Auto: IVA agevolata al disabile anche se il veicolo non risulta adattato

In materia di agevolazione Iva, l’handicap con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92, accertato dalla commissione medica di verifica, integra il diritto ad ottenere l’agevolazione qualora, pur non essendo previsto normativamente, sia assimilabile alle patologie che, a causa di incapacità di deambulazione, impediscono la conduzione del veicolo; in tali casi il diritto è riconosciuto prescindendo dalla presenza di dispositivi di adattamento del veicolo inerenti ai soggetti abilitati a condurre.

Lo ha stabilito la CTR Basilicata con sentenza 94/1/21 con cui ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Secondo l’amministrazione tra i requisiti per l’Iva agevolata bisogna essere disabili con ridotte o impedite capacità motorie, a condizione che l’autoveicolo sia stato adattato. Nel caso di specie dalla documentazione medica prodotta risultava che la commissione sanitaria provinciale invalidi civili aveva certificato che la contribuente avesse ridotte capacità motorie ma era riscontrata la mancata attestazione nella carta di circolazione della presenza di dispositivi di adattamento del veicolo acquistato. Di conseguenza era legittimo l’avviso di accertamento con cui l’ufficio aveva recuperato la differenza di aliquota nei confronti della cedente l’autovettura.

La CTR, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, accoglie la tesi della contribuente annullando l’atto impositivo. La disabilità della quale era affetta la cessionaria rientrava tra quelle per le quali era possibile ottenere l’aliquota agevolata prescindendo dalla presenza di dispositivi di adattamento del veicolo. Dagli atti, infatti, risulta che la persona disabile era affetta da malattia invalidante, riconosciuta dalla commissione medica «portatrice di handicap con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3 comma terzo della legge 104/92» e quindi non poteva essere abilitata alla guida dell’autovettura.

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