei prevede che tale personale faccia espressa richiesta in tal senso, disponendo la permanenza in malattia del personale che non lo richiede. Appare, quindi, evidente che applicare tale modalità (utilizzo in altra mansione per 36 ore del personale docente) configurerebbe, alternativamente, o una espressa violazione delle previsioni del CCNL Istruzione e ricerca vigente e del CCNI 2008 sugli utilizzi del personale inidoneo oppure – se si applicasse quanto meno quest’ultimo – il paradosso di ritrovarsi con il personale docente che non vorrà optare per l’utilizzo, collocato in malattia pur in assenza di certificazione medica!

A rendere il quadro ancora più incerto, infine, bisogna ricordare che il CCNI 2008 sull’utilizzo del personale inidoneo tratta esclusivamente il caso del personale con contratto a tempo indeterminato, configurando così un vuoto normativo rispetto al personale con contratto TD.

Non rimane, pertanto, che un’unica soluzione, che ANIEF chiede con forza: il ritiro della nota ministeriale 620 del 28 marzo 2022 e l’emanazione di una nuova circolare che espliciti in modo chiaro che l’impiego dei docenti non vaccinati possa avvenire esclusivamente nell’ambito delle ore per attività di docenza e per quelle funzionali all’insegnamento previste dal contratto nazionale di lavoro.

In attesa, ovviamente, che il Governo prenda atto fino in fondo del mutato quadro complessivo consentendo a tutto il personale docente, anche se non vaccinato, di rientrare in servizio nella pienezza delle proprie funzioni”.

DETTAGLI RICORSI

 

Preadesione ricorso contro sanzione di 100 euro per mancato obbligo vaccinale personale over 50

 

Preadesione al ricorso per contestare la sanzione di 100 euro al personale over 50 scolastico, Afam, universitario, degli enti pubblici di ricerca che non rispetta l’obbligo vaccinale. Cliccare qui per maggiori informazioni.

 

 

Ricorso contro le sospensioni da obbligo vaccinale per ottenere l’assegno alimentare o l’eventuale recupero delle spettanze stipendiali

 

Ricorso al giudice del lavoro per ottenere l’erogazione dell’assegno alimentare e in caso di accoglimento presso la consulta il recupero delle spettanze stipendiali del periodo di sospensione del personale scolastico che non ha adempiuto all’obbligo vaccinale. Cliccare qui per maggiori informazioni.

 

 

Ricorso contro le sospensioni da obbligo vaccinale per ottenere l’assegno alimentare o l’eventuale recupero delle spettanze stipendiali per il personale Afam

 

Ricorso al Giudice del lavoro per ottenere l’erogazione dell’assegno alimentare e in caso di accoglimento presso la consulta il recupero delle spettanze stipendiali del periodo di sospensione del personale Afam che non ha adempiuto all’obbligo vaccinale. Cliccare qui per maggiori informazioni.

 

 

Ricorso contro le sospensioni da obbligo vaccinale per ottenere l’assegno alimentare o l’eventuale recupero delle spettanze stipendiali per il personale universitario

 

Ricorso al Giudice del lavoro per ottenere l’erogazione dell’assegno alimentare e in caso di accoglimento presso la consulta il recupero delle spettanze stipendiali del periodo di sospensione del personale universitario che non ha adempiuto all’obbligo vaccinale. Cliccare qui per maggiori informazioni.

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